CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aminato il ricorso presentato dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza con cui in data 20.5.2025 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Locri in data 24.6.2024 di condanna allapena di otto anni e venti giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato e portoingiustificato di arma;Lette, altresì, la memoria presentata dal difensore dell’imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e lamemoria presentata dal difensore della parte civile costituita in data 26.1.2026, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese processuali;Rilevato che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censurasulla qualificazione giuridica del fatto, già adeguatamente disattesi dal giudice di merito, e sirisolve essenzialmente nella sollecitazione di una rilettura, preclusa al giudice di legittimità,degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata per il tramite dell’adozione diparametri diversi di valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibilio dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito;Rilevato che il secondo motivo di ricorso riguarda il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, che è stato adeguatamente fondato dai giudici di merito sulla considerazionedelle preoccupanti modalità del fatto e della non ravvisabilità nel comportamentodell’imputato di alcun segno di resipiscenza e che l’impugnazione avversa, però, mediante lariproposizione dei medesimi argomenti già disattesi dalla Corte d’appello e la evidenziazionedella incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima tuttavia non è da sola sufficiente ai finidel riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (Sez. 4, n. 32872dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv.270986 – 01);Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso è da considerarsi manifestamenteinfondato, in quanto censura la quantificazione del danno non patrimoniale, ma in modogenerico e privo di critica specifica delle argomentazioni poste a base della decisioneimpugnata;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, daliquidarsi nella misura stimata equa di complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.