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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17661/2026

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BARI il 21/06/1968 avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno di imposta 2013 -, nonché in ordine al capo 2) - art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, perché estinti per prescrizione ed ha ridotto la pena inflitta, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società MA.NI .KA, in relazione alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per l'anno 2014 e 2015.

Fatti commessi il 25/09/2015 e 28/09/2016.

2. Avverso la sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deduce i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.2.1.

Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione di legge in tema di valutazione della prova e vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in relazione alla confutazione dei motivi di appello relativi ai profili di insussistenza del fatto e in subordine del dolo del delitto di cui all'art. 2 cit.

Sotto un primo profilo la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente affermato la ricorrenza degli elementi a sostegno del coinvolgimento della società del ricorrente nel sistema della frode a carosello, ritenendo provata la partecipazione diretta dell'imputato alle operazioni di compravendita gestite dalla società.

E ciò in quanto, nell'accertamento confluito nel pvc, gli acquirenti finali avevano confermato di essere entrati a diretto contatto con il ricorrente, il quale li rendeva edotti delle modalità di conclusione delle operazioni commerciali.

La motivazione non avrebbe indicato chi siano gli acquirenti finali, ne avrebbe dato conto delle caratteristiche delle operazioni commerciali che consentivano di ricondurre il fatto allo schema della c.d. frode carosello.

Neppure si comprenderebbe da dove sarebbe stata ricavata la conferma, da parte dei suddetti acquirenti finali, delle circostanze che sarebbe stato il ricorrente il loro contatto diretto quale soggetto che li avrebbe poi resi edotti delle modalità di conclusione delle operazioni commerciali.

Al di là del coinvolgimento dell'imputato nella vendita senza fattura delle due Fiat 500 a privati, nulla sarebbe stato evidenziato a sostegno dell'ipotesi accusatoria.

Il fatto tipico di cui all'articolo 2 sarebbe stato ritenuto sussistente sulla scorta di mere presunzioni e argomentato in maniera contraddittoria.

Laconica, e dunque carente, sarebbe la motivazione con cui la sentenza impugnata ha confutato la tesi difensiva in ordine all'attività di intermediazione svolta dal ricorrente, e parimenti sarebbe carente la motivazione in relazione agli elementi indicativi per ritenere la fittizietà del ruolo rivestito dalla società del ricorrente nel sistema delle frodi a carosello.

Del resto, la stessa Guardia di Finanza aveva riconosciuto che la società del ricorrente potesse avere svolto un'attività di reale intermediazione e non un ruolo di mera interposizione fittizia nella compravendita di autovetture usate.

2.2. Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Premesso che il delitto di cui all'articolo 2, cit. è pacificamente caratterizzato dal dolo specifico, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo affermando che non sarebbe richiesta la prova del dolo specifico essendo sufficiente dimostrare anche tramite presunzioni che l'operatore, usando l'ordinaria diligenza professionale, avrebbe dovuto sospettare dell'irregolarità dell'operazione.

Così facendo la sentenza 2impugnata avrebbe applicato le presunzioni valide in sede tributaria al giudizio penale, e, così, avrebbe illogicamente motivato la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato.

Ed ancora, prosegue, la sentenza impugnata, affermando che era dimostrata la consapevolezza in capo all'imputato del suo inserimento all'interno della frode fiscale in quanto era emersa la prova che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della società MALIKA, fossa a conoscenza dell'inserimento della sua società nel descritto sistema fraudolento caratterizzato dal cosiddetto "salto d'imposta".

Ebbene, argomenta, il ricorrente, che da tutto ciò non potrebbe ricavarsi alcuna indicazione in ordine alla consapevolezza in capo all'imputato circa l'asservimento della sua società al sistema di frode fiscale, in un contesto nel quale i prezzi di acquisto e di vendita delle autovetture usate erano in linea con i prezzi di mercato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo nell'accoglimento del ricorso e rilevando che il reato ex art. 2 d.

Igs. 74/2000, che si assume consumato in data 25/9/2015 (anno di imposta 2014), è estinto per intervenuta prescrizione, maturata alla scadenza del termine di dieci anni e dunque il 25/9/2025. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione della sentenza con riferimento all'elemento soggettivo del reato, è fondato nei termini di cui in motivazione, cosicché deve rilevarsi che i termini di prescrizione del reato con riguardo alla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014, fatto commesso il 25/09/2015, è maturata nelle more del giudizio di legittimità.

Viceversa, non è maturata la prescrizione con riguardo all'anno di imposta 2015, la cui dichiarazione è stata presentata il 28/09/2016.

Anticipando le conclusioni, la sentenza va annullata senza rinvio con riguardo al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2014, perché estinto per prescrizione, e con rinvio con riferimento al medesimo reato relativo all'anno 2015, in quanto il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973), mentre un nuovo giudizio dovrà intervenire con riguardo al reato commesso il 28/09/2016 per il quale i termini di prescrizione non sono ancora decorsi.

35. Venendo al merito delle censure svolte con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sviluppate nel primo motivo di ricorso, se ne rileva la manifesta infondatezza a fronte di una motivazione congrua e per nulla manifestamente illogica e/o carente.

Secondo quanto accertato dai giudici del merito nelle conformi sentenze, la società MA.LI.KA. di cui l'imputato è legale rappresentante, era stata costituita, nel 2009, dall'imputato socio accomandatario e dalla moglie, ed aveva ad oggetto sociale la intermediazione di trasporti, con un volume d'affari assai modesto.

A partire dal 25 luglio 2013, l'attività sociale era stata ampliata e comprendeva il commercio di autoveicoli in genere, comprensivo di operazioni di import export, e, subito dopo il mutamento dell'oggetto sociale, era avviata un'attività di compravendita di veicoli su larga scala che aveva fatto aumentare il giro d'affari fino a oltre tre milioni di euro nel 2014.

Sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, riassunti in sede di esame testimoniale dagli operanti, i giudici del merito hanno ritenuto dimostrato che la società in oggetto aveva svolto il ruolo di buffer all'interno di una frode a carosello, avente ad oggetto il commercio di autovetture usate, interponendosi fittiziamente tra il soggetto economico, che forniva formalmente il veicolo al cliente finale, altro soggetto intermedio società cartiera che acquista dal primo sulla base di false lettere di intendi e non versava l'Iva, società che, a sua volta, vendeva a quella dell'imputato che si inseriva così nella catena.

A monte di questa vi era il reale fornitore del bene, che lo cedeva alla società missing trader senza applicazione iva, sulla base di lettere di intenti di esportatore abituale ideologicamente false, questa società a sua volta lo cedeva alla società del ricorrente, ma in concreto il bene non passava mai materialmente nella disponibilità del missing trading e del buffer interposti, essendo il ruolo di quest'ultimo meramente quello di dare una parvenza di legittimità fiscale all'acquisto del cliente finale beneficiando di un minimo margine di guadagno per ogni singola compravendita.

Secondo i giudici del merito, la società del ricorrente acquistava e rivendeva autoveicoli usati con un ricarico minimo, talvolta anche sotto costo, mentre le triangolazioni non avevano altra finalità se non quella di consentire un risparmio dell'iva, essendo dimostrati sulla scorta di elementi di fatto, l'inserimento della società del ricorrente nella frode fiscale e la consapevole partecipazione del ricorrente: le autovetture compravendute non venivano materialmente trasportate da un acquirente all'altro, come dimostrato dai DDT sequestrati, e i veicoli veniva trasferiti dall'iniziale venditore agli acquirenti finali; inoltre alcune fatture di vendita emesse dalla MA.LI .KA avevano data antecedente rispetto a quella di acquisto dello stesso bene.

Allo stesso modo alcuni passaggi di proprietà in capo 4alla MA.LI .KA erano stati effettuati dopo che il mezzo era già stato dalla stessa ceduto e quindi quando non era già più formalmente proprietaria del bene.

Sotto altro profilo, i movimenti bancari avevano evidenziato che la provvista economica per l'acquisto del mezzo proveniva dal cliente finale, il salonista in quanto il pagamento di quest'ultimo solitamente precedeva quello dell'acquisto della stessa partita d'auto.

I fornitori della società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] sas e la New car, di cui al capo di imputazione, risultavano evasori totali essendo totalmente inadempienti sotto il profilo tributario, privi di una reale organizzazione e, dunque, soggetti di società cartiera che mai avevano versato l'iva.

Infine, era rilevata l'assenza di costi di gestione sostenuti dalla società, nonché di luoghi ove depositare le autovetture in attesa di rivendita.

Sulla scorta dell'accertamento di fatto qui riassunto, la sentenza impugnata ha disatteso la censura difensiva secondo cui l'imputato svolgeva attività di intermediazione nella vendita di auto usate, in quanto incompatibile con gli accertamenti di fatto, ed ha confermato, al netto del rilievo della prescrizione del reato con riferimento all'anno di imposta 2013, la responsabilità penale dell'imputato in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con evasione dell'Iva negli importi indicati nel capo 1) dell'imputazione.

6. Ciò premesso, la motivazione della Corte d'appello, in continuità con quella del Tribunale appare del tutto logica e coerente laddove ha evidenziato plurimi elementi e circostanze sulla base delle quali ha ritenuto dimostrato l'elemento oggettivo del reato, ovvero la presentazione della dichiarazione fiscale a fini Iva per i due anni di imposta 2014 e 2015, da ritenersi falsa in quanto contenente l'esposizione di costi (l'iva), per effetto dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto diversi erano i soggetti dell'operazione commerciale risultante dal documento-fattura, che davano ingresso ad una indebita detrazione dell'imposta con evasione della stessa.

Nel caso di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, infatti, viene a mancare il presupposto fondamentale per la detrazione dell'IVA e il contribuente che le utilizza nelle dichiarazioni non ha diritto alcuna alla detrazione.

In tema di reati tributari, la regola della indeducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi (prevista dall'art. 14, comma 4-bis,

I. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in I. n. 44 del 2012), trova applicazione anche per i costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi nell'ambito di una frode c.d. carosello, trattandosi di costi comunque riconducibili ad una condotta criminosa (Sez. 3, n. 42994 del 507/07/2015, Rv. 265154 - 01 In motivazione, la Corte ha ribadito che la disposizione richiamata si limita a precisare una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non ha alcuna incidenza sulla configurabilità delle condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall'articolo 2 D.Lgs. n. 74 del 2000; Conf. sent. n. 43393/15, non massimata).

7. Viceversa, come anticipato sopra, la censura di vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, come argomentato, a pag. 20 della sentenza impugnata, è fondata.

In risposta al motivo di appello, la sentenza impugnata scrive espressamente che: " il reato in questione non richiede la prova di un dolo specifico, ma è sufficiente dimostrare, anche tramite presunzioni che l'operatore, usando l'ordinaria diligenza professionale, avrebbe dovuto sospettare dell'irregolarità dell'operazione" (così espressamente si legge nella sentenza impugnata).

Si tratta di una conclusione non corretta sul piano del diritto che giunge ad operare una sorta di interpretatio abrogans, della norma di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che, accanto al dolo generico, richiede altresì il dolo specifico della finalità dell'evasione, con la conseguenza che, rilevata la prescrizione del reato come sopra indicato, la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio sul punto in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 commesso il 28/09/2016 (la cui prescrizione maturerà al 28/09/2026) con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BARI il 21/06/1968 avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno di imposta 2013 -, nonché in ordine al capo 2) - art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, perché estinti per prescrizione ed ha ridotto la pena inflitta, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società MA.NI .KA, in relazione alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per l'anno 2014 e 2015. Fatti commessi il 25/09/2015 e 28/09/2016. 2. Avverso la sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deduce i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.2.1. Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione di legge in tema di valutazione della prova e vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in relazione alla confutazione dei motivi di appello relativi ai profili di insussistenza del fatto e in subordine del dolo del delitto di cui all'art. 2 cit. Sotto un primo profilo la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente affermato la ricorrenza degli elementi a sostegno del coinvolgimento della società del ricorrente nel sistema della frode a carosello, ritenendo provata la partecipazione diretta dell'imputato alle operazioni di compravendita gestite dalla società. E ciò in quanto, nell'accertamento confluito nel pvc, gli acquirenti finali avevano confermato di essere entrati a diretto contatto con il ricorrente, il quale li rendeva edotti delle modalità di conclusione delle operazioni commerciali. La motivazione non avrebbe indicato chi siano gli acquirenti finali, ne avrebbe dato conto delle caratteristiche delle operazioni commerciali che consentivano di ricondurre il fatto allo schema della c.d. frode carosello. Neppure si comprenderebbe da dove sarebbe stata ricavata la conferma, da parte dei suddetti acquirenti finali, delle circostanze che sarebbe stato il ricorrente il loro contatto diretto quale soggetto che li avrebbe poi resi edotti delle modalità di conclusione delle operazioni commerciali. Al di là del coinvolgimento dell'imputato nella vendita senza fattura delle due Fiat 500 a privati, nulla sarebbe stato evidenziato a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Il fatto tipico di cui all'articolo 2 sarebbe stato ritenuto sussistente sulla scorta di mere presunzioni e argomentato in maniera contraddittoria. Laconica, e dunque carente, sarebbe la motivazione con cui la sentenza impugnata ha confutato la tesi difensiva in ordine all'attività di intermediazione svolta dal ricorrente, e parimenti sarebbe carente la motivazione in relazione agli elementi indicativi per ritenere la fittizietà del ruolo rivestito dalla società del ricorrente nel sistema delle frodi a carosello. Del resto, la stessa Guardia di Finanza aveva riconosciuto che la società del ricorrente potesse avere svolto un'attività di reale intermediazione e non un ruolo di mera interposizione fittizia nella compravendita di autovetture usate. 2.2. Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Premesso che il delitto di cui all'articolo 2, cit. è pacificamente caratterizzato dal dolo specifico, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo affermando che non sarebbe richiesta la prova del dolo specifico essendo sufficiente dimostrare anche tramite presunzioni che l'operatore, usando l'ordinaria diligenza professionale, avrebbe dovuto sospettare dell'irregolarità dell'operazione. Così facendo la sentenza 2impugnata avrebbe applicato le presunzioni valide in sede tributaria al giudizio penale, e, così, avrebbe illogicamente motivato la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. Ed ancora, prosegue, la sentenza impugnata, affermando che era dimostrata la consapevolezza in capo all'imputato del suo inserimento all'interno della frode fiscale in quanto era emersa la prova che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della società MALIKA, fossa a conoscenza dell'inserimento della sua società nel descritto sistema fraudolento caratterizzato dal cosiddetto "salto d'imposta". Ebbene, argomenta, il ricorrente, che da tutto ciò non potrebbe ricavarsi alcuna indicazione in ordine alla consapevolezza in capo all'imputato circa l'asservimento della sua società al sistema di frode fiscale, in un contesto nel quale i prezzi di acquisto e di vendita delle autovetture usate erano in linea con i prezzi di mercato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo nell'accoglimento del ricorso e rilevando che il reato ex art. 2 d. Igs. 74/2000, che si assume consumato in data 25/9/2015 (anno di imposta 2014), è estinto per intervenuta prescrizione, maturata alla scadenza del termine di dieci anni e dunque il 25/9/2025. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione della sentenza con riferimento all'elemento soggettivo del reato, è fondato nei termini di cui in motivazione, cosicché deve rilevarsi che i termini di prescrizione del reato con riguardo alla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014, fatto commesso il 25/09/2015, è maturata nelle more del giudizio di legittimità. Viceversa, non è maturata la prescrizione con riguardo all'anno di imposta 2015, la cui dichiarazione è stata presentata il 28/09/2016. Anticipando le conclusioni, la sentenza va annullata senza rinvio con riguardo al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2014, perché estinto per prescrizione, e con rinvio con riferimento al medesimo reato relativo all'anno 2015, in quanto il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973), mentre un nuovo giudizio dovrà intervenire con riguardo al reato commesso il 28/09/2016 per il quale i termini di prescrizione non sono ancora decorsi. 35. Venendo al merito delle censure svolte con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sviluppate nel primo motivo di ricorso, se ne rileva la manifesta infondatezza a fronte di una motivazione congrua e per nulla manifestamente illogica e/o carente. Secondo quanto accertato dai giudici del merito nelle conformi sentenze, la società MA.LI.KA. di cui l'imputato è legale rappresentante, era stata costituita, nel 2009, dall'imputato socio accomandatario e dalla moglie, ed aveva ad oggetto sociale la intermediazione di trasporti, con un volume d'affari assai modesto. A partire dal 25 luglio 2013, l'attività sociale era stata ampliata e comprendeva il commercio di autoveicoli in genere, comprensivo di operazioni di import export, e, subito dopo il mutamento dell'oggetto sociale, era avviata un'attività di compravendita di veicoli su larga scala che aveva fatto aumentare il giro d'affari fino a oltre tre milioni di euro nel 2014. Sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, riassunti in sede di esame testimoniale dagli operanti, i giudici del merito hanno ritenuto dimostrato che la società in oggetto aveva svolto il ruolo di buffer all'interno di una frode a carosello, avente ad oggetto il commercio di autovetture usate, interponendosi fittiziamente tra il soggetto economico, che forniva formalmente il veicolo al cliente finale, altro soggetto intermedio società cartiera che acquista dal primo sulla base di false lettere di intendi e non versava l'Iva, società che, a sua volta, vendeva a quella dell'imputato che si inseriva così nella catena. A monte di questa vi era il reale fornitore del bene, che lo cedeva alla società missing trader senza applicazione iva, sulla base di lettere di intenti di esportatore abituale ideologicamente false, questa società a sua volta lo cedeva alla società del ricorrente, ma in concreto il bene non passava mai materialmente nella disponibilità del missing trading e del buffer interposti, essendo il ruolo di quest'ultimo meramente quello di dare una parvenza di legittimità fiscale all'acquisto del cliente finale beneficiando di un minimo margine di guadagno per ogni singola compravendita. Secondo i giudici del merito, la società del ricorrente acquistava e rivendeva autoveicoli usati con un ricarico minimo, talvolta anche sotto costo, mentre le triangolazioni non avevano altra finalità se non quella di consentire un risparmio dell'iva, essendo dimostrati sulla scorta di elementi di fatto, l'inserimento della società del ricorrente nella frode fiscale e la consapevole partecipazione del ricorrente: le autovetture compravendute non venivano materialmente trasportate da un acquirente all'altro, come dimostrato dai DDT sequestrati, e i veicoli veniva trasferiti dall'iniziale venditore agli acquirenti finali; inoltre alcune fatture di vendita emesse dalla MA.LI .KA avevano data antecedente rispetto a quella di acquisto dello stesso bene. Allo stesso modo alcuni passaggi di proprietà in capo 4alla MA.LI .KA erano stati effettuati dopo che il mezzo era già stato dalla stessa ceduto e quindi quando non era già più formalmente proprietaria del bene. Sotto altro profilo, i movimenti bancari avevano evidenziato che la provvista economica per l'acquisto del mezzo proveniva dal cliente finale, il salonista in quanto il pagamento di quest'ultimo solitamente precedeva quello dell'acquisto della stessa partita d'auto. I fornitori della società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] sas e la New car, di cui al capo di imputazione, risultavano evasori totali essendo totalmente inadempienti sotto il profilo tributario, privi di una reale organizzazione e, dunque, soggetti di società cartiera che mai avevano versato l'iva. Infine, era rilevata l'assenza di costi di gestione sostenuti dalla società, nonché di luoghi ove depositare le autovetture in attesa di rivendita. Sulla scorta dell'accertamento di fatto qui riassunto, la sentenza impugnata ha disatteso la censura difensiva secondo cui l'imputato svolgeva attività di intermediazione nella vendita di auto usate, in quanto incompatibile con gli accertamenti di fatto, ed ha confermato, al netto del rilievo della prescrizione del reato con riferimento all'anno di imposta 2013, la responsabilità penale dell'imputato in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con evasione dell'Iva negli importi indicati nel capo 1) dell'imputazione. 6. Ciò premesso, la motivazione della Corte d'appello, in continuità con quella del Tribunale appare del tutto logica e coerente laddove ha evidenziato plurimi elementi e circostanze sulla base delle quali ha ritenuto dimostrato l'elemento oggettivo del reato, ovvero la presentazione della dichiarazione fiscale a fini Iva per i due anni di imposta 2014 e 2015, da ritenersi falsa in quanto contenente l'esposizione di costi (l'iva), per effetto dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto diversi erano i soggetti dell'operazione commerciale risultante dal documento-fattura, che davano ingresso ad una indebita detrazione dell'imposta con evasione della stessa. Nel caso di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, infatti, viene a mancare il presupposto fondamentale per la detrazione dell'IVA e il contribuente che le utilizza nelle dichiarazioni non ha diritto alcuna alla detrazione. In tema di reati tributari, la regola della indeducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi (prevista dall'art. 14, comma 4-bis, I. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in I. n. 44 del 2012), trova applicazione anche per i costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi nell'ambito di una frode c.d. carosello, trattandosi di costi comunque riconducibili ad una condotta criminosa (Sez. 3, n. 42994 del 507/07/2015, Rv. 265154 - 01 In motivazione, la Corte ha ribadito che la disposizione richiamata si limita a precisare una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non ha alcuna incidenza sulla configurabilità delle condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall'articolo 2 D.Lgs. n. 74 del 2000; Conf. sent. n. 43393/15, non massimata). 7. Viceversa, come anticipato sopra, la censura di vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, come argomentato, a pag. 20 della sentenza impugnata, è fondata. In risposta al motivo di appello, la sentenza impugnata scrive espressamente che: " il reato in questione non richiede la prova di un dolo specifico, ma è sufficiente dimostrare, anche tramite presunzioni che l'operatore, usando l'ordinaria diligenza professionale, avrebbe dovuto sospettare dell'irregolarità dell'operazione" (così espressamente si legge nella sentenza impugnata). Si tratta di una conclusione non corretta sul piano del diritto che giunge ad operare una sorta di interpretatio abrogans, della norma di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che, accanto al dolo generico, richiede altresì il dolo specifico della finalità dell'evasione, con la conseguenza che, rilevata la prescrizione del reato come sopra indicato, la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio sul punto in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 commesso il 28/09/2016 (la cui prescrizione maturerà al 28/09/2026) con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. P. P.Q.M
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