CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 50599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AREZZO\ dato avviso alle pare, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la successiva memoria integrativa trasmessa il 23 novembre 2023 dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal Rodi in violazione dell'art. 613 cod. proc pen. ed avverso provvedimento non impugnabile in sede di legittimità, ma, al più, ove venga dedotta la violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., reclamabile dinanzi al Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.