CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 07348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. visti gli atti del procedimento pendente nei confronti di • [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1979 • [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/08/1978 • [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/05/1969 • [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/10/1953 • [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] • ONE X [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] (già denominata [OSCURATO:PERSONA]) visti il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delegata presso la sezione di Venezia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 maggio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha ritenuto la propria incompetenza territoriale in relazione alla richiesta di proroga delle indagini preliminari per i reati di falso in bilancio e truffa aggravata e per l'effetto disposto la restituzione degli atti alla Procura Europea. 2. La ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 8, 9, 12, 16, 22 e 406 cod. proc. pen. e l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato. Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla richiesta di proroga delle indagini avanzato dalla Procura Europea avrebbe, infatti, determinato una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 406 cod. proc. pen., così impedendo al Pubblico Ministero di chiedere nuovamente la proroga delle indagini con conseguente inutilizzabilità di ogni atto di indagine successivo alla data dell'08 maggio 2023. La ricorrente ha evidenziato che, diversamente dai reati di competenza della Procura ordinaria, il giudice non può trasmettere gli atti al Procuratore presso il giudice ritenuto competente in considerazione della competenza nazionale della Procura Europea. Il giudice per le indagini preliminari si sarebbe erroneamente ritenuto incompetente senza tenere conto che, al momento della presentazione della richiesta di proroga, non era stato accertato il luogo di consumazione dei reati con conseguente impossibilità di determinare la competenza ai sensi dell'art. 8 cod. proc, pen.; il giudice avrebbe, pertanto, dovuto applicare la regola suppletiva prevista dall'art. 9 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che parte del reato più grave di cui all'art. 640-bis cod. pen. sarebbe stata compiuta ad Avellino ove sono stati redatti gli atti notarili prodromici alla presentazione delle istanze di finanziamento. La ricorrente ha eccepito anche la violazione dell'art. 22 cod. proc. pen. conseguente alla mancata individuazione del giudice ritenuto competente, così determinando la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguire nelle indagini Il giudice delle indagini preliminari avrebbe, infine, violato l'art. 406, comma 5, cod. proc. pen. che prevede espressamente la necessità di fissare udienza camerale ogniqualvolta sia la richiesta di proroga non sia accoglibile; a giudizio della ricorrente, infatti, il provvedimento di incompetenza impugnato comporterebbe di fatto il rigetto della richiesta di proroga per i motivi sopra esposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo di impugnazione. Deve essere ricordato, preliminarmente, come l'abnormità dell'atto processuale può riguardare due profili che si saldano all'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590): quello strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una indebita regressione del procedimento stesso, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2). Nella delineata prospettiva, la verifica in concreto dell'abnormità dell'atto processuale postula il rilievo di anomalie genetiche o funzionali, radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale, palesando una irriducibile estraneità, mentre non costituisce atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, né l'atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragion d'essere nell'iter procedimentale, né l'atto illegittimo. 2. Ciò premesso deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l'ordinanza che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione, trattandosi di un provvedimento che non ha contenuto di sentenza, non incide sulla libertà personale, non conclude il procedimento né una sua fase decisoria (vedi Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787 - 01; Sez. 3, n. 37166 del 31/05/2017, Mattrella, Rv. 270919 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 43305 del 15/09/2023, Varriale, non massimata). Deve essere rimarcato, in ogni caso, che il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato la propria incompetenza non è affetto da abnormità, in quanto, sotto il profilo strutturale, non può dirsi emesso in difetto di potere stante la previsione dell'art. 22 cod. proc. pen. e, sotto il profilo funzionale, non determina una irreversibile stasi del procedimento stante la facoltà dell'organo ricorrente (dotato di competenza nazionale) di chiedere nuova richiesta di proroga delle indagini preliminari al giudice territorialmente competente. L'accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso giudice per le indagini preliminari investito della richiesta risolverà, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego, in conseguenza di una eventuale dichiarazione di incompetenza, determinerà il concretizzarsi di una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure potrà essere denunciata dal Pubblico Ministero per essere rimessa alla cognizione della Corte di Cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, destituita di fondamento l'affermazione della ricorrente secondo cui il giudice per le indagini preliminari, omettendo l'individuazione del diverso giudice ritenuto territorialmente compente, avrebbe violato l'art. 22 cod. proc. pen. Deve essere notato, in proposito, che il comma primo dell'art. 22 cod. proc. pen. si limita a prevedere la restituzione degli atti al Pubblico Ministero senza prevedere alcun riferimento all'individuazione del giudice competente, a differenza di quanto espressamente previsto nel comma terzo (trasmissione al Pubblico Ministero presso il giudice competente) in caso di declaratoria di incompetenza pronunciata con sentenza dopo la chiusura delle indagini preliminari. 4. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza di incompetenza territoriale senza fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 406 cod. proc. pen. e, di conseguenza, che si è perfezionata la violazione di legge eccepita dalla ricorrente. Ciò premesso deve essere ribadito il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari decide, senza fissare l'udienza camerale, sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (Sez. 3, Ordinanza n. 18540 del 25/03/2010, Summa, Rv. 247154 - 01; da ultimo Sez. 4, n. 21161 del 02/03/2023, Ammendola, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della censura. P.Q