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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 17311/2026

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dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FerdinandoLignola, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 29 gennaio 2026 il Gip del Tribunale di Salerno ha rigettatol’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura della custodiacautelare in carcere, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, avevachiesto l’autorizzazione ad effettuare in via permanente colloqui familiari con MarioViviani, sottoposto alla stessa misura cautelare e detenuto presso la medesima casacircondariale.2.

Avverso detta ordinanza era stato proposto appello nell’interesse dellapresupposto giuridico del divieto posto dal Gip.

In specie, il divieto era stato postoper esigenze investigative e per preservare la genuinità delle indagini; tuttavia, indata 14 gennaio 2026 era stato notificato ad entrambi gli indagati, l’avviso diconclusione delle indagini preliminari.L’appello proposto, con ordinanza del 19 febbraio 2026, è stato riqualificato dalTribunale di Salerno come ricorso in cassazione e trasmesso a questa Corte dilegittimità.3.

Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Deve preliminarmente essere ricordato che i provvedimenti che decidonosulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111,comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività dellamisura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendoessere considerati ordinanze in materia di misure cautelari (Sez. 4, n. 17696 del28/03/2024, Rv. 286514 – 01 in motivazione la Corte ha precisato che taliprovvedimenti non introducono divieti di comunicazione ma decidono se i divieticonseguenti all’applicazione della custodia possano, in concreto essere rimossi; Sez.6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del06/05/2015, Rv. 264388).Era già stato condivisibilmente affermato che risponde a un principio di civilitàgiuridica quello scondo cui «a colui che subisce una restrizione carceraria –preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazionisoggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure lapena detentiva può intaccare» (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Rv.258823).

Tra questi è senz’altro annoverabile il diritto al mantenimento di relazionifamiliari e sociali che può subire limitazioni solo in presenza di specifiche esigenze disicurezza pubblica o intramuraria o, nel caso in cui si tratti di detenuti in attesa digiudizio, di ordine processuale.Da quanto detto discende che legittimamente il Tribunale di Salerno haqualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appello come ricorsoper cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.3.

Il ricorso, tuttavia, può essere proposto solo per violazione di legge ai sensidell’art. 111, comma 7, Cost.

In altri termini, non compete a questa Corte ilsindacato sull’iter giustificativo della decisione, salvo che la stessa ne sia del tuttopriva non potendo essere dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione mancante oapparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi inconsiderazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioniposte a fondamento del provvedimento impugnato.4.

Nel caso di specie la ricorrente, al netto della generica allegazione della“violazione di norme di diritto”, senza alcuna specificazione, lamenta una carenzamotivazionale relativamente alla persistenza delle esigenze cautelari sottese aldivieto posto dal Gip, a fronte della notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari e, dunque, un profilo di illogicità della motivazione riferita ad esigenze diindagine e di preservazione delle stesse rilevandone l’incoerenza rispetto alle realiesigenze investigative.L’argomento difensivo si risolve in una carenza motivazionale che non puòconsiderarsi equipollente al difetto assoluto di motivazione o all’apparenza dellastessa, che integrano il vizio di violazione dell’obbligo di motivare i provvedimentigiurisdizionali, sono deducibili ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e non sussistendo elementi per ritenere che laricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,deve essere disposto a carico della medesima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026.La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FerdinandoLignola, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 29 gennaio 2026 il Gip del Tribunale di Salerno ha rigettatol’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura della custodiacautelare in carcere, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, avevachiesto l’autorizzazione ad effettuare in via permanente colloqui familiari con MarioViviani, sottoposto alla stessa misura cautelare e detenuto presso la medesima casacircondariale.2. Avverso detta ordinanza era stato proposto appello nell’interesse dellapresupposto giuridico del divieto posto dal Gip. In specie, il divieto era stato postoper esigenze investigative e per preservare la genuinità delle indagini; tuttavia, indata 14 gennaio 2026 era stato notificato ad entrambi gli indagati, l’avviso diconclusione delle indagini preliminari.L’appello proposto, con ordinanza del 19 febbraio 2026, è stato riqualificato dalTribunale di Salerno come ricorso in cassazione e trasmesso a questa Corte dilegittimità.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Deve preliminarmente essere ricordato che i provvedimenti che decidonosulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111,comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività dellamisura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendoessere considerati ordinanze in materia di misure cautelari (Sez. 4, n. 17696 del28/03/2024, Rv. 286514 – 01 in motivazione la Corte ha precisato che taliprovvedimenti non introducono divieti di comunicazione ma decidono se i divieticonseguenti all’applicazione della custodia possano, in concreto essere rimossi; Sez.6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del06/05/2015, Rv. 264388).Era già stato condivisibilmente affermato che risponde a un principio di civilitàgiuridica quello scondo cui «a colui che subisce una restrizione carceraria –preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazionisoggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure lapena detentiva può intaccare» (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Rv.258823). Tra questi è senz’altro annoverabile il diritto al mantenimento di relazionifamiliari e sociali che può subire limitazioni solo in presenza di specifiche esigenze disicurezza pubblica o intramuraria o, nel caso in cui si tratti di detenuti in attesa digiudizio, di ordine processuale.Da quanto detto discende che legittimamente il Tribunale di Salerno haqualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appello come ricorsoper cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.3. Il ricorso, tuttavia, può essere proposto solo per violazione di legge ai sensidell’art. 111, comma 7, Cost. In altri termini, non compete a questa Corte ilsindacato sull’iter giustificativo della decisione, salvo che la stessa ne sia del tuttopriva non potendo essere dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione mancante oapparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi inconsiderazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioniposte a fondamento del provvedimento impugnato.4. Nel caso di specie la ricorrente, al netto della generica allegazione della“violazione di norme di diritto”, senza alcuna specificazione, lamenta una carenzamotivazionale relativamente alla persistenza delle esigenze cautelari sottese aldivieto posto dal Gip, a fronte della notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari e, dunque, un profilo di illogicità della motivazione riferita ad esigenze diindagine e di preservazione delle stesse rilevandone l’incoerenza rispetto alle realiesigenze investigative.L’argomento difensivo si risolve in una carenza motivazionale che non puòconsiderarsi equipollente al difetto assoluto di motivazione o all’apparenza dellastessa, che integrano il vizio di violazione dell’obbligo di motivare i provvedimentigiurisdizionali, sono deducibili ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e non sussistendo elementi per ritenere che laricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,deve essere disposto a carico della medesima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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