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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20094/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/7/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce del giudizio sulla gravità del fatto, per le modalità violente della condotta di resistenza, e del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato conclamato dai suoi precedenti penali,, sicché alcuna illogicità inficia o contraddittorietà inficia le valutazione del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrriissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] o Fidelbo $ I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/7/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce del giudizio sulla gravità del fatto, per le modalità violente della condotta di resistenza, e del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato conclamato dai suoi precedenti penali,, sicché alcuna illogicità inficia o contraddittorietà inficia le valutazione del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrriissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] o Fidelbo $ I [OSCURATO:PERSONA]