CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 72) [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 28 giugno 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del reato; vizio di motivazione, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. I motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. Il primo motivo, inoltre, risulta non consentito anche poiché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il secondo motivo prospettato, ancora, risulta non consentito rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte di appello di Napoli ha indicato che, nel caso di specie, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia da rintracciarsi nella presenza di precedenti che, unitamente al comportamento serbato in concreto, poco collaborativo, e allo stato di detenzione domiciliare in cui l'imputato si trovava al momento del fatto, non consentono di ravvisare elementi di positiva valutazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos