CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30756/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 novembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Arezzo, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 24 agosto 2024. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'11 aprile 2025.