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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12407/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIA Glate-a-wiso--a-14e-paFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •"••n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata del GUP di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, 110, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che, con memorie in data 26 gennaio 2023 e 16 febbraio 2023, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di Barbato e di Tricomi hanno chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per mancanza di condizione di procedibilità del reato contestato, divenuto procedibile a querela di parte ex lege n. 150/2022, ovvero che sia dato termine affinché la parte offesa possa proporla; - che il motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale è denunciata la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità, giacché in relazione all'applicazione della confisca è stata resa dal giudice di merito sufficiente motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che gli altri motivi di ricorso articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli altri due ricorrenti (per violazione degli artt. 62-bis e 99 cod. pen. nonché per vizio della motivazione) sono inammissibili, tenuto conto che la legge n. 103 del 2017 ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi quest'ultima che certamente non ricorre nel caso di specie; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto pluriaggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massinnata); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIA Glate-a-wiso--a-14e-paFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •"••n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata del GUP di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, 110, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che, con memorie in data 26 gennaio 2023 e 16 febbraio 2023, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di Barbato e di Tricomi hanno chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per mancanza di condizione di procedibilità del reato contestato, divenuto procedibile a querela di parte ex lege n. 150/2022, ovvero che sia dato termine affinché la parte offesa possa proporla; - che il motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale è denunciata la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità, giacché in relazione all'applicazione della confisca è stata resa dal giudice di merito sufficiente motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che gli altri motivi di ricorso articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli altri due ricorrenti (per violazione degli artt. 62-bis e 99 cod. pen. nonché per vizio della motivazione) sono inammissibili, tenuto conto che la legge n. 103 del 2017 ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi quest'ultima che certamente non ricorre nel caso di specie; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto pluriaggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massinnata); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023
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