CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23476/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; premesso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), il motivo con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche si risolve in una richiesta non argomentata e non deducibile in questa sede,specie a fronte della motivazione resa in sentenza, che già rilevava la genericità del motivo di appello per mancata allegazione di elementi positivi valutabili, in grado di superare il giudizio espresso dal primo giudice, non colmata neppure nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen