CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onico il 01/05/1945MALASPINA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]TAMBORINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi diMalaspina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l’accoglimento del ricorso di MalaspinaGiuseppe, limitatamente al reato di cui al capo di imputazione 33, e rigetto nelresto del ricorso; per l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA],anche quale sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedelle parti civili rispettivamente rappresentate che deposita conclusioni e notespese alle quali si riporta.Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alricorso, hanno concluso per l’accoglimento dello stesso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ALESSANDRO,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]’, quale sostituto processuale deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e del codifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 5 giugno 2025 la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale di Monza in composizione collegiale del 22febbraio 2023, per quanto di interesse, nei confronti degli imputati MalaspinaGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha:- confermato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] peri reati (art. 2 d. l.gs 74/2000; artt. 216,219 R.D.267/1942) di cui ai capi 32, 37,50, 55, 57, 59, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 92, 93, 94, 98, 99,100,104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 11, 112, 112, 113, 116, 117, e su appellodel Pubblico ministero riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato inrelazione ai capi 33 e 70, riqualificando la recidiva contestata in recidiva semplice;- riformato la sentenza di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],a seguito di appello del Pubblico ministero, condannandolo per il reato di cui alcapo 33 (art. 2 d. l.gs 74/2000);- confermato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eMalaspina [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente per i capi 36 (art. 2 d. l.gs 74/2000) e 22 (art.2 d. l.gs 74/2000);1.1. In particolare:- [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto o di fatto di numerosesocietà risponde di plurimi reati di dichiarazione fraudolenta mediante usodi documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 d.lgs. 74/2000), e diplurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di un reato dibancarotta fraudolenta documentale, di reati di bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose, di un reato di bancarotta semplicepatrimoniale (artt. 216, 217, 219, 223 R.D.267/1942);- [OSCURATO:PERSONA], quale commercialista e consulente di MalaspinaGiuseppe, risponde di concorso in dichiarazione fraudolenta mediante usodi documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 d.lgs. 74/2000);- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il primo e quale amministratore di dirittodella società [OSCURATO:SOCIETA]. il secondo, rispondono di dichiarazionefraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti (articolo2 d.lgs. 74/2000).1.2. Le condotte contestate riguardano, in sintesi, l’emissione e l’annotazionedi fatture per operazioni inesistenti e fatti di bancarotta fraudolenta consistiti neldepauperamento del patrimonio di alcune società mediante plurime distrazioni didenaro dalle casse sociali, occultate attraverso il pagamento di fatture peroperazioni inesistenti.1.3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti attisottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguenti motivi.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla parziale dichiarazione di inammissibilitàdell’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.quanto alla sussistenza di una connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tratutte le imputazioni, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal mancato riconoscimento del vincolo della continuazione anche con riguardo alcapo 115.La difesa, sin dall’udienza preliminare, aveva eccepito la competenzaterritoriale del Tribunale di Milano per ragioni di connessione ex art. 16 cod. proc.pen., in ragione della connessione cosiddetta forte di cui all’art. 12, lett. b) e c),cod. proc. pen., tra il reato fallimentare di cui al capo 115, per il quale in sede diudienza preliminare era stata disposta la separazione con trasmissione degli attialla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e tutti gli altri reaticontestati.In particolare, secondo la prospettazione difensiva, sussisteva un unicodisegno criminoso tra tale condotta, cronologicamente antecedente rispetto aglialtri reati più gravi, e tutte le ulteriori condotte contestate, nonché un nessoteleologico tra il reato-mezzo costituito dall’associazione per delinquere contestataal capo 120 e tutti i reati-fine, tra i quali avrebbe dovuto essere ricompresa anchela bancarotta fraudolenta di cui al capo 115 della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto tardiva l’eccezione, rilevando chela questione relativa all’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, sollevatain udienza preliminare, riguardava esclusivamente la connessione forte ex art. 12,lett. b), cod. proc. pen. tra il reato associativo di cui al capo 120 e tutti gli altrireati-fine, mentre nulla era stato dedotto dalla difesa in ordine alla connessioneteleologica di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., se non nella fase preliminaredel dibattimento.2.1.1. Sostiene la difesa che, in realtà, la tematica relativa all’incompetenzaterritoriale fondata sull’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. emergeva già in sede diudienza preliminare, allorquando il giudice, nel dichiarare la propria incompetenzaterritoriale in relazione al capo 115, chiariva non soltanto che tale imputazionenon poteva essere considerata reato-fine rispetto a quella di cui al capo 120 e chenon vi era identità di disegno criminoso, ma anche che non sussisteva alcuncollegamento finalistico tra tutti i reati contestati e quello di cui al capo 115, conla conseguenza che la configurabilità di una connessione finalistica ex art. 12, lett.c), cod. proc. pen. non costituiva un elemento di novità in sede di riproposizionedell’eccezione nella fase dibattimentale.Inoltre, nel caso di specie, la questione relativa alla connessione ex art. 12,lett. c), cod. proc. pen. era già ricompresa nell’originaria eccezione, come sidesume dalla stessa struttura dell’imputazione associativa di cui al capo 120, dallaquale emerge che l’associazione costituiva il reato-mezzo prodromico allarealizzazione di tutti i reati-fine, ossia l’emissione e l’annotazione di fatture peroperazioni inesistenti e i fatti di bancarotta fraudolenta volti al depauperamentodel patrimonio ad esclusivo vantaggio dell’imputato, mediante la costituzione disocietà destinate al perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione, ciascunacon una specifica funzione in relazione alla tipologia dei reati da commettere.2.1.2. Quanto poi alla ritenuta insussistenza della connessione di cui all’art.12, lett. b), cod. proc. pen. tra il capo 115 e gli altri reati fallimentari oggetto dicontestazione, per l’assenza di un medesimo disegno criminoso, la Corteterritoriale motiva sul punto evidenziando che si tratta di una serie di condottedistrattive di denaro dalle casse sociali delle società fallite, schermate dalpagamento di fatture per operazioni inesistenti, poste in essere nel corso deltempo e caratterizzate da una maggiore complessità; che l’imputato ne risultaunico autore, a differenza di quanto accaduto per il capo 115; che esse sono statecommesse a distanza di anni e sono sorrette da un unico obiettivo, a differenzadel capo 115, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale delle societàcontrollate e nell’evasione fiscale.Lamenta la difesa che tali argomentazioni si fondano su presunzioni e sipongono in contraddizione con la formulazione delle singole imputazioni, le qualirivelerebbero invece un identico modus operandi, senza considerare che la societàdi cui al capo 115 risulta frequentemente beneficiaria delle somme oggetto dellepresunte distrazioni contestate nelle altre imputazioni.2.1.3. La difesa ravvisa, infine, l’abnormità del provvedimento con il quale laCorte territoriale, ritenendo invece sussistente la connessione ex art. 12, lett. b),cod. proc. pen. tra i capi 114 e 115, ha annullato la pronuncia assolutoria relativaal capo 114, dichiarando l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza infavore del Tribunale di Milano e disponendo la trasmissione degli atti alla Procuradella Repubblica competente.Secondo la prospettazione difensiva, l’abnormità sarebbe ravvisabile sianell’operazione di scorporo del capo 114 rispetto a condotte unitarie quali quellecontestate ai capi 96 e 97, riferite al medesimo gruppo societario ([OSCURATO:PERSONA] EdileCaronno), sia nell’annullamento di una decisione assolutoria in relazione alla qualenon era stata proposta alcuna impugnazione da parte del Pubblico ministero.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative ex art. 603comma 3 bis cod. proc. pen. a seguito di overturning sfavorevole in relazione aicapi 33 e 70.La riforma dell’esito assolutorio si è basata sui contenuti dell’esame deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] (capo 33) e [OSCURATO:PERSONA] (capo 70), senza che tuttavia sia statorinnovato il loro esame (sul punto Sez.3, 20/12/2022 n.16131).2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo per i reati di cuiall’art. 2 d. lgs. 74/ 2000 ai capi 50, 55, 57, 59, 69.Secondo la Corte territoriale l’imputato risponde di tali addebiti:- a titolo di dolo eventuale avendo accettato l’evento del reato nel momentoin cui ha proceduto ad annotare tali fatture in contabilità;- nonché in alcuni casi a titolo di dolo intenzionale ove il debito Iva relativoalle cessioni immobiliari era compensato dalle fatture inesistenti ricevute.La motivazione si rivela tuttavia circolare ed apodittica ricavata da un meroautomatismo dalla effettuazione delle operazioni di fatturazione e dalla circostanzache le medesime hanno comunque comportato una evasione di imposta facendocoincidere la sussistenza del dolo con la fattispecie incriminatrice.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione avuto riguardo alle condotte di bancarotta distrattiva di cui ai capi 71lett. d), 74 lett. c), 80 lett. a), b), c),81 lett. i), 87 lett. d), 99, 104, 105, 106.Le imputazioni riguardano condotte distrattive realizzatesi attraverso ilpagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da imprese gravitantinell’orbita del gruppo [OSCURATO:PERSONA].Il nucleo comune della motivazione che fonda la penale responsabilità vieneindividuato nel pagamento delle fatture in notevole ritardo rispetto alla emissione;l’annotazione di molte fatture dall’oggetto generico e prive di supportodocumentale avrebbe comportato l’abbattimento del debito Iva per la societàannotante; alcune fatture erano state stornate con note di credito prive dirilevanza Iva. Si tratta di motivazione generica ed apodittica.Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 99 e 106 (bancarotta Delfinas.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) si tratta di condotte distrattive realizzateintercompany e dunque di pagamenti effettuati in favore della capogruppo Ideos.r.l. che dunque sottendono erogazioni di liquidità infragruppo effettuate in uncontesto di crisi finanziaria volte alla ristrutturazione del debito del gruppo e conl’obiettivo di assicurare continuità aziendale e per scongiurare il fallimento dellacapogruppo.Si trattava di vantaggi compensativi disconosciuti dalla Corte territoriale cheha omesso di considerare che la capogruppo era garante del debito dellecontrollate e il suo fallimento avrebbe comportato il fallimento di tutte le altresocietà (Sez.5 n.16206/17).2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione avuto riguardo alle condotte di bancarotta distrattiva di cui ai capi 71lett. a), b), c), 74 lett. a), b), 77 lett. a), b), c), d), e), 81 lett. lett. a), b), c), d),e), f), g) h), 84 lett. a), b), c), d), e), f), 87 lett. a), b), c), 98 lett. a), b), c), daqualificarsi quali condotte di bancarotta preferenziale.2.5.1. Il primo gruppo - capi 71 lett. a), b), 74 lett. a), 77 lett. a), b), c), d),81 lett. lett. a), b), c), g) h), 84 lett. a), 87 lett. c.) - ha ad oggetto condottedissipative caratterizzate da cessioni di immobili a titolo di datio in solutum ove ilcessionario creditore per un determinato importo in ragione di lavori edili ofornitura e posa in opera di materiali riceveva a titolo di corrispettivo e a saldo ecompensazione del credito immobili della società accollandosi la parte residua delmutuo che gravava sull’immobile oggetto della cessione.La parte residua del prezzo era regolata attraverso l’emissione di cambiali delcessionario in favore del cedente o datio in solutum di un credito del cessionarioin favore di un terzo mai riscosso ma compensato da fattura del terzo nei confrontidel cedente.2.5.2. Il secondo gruppo - capi 71 lett. c), 74 lett. b), 77 lett. d), e), 81 lett.lett. d), f), 84 lett. b), c), d) f), 87 lett. b), 98 lett. a), b), c) - ha ad oggettocondotte dissipative caratterizzate da cessioni di immobili a titolo di datio insolutum a compensazione di crediti che il fornitore concessionario aveva neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA]. In altri casi le cessioni erano effettuate a titolodi pagamento del debito direttamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Anche in tal caso le operazioni erano tese alla salvaguardia del gruppo in unperiodo di crisi economica del settore immobiliare e di arresto delle vendite e diimpossibilità con gli istituti di credito di operazioni di ristrutturazione del debito.2.5.3. Secondo la difesa siffatte condotte sono state erroneamente qualificatecome condotte distrattive o depauperative del patrimonio aziendale dovendosipiuttosto considerare condotte di bancarotta preferenziale consistite nel soddisfarealcuni creditori in un momento di decozione della società, difettando l’elementosoggettivo della bancarotta distrattiva.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione avuto riguardo alle condotte di bancarotta distrattiva di cui ai capi 92lett. a), b), d), e), f), g), 93 e 94.Secondo la difesa si tratta di condotte distrattive riferibili alla società fallitaIdeo s.r.l., capogruppo del gruppo societario riconducibile all’imputato.2.6.1. In particolare, le condotte di cui ai capi 92 lett. a) e 93 si riferisconoalla cessione a prezzo vile in favore delle altre società del gruppo dellepartecipazioni totalitarie di società controllate proprietarie di immobili alberghierie delle relative società di gestione.La Corte territoriale, pur riconoscendo che il valore delle quote cedute eraassai esiguo, ravvisava comunque la condotta distrattiva in ragione del mancatoincasso rinvenuto nelle casse sociali della società fallita.In realtà non può configurarsi bancarotta distrattiva in relazione al mancatoincasso rispetto a cessioni prive di alcun valore che avrebbero potuto essereconcluse a titolo gratuito.2.6.2. La condotta di cui al capo 92 lett. b) ha per oggetto la rinuncia dellasocietà fallita ad un credito di circa 974.000,00 euro vantato nei confronti dellasocietà partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuta nel 2014 nella imminenza della cessionedi cui al capo 92 lett. a).La Corte territoriale ancora una volta omette di confrontarsi con la circostanzache la società [OSCURATO:SOCIETA]. non era in grado di onorare il proprio debito e che lacessione delle sue quote fu effettuata proprio per salvarla dal fallimento; risultacontraddittoria la motivazione allorquando richiama la deposizione della curatriceBrugnoni secondo la quale, ove tale immobile fosse stato correttamente valutato,la società sarebbe stata nelle condizioni di onorare il proprio debito; tuttavia è lastessa Corte territoriale a condividere la valutazione negativa della partecipazionetotalitaria in [OSCURATO:SOCIETA]. detenuta dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. proprio in ragionedel minore valore da attribuire all’immobile alberghiero.Inoltre, nelle imputazioni 116 lett. f) e 117 lett. b) si contesta proprio lapregressa cessione della società [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. a valorinotevolmente inferiori rispetto a quelli effettivi poiché condizionati dal mancatoscomputo del debito vantato dalla Ideo di euro 963.00,00 già ritenuto diimprobabile realizzazione.2.6.3. La contestazione di cui al capo 92 lett. d) ha ad oggetto il pagamentodi fatture per operazioni inesistenti alla società maltese [OSCURATO:PERSONA] per attivitàdi consulenza e marketing per un importo di 112.657,93 euro in ragione delmancato rinvenimento della documentazione a supporto dell’effettività delleprestazioni.A fronte di specifiche censure, la sentenza impugnata argomenta quanto allairragionevolezza della società fallita di affidare a società terza un servizio dallastessa fornita, nonché l’irrilevanza dell’impossibilità di attribuire la titolarità dellasocietà maltese all’imputato.Non sussiste la bancarotta distrattiva dal momento che la stessa presupponela destinazione del patrimonio aziendale per finalità estranee a quelle propriedell’azienda laddove nel caso in esame oggetto delle prestazioni ricevute eretribuite era coincidente con l’oggetto sociale di quest’ultima.Nel caso di specie difetta la prova documentale a supporto del servizio resoe dunque la rilevanza penale della condotta potrebbe essere al più ricondottaall’art. 2 d. lgs. 74/2000.2.6.4 La contestazione di cui al capo 92 lett. e) ha ad oggetto la condottadissipativa del patrimonio sociale attraverso la distribuzione di una somma pari acirca 1.200.000,00 euro a titolo di compensi dell’organo amministrativo in uncontesto di conclamata insolvenza.La condotta secondo la difesa va più correttamente qualificata qualebancarotta preferenziale atteso che trattasi di compenso correlato ad unaprestazione effettiva, congrua, rispetto all’impegno prestato (Sez.5 n.32378/18;36416/23), non potendo ritenersi adeguata la motivazione della sentenzaimpugnata laddove evidenzia una presunta sproporzione degli emolumenti rispettoal lavoro svolto.2.6.5. Le contestazioni di cui al capo 92 lett. f) e g) hanno ad oggettocondotte distrattive realizzate attraverso il versamento di somme di danaro allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a seguito di una sopravvalutazione dei costidi costruzione di un immobile e del valore di acquisto di un altro immobile.Lamenta la difesa la inattendibilità della perizia di stima effettuata dallacuratela rispetto ai costi di costruzione del primo immobile e al contrario lamancata valutazione dell’attendibilità della stima prodotta dalla difesa effettuatadall’istituto di credito mutuante e della testimonianza del funzionario in relazioneal mutuo concesso per l’acquisto dell’immobile.Contraddittoria la motivazione laddove ritiene che anche la società GruppoEdile [OSCURATO:PERSONA] titolare dell’immobile fosse anch’essa riconducibile al ricorrente,laddove l’imputato è stato assolto dalle vicende relative a siffatta società per nonavere commesso il fatto non essendo emersa alcuna prova circa il suo ruolo diamministratore di fatto in tale compagine societaria.2.6.6. La contestazione di cui al capo 94 ha ad oggetto la condotta distrattiva,realizzata in pieno conflitto di interessi, attraverso la distribuzione di dividendi paria circa 515.000,00 euro per l’annualità 2010 in un contesto di conclamatainsolvenza.La Corte territoriale non si confronta con la indicazione del giudice di primogrado che aveva ritenuto l’importo oggetto di distribuzione proporzionato airisultati economici risultanti dai bilanci 2009/2010. Inoltre, come risulta dallarelazione del curatore, il patrimonio netto della società ha subito un contraccolponegativo con conseguente perdita del capitale sociale solo successivamente, alladata del 31 dicembre 2011. E sempre il curatore rappresenta le modalità di tempocon le quali i dividendi sono stati distribuiti in maniera frazionata nell’arco2008/2010.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione avuto riguardo alle condotte di bancarotta distrattiva, documentale,patrimoniale semplice di cui ai capi 109, 110, 111 del gruppo [OSCURATO:PERSONA].r.l., quanto al suo ruolo di amministratore di fatto o più propriamente diliquidatore di fatto.La motivazione della sentenza impugnata si fonda principalmente sulledichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA] nonché sulla circostanza che il ricorrenteha effettuato investimenti per risanare il gruppo e la società di cui deteneva lequote, ma anche in tal caso la motivazione è apodittica e illogica.Inoltre, con riferimento specifico al capo 111 e alla bancarotta patrimonialesemplice, non vi è spazio alcuno per ritenere un addebito di negligenza neiconfronti dell’imputato dal momento che dal parere dei professionisti incaricatidall’imputato per sondare l’attivazione di procedure di composizione della crisi, glistessi non indicavano come doverosa la procedura di fallimento, quanto piuttostoprospettavano l’accesso ad una procedura di concordato preventivo.2.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione avuto riguardo alla violazione dell’art.521 cod. proc. pen. per difettodi correlazione tra imputazione e sentenza avuto riguardo alle imputazioni di cuiai capi 73, 76, 79, 83, 89, 92 lett. a), 93, 100, 107,108, 113, 116 lett. f), 117 lett.2.8.1. Con riferimento ai capi 92 lett. a) e 93, la sentenza impugnata haescluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen dal momento che la circostanzadel mancato pagamento degli importi pattuiti per le singole cessioni distrattive ècomunque espressamente indicata nel capo di imputazione.Non considera tuttavia la mera accessorietà del tema rispetto all’addebitoprincipale rappresentato dalla cessione di partecipazioni societarie per un valoreinferiore rispetto a quello reale. La istruttoria dibattimentale è stata riservatainteramente solo a quest’ultimo tema di prova.2.8.2. Le medesime considerazioni possono essere spese in relazione ai capi116, lett. f), e 117, lett. b), in relazione ai quali la condanna è stata fondata nonsulla svalutazione delle quote conseguente alla sottostima fittizia dell’immobilealberghiero, quanto piuttosto sul mancato scomputo di un debito della societàceduta nei confronti della società cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., da ritenersi inesigibile.2.8.3. Con riferimento alle condotte contestate nei capi di imputazionerelativi alla “vicenda Coleman”, la Corte territoriale, dopo avere ritenutopenalmente irrilevanti le cessioni oggetto di formale contestazione, ha tuttaviafondato l’affermazione di responsabilità del ricorrente su una serie di cessioniinfragruppo antecedenti alle prime e ritenute prive di una giustificazione causalelecita.Né può ritenersi sufficiente l’argomentazione della Corte territoriale che, alfine di escludere la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., afferma che le condottedi finanziamento rappresenterebbero l’antefatto storico-logico delle successivecessioni, dal momento che il presupposto della natura fraudolenta di queste ultimeè individuato proprio nella svalutazione dei relativi crediti.La condanna è pertanto intervenuta per distrazioni realizzate mediantefinanziamenti infragruppo, a fronte di una contestazione avente ad oggetto lasvalutazione di crediti infragruppo successivamente ceduti.2.9. Con il nono motivo è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione,tradottosi in travisamento della prova, con riguardo all’elemento soggettivo dellefattispecie di bancarotta impropria da operazioni dolose contestate ai capi 116,lett. a) ed e), e 117, lett. a).Le contestazioni riguardano una serie di operazioni qualificate come doloseche avrebbero cagionato il dissesto e, quindi, il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA].r.l.Secondo la difesa, la Corte territoriale ha travisato gli elementi probatoririlevanti ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo.Con riferimento all’acquisto del palazzo veneziano e alla successivarestituzione del finanziamento di cui alla lett. a), la Corte territoriale non haconsiderato che, al momento dell’acquisto dell’immobile, verosimilmente ad unvalore superiore a quello reale, nessuno poteva prevedere la crisi finanziaria chesi sarebbe manifestata di lì a poco e si sarebbe protratta per circa un triennio.Con riferimento alla condotta di scissione di cui alla lett. b), l’operazione diconferimento dell’immobile veneziano in una società distinta da quella che negestiva l’attività era funzionale e prodromica alla compartimentazione del rischio,nonché alla massimizzazione delle possibilità di vendita dell’immobile e allafacilitazione della sua ristrutturazione. L’operazione fu perfezionatacontestualmente all’accordo di moratoria stipulato con le banche, accordo che nonsi risolse ad un mese dalla stipula, come erroneamente affermato dalla Corteterritoriale. Nel qualificare tale operazione come azzardata, la Corte territoriale neescluderebbe implicitamente la natura dolosa e la riconducibilità alla fattispeciecontestata.Con riferimento alla condotta di riaddebito del costo del derivato alla societàGimal, di cui alla lett. c), valgono le medesime considerazioni svolte con riguardoalla lett. b).Con riferimento alla contestazione di cui al capo 116, lett. d), e al capo 117,la Corte territoriale avrebbe travisato le emergenze istruttorie, omettendo diconsiderare che l’operazione di cessione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla newcoSagredo [OSCURATO:PERSONA], del credito vantato dalla prima nei confronti della fallita in relazioneal costo del derivato, pari a euro 3,9 milioni, fu effettuata al fine di impedire ilpignoramento che l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto eseguire sul canonecorrisposto dalla newco alla fallita. L’operazione, pertanto, sarebbe statafinalizzata non a paralizzare il pagamento dei canoni in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,bensì ad impedire l’esecuzione della cartella esattoriale mediante il pignoramentodel canone da parte dell’Agenzia delle Entrate.2.10 Con il decimo motivo è dedotta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, nel ridurre la pena, ha individuato nel reato di cui al capo84 quello di maggiore gravità; ha quindi proceduto, previo giudizio dicomparazione tra le plurime circostanze aggravanti e le circostanze attenuantigeneriche, ad applicare gli aumenti di pena per ciascuno dei singoli reatifallimentari e, successivamente, per i reati tributari.Secondo la difesa, tale operazione si pone in contrasto con i principi affermatidalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21039 del 2011, che esclude l’applicazionedi distinti aumenti di pena a titolo di continuazione per i singoli reati fallimentarinell’ipotesi di pluralità di fallimenti ritenuti avvinti dal medesimo disegnocriminoso, dovendosi invece operare un aumento per ciascun fallimento e non peri singoli reati fallimentari.2.11. Con l’undicesimo motivo è dedotta violazione di legge in relazioneall’art. 578-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale non haproceduto alla rideterminazione dell’importo assoggettato a confisca perequivalente a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcunireati tributari.Secondo la difesa, con riferimento ai reati tributari dichiarati estinti perintervenuta prescrizione, la confisca per equivalente non avrebbe potuto esseremantenuta, trattandosi di fatti consumati in epoca anteriore all’introduzionedell’art. 578-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 21 del 2018 e di una confiscaper equivalente prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, avente naturasanzionatoria.3. Ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Carlo3.1. Con il primo motivo comune si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla parziale inutilizzabilità, in bonam partem, delleintercettazioni anteriori al 3 novembre 2015.La Corte territoriale ha ritenuto inutilizzabili, in quanto acquisite in violazionedei requisiti previsti dalla legge, i contenuti di alcune conversazioni telefoniche eambientali relative all’utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], dalle qualiemergerebbe tuttavia la chiara mancanza di consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA],amministratore di diritto, in ordine alle operazioni poste in esseredall’amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], nonché l’opposizione manifestata da CarloMalaspina rispetto alle operazioni compiute dal fratello [OSCURATO:PERSONA], tanto da indurrequest’ultimo a rimuoverlo dalla carica societaria.Secondo la difesa, tali intercettazioni, decisive ai fini della posizione dei duericorrenti, sono state erroneamente ritenute inutilizzabili erga omnes, laddove lagiurisprudenza di legittimità ha affermato (Sez. 3, n. 19496 del 24 settembre2015; Sez. 2, n. 17694 del 17 gennaio 2018) che il divieto di utilizzabilità non puòestendersi alle prove favorevoli all’imputato, principio che troverebbe confermaanche nella giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, 8 aprile 2025, n. 47600/17).3.2. Con il secondo motivo comune si deduce violazione di legge tradottasi inomessa motivazione quanto alla confisca per equivalente disposta ex art. 12 d.lgs.74/2000.La Corte territoriale non ha in alcun modo motivato quanto alla correlazionetra profitto del reato e disponibilità diretta dello stesso in capo ai dueamministratori di diritto (S.U. n.31617/2015) e in ordine alla impossibilità diconfisca diretta.3.3. Con il terzo motivo comune è stata eccepita violazione di legge quantoalla estinzione del reato per intervenuta prescrizione.Il termine massimo prescrizionale per i reati contestati è pari ad anni 10 adecorrere dal tempus commissi delicti (27 aprile 2015 e 25 settembre 2015) a cuivanno sommati i 134 giorni di sospensione come indicati dalla Corte territoriale.Conseguentemente i reati si sono estinti per prescrizione nelle date dell’8 edel 9 settembre 2025.4. Ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative ai sensidell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a seguito dell’overturning sfavorevoledella pronuncia assolutoria.La riforma della decisione assolutoria si è fondata sui contenuti dell’esamedel ricorrente, nonché su ulteriori elementi di natura documentale (pag. 242 dellasentenza impugnata), senza che fosse tuttavia disposto il rinnovo del suo esame.Secondo la difesa, tale omissione si pone in contrasto con i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 16131 del 20 dicembre 2022) e dallagiurisprudenza della Corte EDU (8 luglio 2021, Maestri c. Italia), in tema dirinnovazione della prova dichiarativa nei casi di riforma in senso sfavorevole diuna pronuncia assolutoria.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione al recupero di conversazioni dichiarate inutilizzabili attraverso l’esamedell’imputato.Secondo la prospettazione difensiva, tale recupero è stato operato dalla Corteterritoriale mediante l’utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli imputati, sullabase dei principi affermati da alcune pronunce di legittimità, tra cui Sez. 5, n.34238 del 28 maggio 2024, Foti, Rv. 286939.Lamenta tuttavia il ricorrente che non sia consentito utilizzare in via indirettauna prova illegittimamente acquisita, poiché ciò si risolverebbe nell’aggiramentodel divieto stabilito dalla legge.A ciò si aggiunge che, una volta esclusa l’utilizzabilità dell’intercettazione, ildato probatorio resta affidato al mero ricordo del dichiarante, con conseguenteimpossibilità di verificarne l’effettiva corrispondenza al contenuto dellaconversazione non utilizzabile.4.3. Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazioneall’affermazione della penale responsabilità del ricorrente con riguardo al capo 33.Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sotto molteplici profili.In primo luogo, non corrisponderebbe al vero che [OSCURATO:PERSONA] si recò daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 2015 perché, nel corso della propria attivitàcertificativa, si era avveduto della presenza di alcune fatture sospette emesse daCostruzioni [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; si sarebbe trattato, invece, di una periodica riunionepreparatoria alla presentazione delle dichiarazioni IVA.In secondo luogo, non corrisponderebbe al vero che il ricorrente abbiaammesso di avere compreso che si stava procedendo ad un’anticipazione dellafatturazione, avendo egli piuttosto ritenuto verosimile e legittima la presenza, afine anno, di fatture emesse a titolo di acconto.Inoltre, non corrisponderebbe al vero che l’imputato abbia rivolto un asprorimprovero a [OSCURATO:PERSONA], traendosi da tale condotta una circostanza autoindiziantedella consapevolezza dell’illecito.Parimenti, non corrisponderebbe al vero che l’imputato abbia affermato cheuna fatturazione eccedente il 20-30 per cento costituisse un fatto antieconomicoindicativo di condotte illecite.Ancora, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbe mai fallita né si sarebbetrovata in stato di decozione, avendo regolarmente versato l’IVA dovuta inrelazione alle liquidazioni periodiche dell’anno 2014.È inoltre pacifico, secondo la difesa, che l’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 24 febbraio 2015 sia avvenuto prima dell’apposizione dei visti.Non corrisponderebbe al vero, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisitoconsapevolezza della falsità della fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dellaconversazione con Pirovano, poiché in tale telefonata egli avrebbe confuso lesocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Infine, non corrisponderebbe al vero che la società [OSCURATO:PERSONA] fossegravata da un debito IVA e che, per effetto dell’annotazione della fattura, siapassata da una posizione debitoria ad una creditoria nei confronti dell’Erario.4.4. Con il quarto motivo è dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo dellacontraddittorietà della stessa, in relazione all’elemento soggettivo posto afondamento dell’affermazione di responsabilità per il capo 33, a fronte dellaconferma dell’assoluzione per i restanti capi di imputazione.La Corte territoriale ha confermato la pronuncia assolutoria in relazione aglialtri reati contestati all’imputato (capi 19, 29, 30 e 37) sulla base delle medesimedichiarazioni dallo stesso rese e poste a fondamento del giudizio di responsabilitàper il capo 33. La condotta contestata, sotto il profilo oggettivo, è la medesima econsiste nell’apposizione, da parte del consulente, del visto su fatture ritenuteinesistenti.Solo con riguardo al capo 33 la Corte territoriale ravvisa la sussistenzadell’elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], pervenendo ad una valutazione disegno opposto sulla base dei medesimi elementi fattuali.Secondo la difesa, risulta pertanto inspiegabile la ragione per la qualeTamborino avrebbe dovuto tenere un comportamento diverso rispetto allerichieste di apposizione del visto, rifiutandone il rilascio in alcune occasioni e nonin altre, pur a fronte di situazioni fondate sui medesimi presupposti fattuali.4.5. Con il quinto motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza della recidiva.All’imputato è stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale sullabase di un decreto penale di condanna emesso nell’agosto 2013 per fatti commessitra il 2008 e il 2010, relativi ad omessi versamenti contributivi.Secondo la difesa, sul punto la motivazione risulta meramente apparente,essendosi la Corte territoriale limitata a valorizzare la spiccata vicinanza temporaledei fatti, la comunanza del contesto territoriale e l’identità di indole tra i reati.La difesa evidenzia inoltre un profilo di contraddittorietà della motivazione,posto che la stessa Corte territoriale ha successivamente attribuito alla recidivauna valenza recessiva e ha concesso il beneficio della sospensione condizionaledella pena, escludendo in tal modo qualsiasi concreta pericolosità di reiterazionedei reati.Si lamenta, infine, l’omessa valutazione sia della parziale depenalizzazionedei fatti oggetto del precedente penale, sia della circostanza che per taleprecedente era stata irrogata la sola pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti eper le ragioni che saranno di seguito esposte.Ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Carlo1. Il primo motivo comune, in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni,difetta di specificità.1.1. La Corte territoriale (pag. 274 e ss.) richiama la giurisprudenza di questaCorte secondo cui non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti danullità assoluta o da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna derogané alla rilevabilità d’ufficio né all’insanabilità di tali vizi (Sez. 1, n. 20834 del01/03/2023, O., Rv. 284539). L’inutilizzabilità patologica, in altri termini, operaerga omnes.Tale principio ha trovato applicazione anche in ulteriori ipotesi diinutilizzabilità patologica, espressamente richiamate nella sentenza (Sez. 2, n.8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729; Sez. 2, n. 50333 del 03/12/2015,Merra, Rv. 265414; Sez. 4, n. 29918 del 17/06/2015, P.M. in proc. Affatato, Rv.264476; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, P.G. in proc. Massaro, Rv. 253019).Da tali indicazioni giurisprudenziali la Corte territoriale trae la conseguenzache non possono essere valutate quali prove a discarico le intercettazioni eseguiteanteriormente al 3 novembre 2015, in quanto acquisite al di fuori dei requisiti dilegge posti a tutela del diritto, costituzionalmente garantito, alla riservatezza dellecomunicazioni.1.2. La difesa richiama un diverso orientamento giurisprudenziale, secondocui la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod. proc. pen. è posta agaranzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamenteacquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.Ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere invocata al fine diprecludere la valutazione di un elemento di giudizio favorevole alla difesa, il qualedeve invece essere preso in esame e sottoposto a discussione secondo i canonilogico-razionali propri del processo (Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese,Rv. 272894).1.3. Nel caso di specie, tuttavia, il motivo difetta del requisito della decisivitàdel mezzo istruttorio ai fini del decidere.Al riguardo, la sentenza impugnata, con motivazione in fatto nonmanifestamente illogica né contraddittoria, ha adeguatamente evidenziato lasussistenza dell’elemento soggettivo e la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, deldisvalore della condotta posta in essere.La prova del dolo è stata raggiunta sulla base di un compendio indiziariodotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 192, comma2, cod. proc. pen.In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che entrambigli imputati rivestivano la carica di amministratori di diritto delle società dichiarantial momento della presentazione della dichiarazione e che esercitavano con profittoanni Novanta sino al definitivo tracollo del gruppo nel 2015.Ha inoltre evidenziato come la finalità evasiva perseguita mediantel’annotazione delle fatture in contestazione emergesse con evidenza ove siconsideri che, quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’annotazione avevaconsentito l’integrale azzeramento del debito IVA maturato nell’annualità 2014,mentre, quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA]., aveva determinato l’incremento delcredito IVA, inizialmente pari a poche centinaia di euro, sino all’importo di euro167.570.Il quadro probatorio così delineato risulta di per sé idoneo a sorreggerel’affermazione di responsabilità e rende, pertanto, privo di decisività il contenutodelle intercettazioni delle quali si invoca l’utilizzabilità.Ne consegue la genericità del motivo comune proposto, non essendo stato inalcun modo illustrato quale concreto apporto dimostrativo le conversazioni inquestione avrebbero potuto fornire rispetto ad un compendio probatorio giàritenuto autonomamente sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza.2. Il secondo motivo comune, concernente la motivazione della confisca perequivalente disposta ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibileperché introduce una questione nuova.Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che gli odierni ricorrenti nonavevano formulato alcuna specifica censura avverso la statuizione relativa allaconfisca, essendo anzi espressamente rilevata dalla Corte territoriale (pag. 366)l'assenza di contestazioni sul punto.Il motivo propone, pertanto, una questione che non ha formato oggetto deldevolutum in appello e che, proprio per tale ragione, non può essere dedotta perla prima volta nel giudizio di cassazione.3. Il terzo motivo comune, in punto di estinzione dei reati ascritti perprescrizione, è manifestamente infondato.3.1. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il termine massimo di prescrizionedel reato di cui al capo 36), pari a dieci anni, decorre dalla data di consumazionedel fatto, individuata nel 27 aprile 2015, e matura pertanto il 27 aprile 2025. Atale termine devono essere sommati 165 giorni di sospensione e non 134,dovendosi computare in 64 giorni, e non in 33 giorni, la sospensione connessaall’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta in relazione all’udienza fissataper l’8 aprile 2020 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432– 01). Il termine finale di prescrizione va conseguentemente individuato nel 9ottobre 2025.3.2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il termine massimo di prescrizionedel reato di cui al capo 22), pari a dieci anni, deve essere calcolato con riferimentoalle due distinte condotte contestate. In relazione alla dichiarazione IVA,consumata il 28 aprile 2015, il termine prescrizionale matura il 28 aprile 2025; inrelazione alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, consumata il 25settembre 2015, il termine prescrizionale matura il 25 settembre 2025.A ciascuno dei predetti termini devono essere sommati 165 giorni disospensione, e non 134, dovendosi computare in 64 giorni, e non in 33, lasospensione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta inrelazione all’udienza fissata per l’8 aprile 2020. Ne consegue che il termine finaledi prescrizione va individuato, rispettivamente, nel 10 ottobre 2025 e nel 9 marzo2026.3.3. Il termine massimo di prescrizione dei reati contestati ai ricorrenti èmaturato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tuttavia,l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce lacostituzione di un valido rapporto di impugnazione e preclude, conseguentemente,la rilevabilità delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.,compresa la prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266).Ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore4. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], concernentel'omessa rinnovazione istruttoria, è fondato.4.1. Al capo 33) è contestato al ricorrente di avere materialmente agevolatol'annotazione della fattura per operazioni inesistenti emessa dalla societàCostruzioni [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella dichiarazione IVA presentata nel 2015 dalla societàSuper [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In particolare, all'imputato, nella qualità di commercialista e consulente delcoimputato [OSCURATO:PERSONA], è addebitato di avere apposto il visto diconformità sulle fatture per operazioni inesistenti, nella consapevolezza della loronatura fittizia, consentendo alla società utilizzatrice di portare in compensazione ilcredito IVA così generato.4.2. La sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato dalla contestazione;la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha inveceriformato integralmente tale statuizione, pervenendo ad una pronuncia dicondanna nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 234 e ss.).A fondamento del giudizio di responsabilità, la sentenza impugnata haanzitutto valorizzato il dato documentale, rilevando come la materiale apposizionedel visto di conformità cosiddetto "leggero" da parte dell'imputato risultassecomprovata dalla dichiarazione IVA presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto configurabileil dolo di concorso principalmente sulla base del contenuto dell'esamedibattimentale reso dall'imputato.Orbene, come puntualmente evidenziato dalla difesa del ricorrente, taleesame, svoltosi all'udienza del 7 ottobre 2020, non è stato oggetto di rinnovazioneistruttoria nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen.Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di rinnovazione dellaprova dichiarativa, l'obbligo di procedere alla nuova assunzione dell'esamedell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, costituisce espressionedel più generale principio che impone la rinnovazione della prova dichiarativaritenuta decisiva.Tale obbligo sussiste allorché l'imputato abbia reso dichiarazioni in causapropria e la diversa decisione dei giudici di merito sia fondata sul significatoLa pronuncia appena richiamata ha altresì precisato che la riferibilitàdell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche alle dichiarazioni resedall'imputato si desume direttamente dal tenore letterale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il sintagma «prove dichiarative» comprende tuttele prove provenienti da soggetti dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta(si veda in materia anche Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981 –01).4.3. La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione aduna prova dichiarativa decisiva, quale l'esame reso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA],utilizzata dalla Corte territoriale ai fini della riforma della sentenza assolutoria diprimo grado, comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamentealla posizione del ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Milano.Va, altresì, rilevato che, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],non sussistono i presupposti per una declaratoria immediata di estinzione perprescrizione del reato di cui al capo 33), diversamente da quanto si dirà conriferimento a [OSCURATO:PERSONA]. La recidiva qualificata contestata e ritenuta neiconfronti del ricorrente incide, infatti, sul termine massimo di prescrizione, chenon risulta ancora maturato alla data della presente decisione.4.4. Il motivo ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi proposti dalricorrente.Ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe5. Il primo motivo, in punto di incompetenza, articolato in plurime censure, èfondato nei limiti e per le ragioni che seguono.5.1. La prima delle censure nelle quali il motivo si articola, concernentel'incompetenza per territorio derivante dalla connessione teleologica di cui all'art.12, lett. c), cod. proc. pen., è manifestamente infondata.Occorre premettere che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmenteproposta nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, puòessere riproposta con i motivi di impugnazione purché senza introdurreargomentazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle originariamente formulate.Ne consegue che, in sede di legittimità, non possono essere scrutinati profiliconcernenti la competenza territoriale che non siano stati tempestivamentedevoluti al giudice, neppure ove risultino collegati a sopravvenienze istruttorieastrattamente idonee a determinare uno spostamento della competenza (Sez. 5,n. 29625 del 19/04/2024, Mangione, Rv. 286873).Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato che laquestione poteva essere riproposta dinanzi al giudice dell'appello esclusivamentenei termini nei quali era stata dedotta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare.In quella sede la difesa dell'imputato aveva eccepito l'incompetenza delTribunale di Monza deducendo la sussistenza di una connessione ai sensi dell'art.12, lett. b), cod. proc. pen., tra il delitto associativo e gli ulteriori reati-finedell'associazione, in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegnocriminoso. In particolare, la difesa aveva sostenuto che tra i reati-fine e il più gravereato di bancarotta pluriaggravata contestato al capo 115), consumato a Milanonel 2011, sussistesse un vincolo di continuazione idoneo a radicare la competenzapresso il Tribunale di Milano.Dall'esame degli atti non risulta, invece, che fosse stata dedotta anche ladiversa ipotesi di connessione prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., fondatasul rapporto teleologico tra il reato di bancarotta e gli ulteriori capi di imputazione.La difesa ha richiamato, anche nel corso della discussione orale, il contenutodell'ordinanza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare il 30 ottobre 2018che, nel rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e nell'escludere l'identitàdel disegno criminoso, aveva altresì fatto riferimento all'insussistenza di «unipotetico legame finalistico tra tutti i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] e quello sub115)».Secondo la prospettazione difensiva, tale passaggio dimostrerebbe che il temadella connessione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. fosse già compresonell'originaria eccezione di incompetenza.L'assunto non può essere condiviso.La questione prospettata dalla difesa riguardava esclusivamente laconnessione prevista dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. e l'asserita identità deldisegno criminoso. La circostanza che il giudice dell'udienza preliminare,nell'esercizio dei poteri officiosi ad esso spettanti in materia di competenzaterritoriale, abbia incidentalmente fatto riferimento anche all'insussistenza di unrapporto finalistico tra i reati non consente di ritenere che l'eccezione difensivaavesse ad oggetto anche la distinta ipotesi di connessione disciplinata dall'art. 12,lett. c), cod. proc. pen.Ne consegue che la deduzione concernente la connessione teleologica,prospettata soltanto all'apertura del dibattimento quale ulteriore argomento asostegno dell'originaria tesi difensiva fondata sulla connessione di cui all'art. 12,lett. b), cod. proc. pen., deve ritenersi tardiva, come correttamente affermato dallaCorte territoriale.5.2. Manifestamente infondata è anche la seconda censura articolata con ilprimo motivo, concernente l'incompetenza per territorio derivante dallaconnessione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen.La sentenza di primo grado aveva riconosciuto il vincolo della continuazioneai sensi dell'art. 81 cod. pen. tra tutti i delitti per i quali era stata pronunciatacondanna, individuando quale reato più grave la bancarotta fraudolentapluriaggravata di cui al capo 84).La Corte territoriale, nel disattendere la prospettazione difensiva volta aravvisare un vincolo di continuazione tra il delitto di bancarotta di cui al capo 115),ritenuto di competenza del Tribunale di Milano, e le ulteriori condotte di bancarottaoggetto del presente procedimento, ha fornito una motivazione in fatto immuneda manifeste illogicità, evidenziando una pluralità di elementi incompatibili con ilriconoscimento di un medesimo disegno criminoso.Questa Corte ha chiarito che, in tema di trasferimento della competenza perconnessione fondata sulla continuazione, il giudice non può sottrarsi all'obbligo diverificare in concreto la sussistenza dell'identità del disegno criminoso tra i diversireati, dandone adeguatamente conto in motivazione, non essendo sufficiente ilmero riferimento ad una astratta configurabilità del vincolo, rilevante soltanto aifini del diverso tema dell'ampiezza del materiale cognitivo utilizzabile nella fasepreliminare del procedimento (Sez. 1, n. 12772 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Firenze,Rv. 276178).La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi,individuando una serie di indicatori fattuali che, in quanto sorretti da motivazionenon manifestamente illogica, non sono sindacabili in sede di legittimità.In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato:• la radicale diversità del modus operandi caratterizzante le condottedistrattive contestate al capo 115) rispetto a quelle oggetto delle successivebancarotte. Nella bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ildepauperamento patrimoniale sarebbe stato realizzato mediantel'emissione di assegni circolari in favore di creditori compiacenti, attraversooperazioni di semplice esecuzione; viceversa, le successive condottedistrattive si sarebbero caratterizzate per una struttura finanziaria econtabile significativamente più articolata, tale da presupporre unmaggiore livello di elaborazione, organizzazione e competenzespecialistiche;• la circostanza che la bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sarebbe stata realizzata secondo il tipico schema della cosiddetta «testa dilegno», frequentemente riscontrabile nella prassi dei reati fallimentari,mentre le successive bancarotte evidenzierebbero un progressivoaffinamento delle modalità operative e un crescente senso di impunitàdell'agente;• il dato cronologico, posto che le condotte distrattive di cui al capo 115)risultano integralmente collocate in epoca anteriore rispetto a quelleoggetto delle ulteriori bancarotte. Le prime si sviluppano, infatti, nelperiodo compreso tra gennaio e settembre 2008, mentre le seconde siestendono dall'8 novembre 2008 sino al luglio 2015;• la diversità delle ragioni sottese alla commissione dei reati. Secondo laricostruzione accolta dalla Corte territoriale, nel caso del capo 115) la spintacriminosa sarebbe riconducibile ad una specifica e contingente occasione,rappresentata dall'acquisizione del terreno agricolo sito in Ornago alpatrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a danno della [OSCURATO:SOCIETA].; nelle ulteriori ipotesi di bancarotta, invece, la condottaillecita si inserirebbe in una più ampia e stabile strategia depauperativaprotrattasi nel tempo.Si tratta di argomenti convergenti nel delineare l'assenza di indicatorisintomatici di un'unica e originaria deliberazione criminosa, sicché la conclusionecui è pervenuta la Corte territoriale in ordine all'insussistenza del vincolo dellacontinuazione tra il reato di cui al capo 115) e le ulteriori condotte di bancarottasi sottrae alle censure formulate dal ricorrente.5.3. Fondata è, invece, la terza censura articolata con il primo motivo.In relazione al reato contestato al capo 114), la sentenza impugnata haannullato la decisione di primo grado per incompetenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tempestivamente dedotta l'eccezione ai sensi dell'art. 12, lett.b), cod. proc. pen., e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Milano, ritenuto competente per connessione conil reato di cui al capo 115).Tale statuizione non può essere condivisa.Dall'esame degli atti risulta, infatti, che in relazione al capo 114) l'imputatoera stato assolto in primo grado e che avverso tale decisione il Pubblico ministeronon aveva proposto impugnazione. Ne consegue che sulla statuizione assolutoriasi era formato il giudicato, con conseguente consumazione del potere decisorio sulpunto.In presenza di una decisione assolutoria ormai irrevocabile, la Corteterritoriale non poteva annullare la sentenza per incompetenza né disporre latrasmissione degli atti al pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria ritenutacompetente, risultando definitivamente preclusa ogni ulteriore possibilità didecisione in ordine al medesimo fatto.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinviolimitatamente alla statuizione concernente il capo 114), dovendosi prendere attodell'intervenuta formazione del giudicato assolutorio sul relativo addebito.6. Il secondo motivo, in punto di obbligo di rinnovazione istruttoria della provadichiarativa in caso di ribaltamento dell’esito assolutorio, è fondato.6.1. Con riferimento al capo 70), rispetto al quale la sentenza impugnata hariformato l'esito assolutorio del giudizio di primo grado, la Corte territoriale haritenuto raggiunta la prova della qualifica di amministratore di fatto del ricorrentevalorizzando, da un lato, il contenuto delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 33legge fallimentare con riguardo alle società ricomprese nel perimetro del gruppoIDEO s.r.l. e, dall'altro, le risultanze delle prove dichiarative acquisite nel corso deldibattimento.In particolare, dalla relazione ex art. 33 legge fallimentare emerge chel'imputato aveva ricoperto la carica di amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1975, e che il capitale socialedella fallita era interamente detenuto dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta perlungo tempo amministrata dall'odierno ricorrente.Tuttavia, la prova dell'ulteriore circostanza secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbecontinuato ad esercitare, anche successivamente alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] qualeliquidatore di diritto, funzioni gestorie e direttive occulte nelle società controllateda [OSCURATO:SOCIETA]., ivi compresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è stata desunta dalla Corteterritoriale anche dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] riferimento alla vicenda della cessione dei crediti alla società [OSCURATO:SOCIETA]Ebbene, le dichiarazioni della coimputata, valorizzate dalla sentenzaimpugnata ai fini della riforma dell'esito assolutorio, non sono state nuovamenteassunte nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.Poiché la Corte territoriale ha attribuito a tali dichiarazioni una valenzaprobatoria rilevante ai fini dell'affermazione della qualifica di amministratore difatto e, conseguentemente, della responsabilità dell'imputato, la loro rivalutazionein senso difforme rispetto al giudizio assolutorio di primo grado postulava lapreventiva rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante nuova escussionedella dichiarante.6.2. Al capo 33) è contestato al ricorrente di avere realizzato, qualeamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la condotta di materialeannotazione nella contabilità della predetta società di una fattura per operazioniinesistenti emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pag. 234 e ss.).Risulta provata la condotta di annotazione della fattura in esame nellacontabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla luce di quanto attestato nel processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.Quanto alla prova dell'inesistenza della prestazione oggetto di fatturazione,la sentenza impugnata ha valorizzato l'assoluta genericità dell'oggetto indicatonella fattura.A riprova del mantenimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ruolodirettivo occulto all'interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte territoriale ha inoltrevalorizzato le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del proprioesame dibattimentale. In tale sede, il coimputato ha infatti riferito di avereinterloquito direttamente con [OSCURATO:PERSONA], e non con Ucini, legalerappresentante della società al momento dell'annotazione della fattura, inrelazione alla contabilità di alcune società esterne al perimetro facente capo allacapogruppo [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Al riguardo, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, l'esamedibattimentale del [OSCURATO:PERSONA], già richiamato con riferimento alla posizione diquest'ultimo, svolto all'udienza del 7 ottobre 2020, non è stato oggetto dirinnovazione istruttoria nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis,cod. proc. pen.Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di rinnovazione dellaprova dichiarativa, la necessità di procedere a nuova assunzione dell'esamedell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, costituisce applicazionedel più generale principio che impone la rinnovazione della prova dichiarativaritenuta decisiva. Tale obbligo sussiste quando l'imputato abbia reso dichiarazioniin causa propria e la diversa valutazione probatoria operata dai giudici dei duegradi di merito sia fondata sul significato attribuito a tali dichiarazioni ovvero suun differente apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, n. 16131 del20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493, la quale ha altresì chiarito che la riferibilitàdell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche alle dichiarazioni resedall'imputato si desume dal tenore letterale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen., essendo il sintagma «prove dichiarative» riferibile a tutte le prove provenientida soggetti dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta).La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento alledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], valorizzate ai fini dellariforma dell'esito assolutorio pronunciato in primo grado, comporta la fondatezzadel motivo.6.3. Quanto all'esito decisorio, deve tuttavia rilevarsi che i reati di cui ai capi33) e 70), contestati a [OSCURATO:PERSONA], si sono estinti per prescrizionesuccessivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.In assenza di elementi idonei a rendere evidente la sussistenza deipresupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2,cod. proc. pen., deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata agli effetti penali perché i reati risultano estinti per prescrizione.La causa estintiva può essere rilevata in questa sede, non presentando ilricorso, con riferimento ai predetti capi, profili di inammissibilità idonei a impedirela valida instaurazione del rapporto di impugnazione.Con riferimento al capo 33), relativo a condotte consumate nelle date del 31agosto 2015 e del 26 settembre 2015, il termine massimo di prescrizione èmaturato, rispettivamente, il 31 agosto 2025 e il 26 settembre 2025. A tali terminidevono essere aggiunti 165 giorni di sospensione, dovendosi computare in 64giorni, e non in 33 giorni, la sospensione connessa all'emergenza epidemiologicada COVID-19 disposta in relazione all'udienza fissata per l'8 aprile 2020 (Sez. U,n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Ne consegue lamaturazione della prescrizione nelle date del 12 febbraio 2026 e del 10 marzo2026, entrambe successive alla pronuncia della sentenza di secondo grado.Analogamente, con riguardo al capo 70), consumato il 28 settembre 2015, iltermine prescrizionale, tenuto conto dei medesimi periodi di sospensione, èmaturato il 12 marzo 2026, anch'esso successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effettipenali perché i reati di cui ai capi 33) e 70) sono estinti per prescrizione.Per completezza espositiva va ricordato che, in caso di ricorso propostoavverso una sentenza di condanna cumulativa concernente più reati contestati almedesimo imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processualirelativi ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilitàdell'impugnazione con riferimento ad uno dei reati determini l'instaurazione di unvalido rapporto processuale anche in relazione ai reati per i quali i motivi sianoinammissibili. Ne consegue che, con riguardo a tali capi, nei cui confronti si èformato un giudicato parziale, resta preclusa la possibilità di rilevare laprescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello (Sez. U, n. 6903del 27/05/2016, dep.2017, Aiello, Rv. 268966).7. Manifestamente infondato è il terzo motivo, concernente la sussistenzadell'elemento soggettivo in relazione alle contestazioni tributarie di cui all'art. 2d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 50, 55, 57, 59 e 69).Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che,con argomentazione in fatto immune da vizi logici e adeguatamente sviluppata(pag. 290 e ss.; pag. 311), ha fornito puntuale risposta alle censure difensiveconcernenti l'elemento soggettivo del reato.La Corte territoriale ha innanzitutto correttamente richiamato lagiurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di dichiarazione fraudolentamediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sottoil profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione,nelle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dielementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accettil'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, rappresentato dalla finalità disottrarsi al pagamento delle imposte, il cui concreto conseguimento non è tuttavianecessario ai fini della consumazione del reato (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024,Pandolfini, Rv. 287020).È stato inoltre chiarito che il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del2000 è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischioche la presentazione della dichiarazione, comprensiva di fatture o di altridocumenti relativi a operazioni inesistenti, possa determinare l'evasione delleimposte dirette o dell'IVA (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104).Questa Corte ha altresì precisato che il dolo specifico costituito dal fine dievadere le imposte sussiste anche quando esso si accompagni a un'ulteriore eautonoma finalità extraevasiva, non perseguita in via esclusiva dall'agente, e cheil relativo accertamento, ove adeguatamente e logicamente motivato, èinsindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv.264390).che nelle operazioni contestate fossero ravvisabili due concorrenti e nonincompatibili finalità fraudolente: l'una rivolta all'evasione fiscale e l'altra aldepauperamento del patrimonio sociale in danno del ceto creditorio.In particolare, il dolo di evasione è stato desunto da un significativo indicerivelatore di carattere fattuale, rappresentato dal consistente beneficio fiscaleconseguito, caso per caso, mediante l'annotazione delle fatture nelle dichiarazioniIVA delle società interessate.Né risulta manifestamente illogico il richiamo alla massima di esperienzasecondo cui qualsiasi operatore economico titolare di partita IVA è consapevole delvantaggio fiscale derivante dalla maturazione di un credito IVA, posto che l'impostasul valore aggiunto costituisce una delle principali voci di costo nella gestionedell'attività imprenditoriale e assume un'incidenza particolarmente significativa nelcaso di imprese caratterizzate da rilevanti volumi di affari.La motivazione della sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alle censureformulate dal ricorrente laddove evidenzia come appaia intrinsecamenteirragionevole ritenere che un imprenditore esperto quale [OSCURATO:PERSONA] nonsi sia rappresentato il rischio che l'annotazione delle fatture in contestazionedeterminasse il conseguimento dell'illecito beneficio fiscale perseguito. Comeosservato dalla Corte territoriale, «ciononostante, egli non ha desistito».Ne consegue che le doglianze proposte si risolvono nella sollecitazione di unadiversa lettura delle emergenze processuali, non consentita nel giudizio dilegittimità a fronte di una motivazione immune da manifesta illogicità e dacontraddizioni interne.8. Il quarto motivo, concernente la sussistenza delle bancarotte distrattiverealizzate mediante il pagamento di fatture per operazioni inesistenti (capi 71, lett.d), 74, lett. c), 80, lett. a), b) e c), 81, lett. i), 87, lett. d), 99, 104, 105 e 106),è manifestamente infondato.Anche in tal caso l'articolata censura non si confronta con il contenuto dellasentenza impugnata che, con motivazione in fatto immune da vizi logici eadeguatamente sviluppata (pag. 283 e ss.; pag. 320 e ss.), ha fornito puntualerisposta alle deduzioni difensive, facendo corretta applicazione dei principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di vantaggi compensativi.Le doglianze del ricorrente si risolvono, in realtà, nella reiterazione diprospettazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza individuarespecifici vizi del percorso argomentativo seguito né confrontarsi con le ragioniposte a fondamento dell'esclusione, nel caso concreto, di vantaggi compensativiidonei ad elidere la natura distrattiva delle operazioni contestate.La motivazione della sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alle censureformulate, avendo evidenziato, con argomentazione coerente e nonmanifestamente illogica, l'assenza di concreti benefici economicamenteapprezzabili per le società depauperate e la conseguente sussistenza dell'offesaagli interessi del ceto creditorio.8.1. Quanto alla dedotta genericità delle risposte fornite dalla sentenzaimpugnata ai motivi di appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, laCorte territoriale ha esaminato analiticamente le singole censure, fornendo unamotivazione in fatto ampia ed immune da vizi logici in ordine alla provadell'inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture annotate.Con specifico riferimento alle condotte distrattive di cui ai capi 71, lett. d),74, lett. c), 80, lett. a), b) e c), 81, lett. i), e 87, lett. d), la sentenza impugnataha evidenziato come il depauperamento patrimoniale sia stato realizzato medianteil pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da società riconducibilial medesimo imputato.La difesa ha sostenuto, sia in appello sia nel presente ricorso, che il ritardonel pagamento delle fatture di acconto non potrebbe costituire un indice grave epreciso dell'inesistenza delle prestazioni, rappresentando invece una prassifrequente nel settore edilizio e nei rapporti infragruppo, come emergerebbe dalledichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del consulente [OSCURATO:PERSONA].La censura non si confronta, tuttavia, con la giurisprudenza di legittimità,espressamente richiamata dalla Corte territoriale, secondo cui il delitto didichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti ricorre non soltanto nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione,ma anche nei casi di inesistenza soggettiva, di sovrafatturazione quantitativa oqualitativa e, più in generale, in ogni situazione caratterizzata da una divergenzatra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale (Sez. 3, n. 1998del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378).È stato altresì affermato che la norma incriminatrice colpisce l'utilizzazione didocumenti attestanti prestazioni in tutto o in parte non eseguite, trattandosi dioperazioni meramente simulate e, quindi, inesistenti, caratterizzate dallamancanza di uno degli elementi essenziali del rapporto negoziale e dallaconseguente divergenza tra realtà economica e sua rappresentazione contabile(Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915).La prova dell'inesistenza della prestazione può essere raggiunta anche in viaindiziaria ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La giurisprudenza haindividuato, quali indici sintomatici, l'assenza di mezzi, personale e contabilitàidonei in capo all'emittente (Sez. 3, n. 5699 del 13/11/2024, dep. 2025, Cukaj,Rv. 287462), la corresponsione soltanto parziale dei corrispettivi (Sez. 3, n. 5699del 13/11/2024, cit.), la contraddittorietà delle spiegazioni fornite circa i rapporticommerciali intercorsi, la retrocessione delle somme versate (Sez. 3, n. 39359 del24/09/2008, Biffi, Rv. 241040), la sproporzione del prezzo rispetto ai valori dimercato (Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903), nonchél'assenza di documentazione contrattuale o di ulteriori pezze giustificative inpresenza di prestazioni generiche e successivamente stornate mediante note dicredito fuori campo IVA (Sez. 4, n. 18941 del 15/01/2021, Fiorio).Con motivazione immune da vizi logici, la Corte territoriale ha osservato che,se è certamente lecita e diffusa la prassi di emettere fattura anteriormente alpagamento del corrispettivo, espressamente contemplata dall'art. 21, comma 2,lett. g-bis), d.P.R. n. 633 del 1972, essa trova giustificazione nella necessità diconsentire al creditore di tutelarsi nei confronti dell'eventuale inadempimento deldebitore.Muovendo da tale premessa, la sentenza impugnata ha attribuito rilevanzaindiziaria non già al mero ritardo nei pagamenti, bensì alla circostanza che, a frontedi ingenti crediti documentati da fatture già emesse, nessuna delle societàcreditrici avesse mai intrapreso iniziative per il recupero delle somme dovute, népromosso azioni esecutive, né inviato diffide o solleciti di pagamento, continuandoanzi a intrattenere rapporti commerciali con soggetti stabilmente morosi.Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tale comportamentointrinsecamente antieconomico, evidenziando come le società emittenti, puressendo esposte verso l'Erario per i debiti IVA derivanti dalle fatture emesse, nonavessero mai attivato gli ordinari strumenti di tutela del credito.Né il ritardo nei pagamenti costituisce l'unico elemento valorizzato dallasentenza impugnata. La Corte ha infatti richiamato ulteriori indici convergenti,quali la neutralizzazione del debito IVA delle società annotanti mediante alcunedelle fatture in contestazione, il successivo riversamento alla capogruppo GIMALs.p.a. di gran parte delle somme incassate dalle società emittenti, l'emissione dinote di credito prive di rilevanza IVA e il pagamento di alcune fatture a distanza diquasi un anno dalla loro emissione.Il motivo di ricorso si limita pertanto a contrapporre una diversa lettura delleemergenze istruttorie a quella accolta dai giudici di merito, senza confrontarsi conl'articolato quadro indiziario valorizzato dalla sentenza impugnata e senzaevidenziarne specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.8.2. L'ulteriore obiezione difensiva, secondo cui i pagamenti contestatisarebbero intervenuti nell'ambito di rapporti infragruppo o, comunque, tra societàtutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], investe, con riferimento al quarto motivodi ricorso, anche le condotte distrattive di cui ai capi 99), 104), 105) e 106).La censura non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondocui, in assenza di specifici accordi infragruppo formalizzati, le società aresponsabilità limitata rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio aisensi dell'art. 2462 cod. civ., in applicazione del principio di autonomiapatrimoniale perfetta che caratterizza tutte le società di capitali.È stato infatti affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale,i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634,comma 3, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazioneinfragruppo, devono possedere i requisiti della certezza, della congruità e dellaproporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economicoinizialmente sopportato dalla società depauperata (Sez. 5, n. 42570 del22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233).La medesima pronuncia ha precisato che la prevedibilità del vantaggio devetrovare riscontro in una documentazione attendibile della holding e della societàeterodiretta, quale, a titolo esemplificativo, il business plan, i progetti industriali,le relazioni sulla gestione, i verbali del consiglio di amministrazione, lacorrispondenza, i contratti e le ulteriori evidenze contabili.Questa Corte ha altresì chiarito che nessun «sistema», comunquedenominato o qualificato, può giustificare il trasferimento di risorse da una societàall'altra, ancorché appartenenti al medesimo gruppo, in presenza di unaconclamata situazione di sofferenza della società depauperata, in assenza digaranzie di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programmadi risanamento del gruppo che persegua prioritariamente il recupero dell'ente indifficoltà (Sez. 5, n. 22860 del 01/03/2019, Chiaro, Rv. 276634).La sentenza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi logici, haescluso la configurabilità di vantaggi compensativi rilevando, innanzitutto, che essinon avevano formato oggetto di una specifica allegazione nell'atto di appello eche, soprattutto, non erano emersi nel corso della complessa istruttoriadibattimentale svolta in primo grado.Né può ritenersi decisiva l'obiezione difensiva secondo cui la provadell'esistenza di vantaggi compensativi dovrebbe desumersi dal fatto che lacuratela non si sia attivata per il recupero dei crediti rimasti insoluti nei confrontidei cessionari.La Corte territoriale ha infatti evidenziato, sulla base delle dichiarazioni resedalla curatrice Brugnoni, che i principali creditori delle società fallite erano costituitidagli istituti bancari, i quali avevano trovato soddisfazione direttamente sui benigravati da garanzia ipotecaria trasferiti ai cessionari.È stato inoltre chiarito che l'attività della curatela si era concentrata suisoggetti che presentavano maggiori prospettive di soddisfazione delle ragionicreditorie, in ragione della loro maggiore capienza patrimoniale e della più agevoleaggredibilità dei relativi beni, come nel caso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il cuipatrimonio comprendeva immobili non gravati da mutuo.Ne consegue che la censura difensiva si limita a prospettare una nozionemeramente astratta di vantaggio compensativo, senza confrontarsi con il principiosecondo cui tale beneficio deve essere concretamente dimostrato,economicamente apprezzabile, documentalmente verificabile e proporzionato alsacrificio subito dalla società depauperata. In tale prospettiva, la conclusione cuiè pervenuta la Corte territoriale circa l'assenza di vantaggi compensativi idonei adescludere la natura distrattiva delle operazioni contestate si sottrae alle censureformulate dal ricorrente.9. Il quinto motivo, con il quale si sostiene la natura preferenziale dellebancarotte contestate in relazione alle operazioni di datio in solutum, èinammissibile perché inedito.Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia dedotto tale censura nei motivi diappello. Né la sentenza impugnata contiene alcun riferimento ad una doglianzaavente ad oggetto la riqualificazione delle condotte contestate in termini dibancarotta preferenziale, circostanza che conferma come la questione non abbiaformato oggetto del devolutum.Ne consegue che il motivo introduce per la prima volta nel giudizio dilegittimità una questione non sottoposta all'esame del giudice di secondo grado e,come tale, risulta inammissibile.10. Il sesto motivo, articolato in una pluralità di censure e concernente lecondotte distrattive e dissipative contestate ai capi 92, lett. a), b), d), e), f), g),93) e 94), riferibili alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., è infondato per le ragioniche seguono.10.1. Con riferimento alla censura concernente il capo 92, lett. E), in tema dicompensi dell'amministratore, la doglianza non si confronta né con lagiurisprudenza di questa Corte né con la motivazione della sentenza impugnata(pag. 311 e ss.).Si contesta all'imputato di avere liquidato, negli anni 2010, 2011 e 2012,ingenti somme a titolo di compensi dell'organo amministrativo, nonostante lasocietà versasse già in una conclamata situazione di insolvenza.La sentenza di primo grado e la sentenza impugnata, nel riconoscere larilevanza penale della condotta e la sua natura distrattiva, hanno ritenuto ledelibere assembleari invocate dalla difesa prive di effettiva valenza giustificativadell'attribuzione degli emolumenti, facendo corretta applicazionedell'orientamento di questa Corte secondo cui assume natura distrattiva il prelievoeffettuato dall'amministratore quando il credito vantato non trovi fondamento inuna legittima delibera assembleare ovvero non sia determinato nel quantum,difettando, in tali ipotesi, i requisiti della liquidità e dell'esigibilità checonsentirebbero di ricondurre la condotta alla fattispecie della bancarottapreferenziale.Tale conclusione si pone in linea con il principio secondo cui la determinazionedel compenso dell'amministratore richiede una valida manifestazione della volontàdell'organo competente e non può risolversi in una forma di autodeterminazionedell'emolumento da parte dello stesso soggetto beneficiario. In tale prospettivaassumono rilievo i principi affermati dalla giurisprudenza civile secondo cui ladisciplina dettata dagli artt. 2389 e 2364 cod. civ. ha natura imperativa e richiedeuna esplicita deliberazione dell'organo competente per la determinazione delcompenso dell'amministratore, non essendo sufficiente la mera approvazione delbilancio recante la relativa posta contabile (Sez. U civ., n. 21933 del 29/08/2008;Sez. 5 civ., n. 24471 del 09/08/2022). Ne consegue che il compenso non puòessere autodeterminato dall'amministratore, né la relativa attribuzione puòritenersi validamente giustificata in assenza di una deliberazione conforme alleregole di funzionamento dell'ente societario.Integra, infatti, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condottadell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente spettantia titolo di compenso qualora tali emolumenti siano soltanto genericamente previstinello statuto e non siano stati previamente determinati mediante deliberaassembleare, poiché il relativo credito, pur certo nell'an, risulta indeterminato nelquantum, non essendo consentita alcuna forma di autoliquidazione dei compensida parte dello stesso amministratore (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Rv.288204; Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Rv. 285303; Sez. 5, n. 30105 del05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767).Configura, inoltre, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, e nonquello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio-amministratore di unasocietà di capitali che prelevi dalle casse sociali somme asseritamentecorrispondenti a crediti vantati per l'attività prestata nell'interesse della società,senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, attesoche il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore esocietà non è assimilabile né a un contratto d'opera né a un rapporto di lavorosubordinato o parasubordinato che giustifichi di per sé il credito per l'attivitàsvolta, dovendo l'eventuale esistenza di un autonomo e distinto rapporto essereverificata in concreto attraverso l'accertamento dell'effettivo svolgimento di[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arlandi, Rv. 288204).Né può trascurarsi che la più recente giurisprudenza ha valorizzato la naturadel rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società,escludendo che il credito dell'amministratore per l'attività gestoria possa essereautomaticamente assimilato ad un credito di lavoro subordinato, parasubordinatoo professionale, essendo invece necessaria la verifica in concreto dell'esistenza diun autonomo rapporto ulteriore e distinto rispetto alla carica gestoria (Sez. U civ.,n. 1545 del 20/01/2017; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso; Sez. 5, n.25183 del 13/05/2025, Arlandi).È stato altresì affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, spetta algiudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare ovvero diuna quantificazione statutaria del compenso, il prelievo di somme dalle casse diuna società in dissesto integri la fattispecie della bancarotta preferenziale o quelladella bancarotta fraudolenta per distrazione, avuto riguardo all'effettività dellaprestazione resa e alla congruità delle somme percepite rispetto all'impegnoprofuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115).Nel caso di specie, l'imputato ricopriva negli anni considerati sia la carica diamministratore unico sia la qualità di socio unico della fallita. Correttamente,pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che le delibere assembleari con le qualierano stati ratificati i versamenti in suo favore non fossero idonee a giustificarel'attribuzione degli emolumenti, trattandosi di atti sostanzialmente riconducibili almedesimo soggetto che dei compensi aveva beneficiato.La sentenza impugnata ha, quindi, logicamente escluso che l'imputato fossetitolare di un credito assistito dai requisiti della liquidità e dell'esigibilità necessariper ricondurre la condotta nell'ambito della bancarotta preferenziale, evidenziandocome l'attribuzione degli emolumenti trovasse fondamento in deliberazionisostanzialmente riconducibili al medesimo soggetto che dei compensi avevabeneficiato e come difettasse qualsiasi oggettiva dimostrazione della congruitàdegli importi percepiti rispetto all'attività concretamente svolta. Ne consegue chei prelievi contestati integrano una indebita fuoriuscita di risorse dal patrimoniosociale correttamente qualificata in termini di bancarotta fraudolenta perdistrazione.Né risulta dimostrato che, in presenza di una già grave situazione di crisifinanziaria, tali emolumenti fossero proporzionati all'attività concretamente svolta.La sentenza impugnata ha, inoltre, puntualmente confutato le ulterioriobiezioni formulate nell'atto di appello.In primo luogo, ha evidenziato che la presenza di professionisti e revisoricontabili impegnati nelle trattative con il ceto bancario non era idonea a superareil giudizio di inattendibilità delle delibere già formulato dal primo giudice, attesoche tali soggetti svolgevano una mera attività di consulenza, priva di qualsiasiincidenza sul procedimento deliberativo, mentre l'organo amministrativo dellafallita coincideva con il socio unico beneficiario dei compensi.In secondo luogo, ha correttamente osservato che la dedotta congruità dellesomme percepite in ragione della complessità dell'incarico amministrativo noncostituisce elemento decisivo per escludere la natura distrattiva della condotta,dovendo tale congruità essere supportata da dati oggettivi e da concreti parametridi raffronto che ne consentano una effettiva verifica (Sez. 5, n. 3191 del16/11/2020, Tedeschi, dep. 2021, Rv. 280415).Infine, la sentenza impugnata ha correttamente escluso che lo stato di crisifosse emerso soltanto con la chiusura del bilancio 2011, depositato nel 2013,rilevando come le difficoltà economico-finanziarie del gruppo e, in particolare, dellacapogruppo fossero già manifeste nei primi mesi del 2011 e come, già dal febbraiodi quell'anno, fossero state avviate trattative con il sistema bancario finalizzatealla concessione di una moratoria, nel contesto degli effetti prodotti dalla crisieconomica manifestatasi in Italia a partire dal 2009.La censura si risolve, pertanto, nella prospettazione di una diversa lettura delmateriale probatorio e non evidenzia alcun vizio di manifesta illogicità dellamotivazione, la quale ha coerentemente escluso che i prelievi in contestazionepotessero essere ricondotti all'esercizio di un credito liquido, esigibile evalidamente determinato in favore dell'amministratore.10.2. Con riferimento alla censura concernente il capo 92, lett. F), relativaalla valutazione estimativa effettuata dalla consulente nominata dalla curatela, ladoglianza non si confronta né con la motivazione della sentenza impugnata né coni limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione della prova (pag. 313e ss.).Le sentenze di primo e di secondo grado hanno ritenuto attendibile la stimaeffettuata dalla consulente in ordine al reale valore dei lavori di costruzione,sviluppando una motivazione in fatto immune da vizi di manifesta illogicità e, cometale, non sindacabile in questa sede. La Corte territoriale ha, in particolare,evidenziato come le contestazioni difensive fossero fondate sull'omessaconsiderazione di elementi privi di effettiva incidenza sul percorso valutativoseguito dalla consulente e su esemplificazioni fattuali non pertinenti rispettoall'oggetto della contestazione.La censura si risolve, pertanto, nella richiesta di una diversa lettura delmateriale probatorio e delle risultanze tecniche acquisite, sollecitando unarivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.10.3. Con riferimento alla censura concernente il capo 92, lett. G), relativaalla distrazione di denaro dalle casse della fallita in favore della società GruppoEdile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la doglianza presenta carattere meramente reiterativo erivalutativo.La contestazione riguarda l'operazione distrattiva realizzata in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante il pagamento di un corrispettivopressoché doppio rispetto al valore effettivo dell'immobile di Vimercate oggettodella vicenda di cui al precedente capo 92, lett. F).La deduzione difensiva concernente l'omessa valutazione delle dichiarazionirese dal teste Ferrari, secondo cui il prezzo corrisposto sarebbe stato coerente conle stime effettuate dai periti incaricati dall'istituto bancario che avevaoriginariamente finanziato l'operazione immobiliare, è stata puntualmente edesaustivamente confutata dalla sentenza impugnata.La Corte territoriale ha anzitutto chiarito che la perizia prodotta indibattimento risultava redatta da tecnici interni alla banca mutuante, le cuisottoscrizioni erano state riconosciute dal teste Ferrari.Ha inoltre correttamente osservato che la circostanza per cui l'istituto dicredito avesse accettato di finanziare l'intero importo richiesto non costituisceelemento decisivo ai fini dell'esclusione della natura distrattiva dell'operazione. Lasentenza impugnata ha infatti contestualizzato la vicenda nel particolare momentostorico in cui essa si colloca, rilevando come, nel periodo precedente alla crisifinanziaria, gli istituti di credito fossero frequentemente orientati a concederefinanziamenti sulla base di stime particolarmente ottimistiche dei beni oggetto digaranzia, predisposte da consulenti interni. Lo stesso teste Ferrari ha evidenziato,nel corso della deposizione, la diffusa sottovalutazione del rischio checaratterizzava quel contesto economico.La motivazione della sentenza impugnata ha inoltre valorizzato il datoparticolarmente significativo rappresentato dall'effetto economico prodottodall'operazione in favore della società beneficiaria. Attraverso l'alienazionedell'immobile in oggetto, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società anch'essariconducibile all'imputato, ha registrato una plusvalenza pari ad euro 8.417.000,utilizzata per neutralizzare la rilevante perdita d'esercizio maturata nell'anno 2010.Ne consegue che la censura si limita a contrapporre una diversa ricostruzionedel significato delle emergenze probatorie a quella accolta dai giudici di merito,senza evidenziare alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà dellamotivazione, la quale ha coerentemente ricostruito l'operazione qualetrasferimento patrimonialmente pregiudizievole per la società fallita especularmente vantaggioso per altra società riconducibile al medesimo centro diinteressi.10.4. Con riferimento alle censure concernenti i capi 93) e 92, lett. A),relative alla cessione di partecipazioni societarie il cui valore sarebbe statosottostimato, la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata (pag. 316 e ss.).Anche in tal caso la Corte territoriale, richiamando le argomentazioni dellasentenza di primo grado, ha ritenuto accertato che il valore nominale delle quotedelle società oggetto di cessione fosse negativo al momento del trasferimento.Ciò nondimeno, la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato la naturadistrattiva del distinto segmento di condotta contestato in imputazione, costituitodal mancato incasso del corrispettivo pattuito per la cessione delle partecipazionida parte di [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, è stato evidenziato come il rilascio della quietanza liberatoriada parte di [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte del mancato pagamento del prezzo di cessionedelle partecipazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., abbia determinato la perditadi una posta attiva certa ed esigibile del patrimonio sociale, pari ad euro 90.000con riferimento alla partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ad euro 10.000 conriferimento alla partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La motivazione della sentenza impugnata si sottrae pertanto alle censureformulate dal ricorrente, avendo chiaramente distinto il tema del valore effettivodelle partecipazioni cedute da quello, autonomo e decisivo, del mancatoconseguimento del corrispettivo pattuito, correttamente qualificato quale condottadistrattiva.10.5. Con riferimento alla censura concernente il capo 92, lett. B), relativaalla rinuncia al credito di euro 974.389,69 vantato dalla fallita nei confronti dellaGritti s.r.l., la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata (pag. 307 e ss.).La Corte territoriale ha correttamente evidenziato l'irrilevanza delladeduzione difensiva secondo cui la rinuncia al credito costituiva una condizionerichiesta dall'istituto bancario per la definizione del piano di ristrutturazionedell'indebitamento della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, per evitare il fallimentodi quest'ultima.La condotta contestata integra, infatti, una fattispecie a dolo generico, sicchéassume rilievo la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a finalitàdiverse dalla tutela della garanzia patrimoniale spettante ai creditori della società.Tale consapevolezza non poteva ragionevolmente difettare in capo all'imputato,imprenditore di pluriennale esperienza e amministratore di numerose società delgruppo, il quale ha deliberatamente rinunciato ad un credito di importo prossimoad un milione di euro in una fase nella quale la società già versava in una situazionedi grave difficoltà economico-finanziaria.La sentenza impugnata ha altresì correttamente rilevato che tale rinuncia eraoggettivamente idonea ad aggravare il dissesto della fallita e a pregiudicare leragioni del ceto creditorio, privando il patrimonio sociale di una rilevante postaNé può assumere rilievo la prospettata finalità di salvaguardare la [OSCURATO:SOCIETA]e il relativo asset immobiliare. Come correttamente osservato dalla Corteterritoriale, infatti, ciascuna società di capitali risponde autonomamente delleproprie obbligazioni con il proprio patrimonio e la tutela degli interessi di altrasocietà del gruppo non può giustificare il sacrificio delle ragioni creditorie facenticapo alla società depauperata.Il credito oggetto di rinuncia costituiva una posta attiva certa, liquida edesigibile, direttamente destinabile alla soddisfazione dei creditori della fallita. Neconsegue che la sentenza impugnata ha correttamente qualificato la condotta inesame come distrattiva, con argomentazioni immuni da vizi di manifesta illogicitàe idonee a resistere alle censure formulate nel ricorso.10.6. Con riferimento alla censura concernente il capo 92, lett. D), relativaalla condotta distrattiva realizzata mediante il pagamento di fatture per operazioniinesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], società di diritto maltese, la doglianzanon si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 309 e ss.).Risulta irrilevante il fatto che non sia stata dimostrata la riconducibilità dellasocietà all'imputato ovvero l'esistenza di retrocessioni in denaro o di altri vantaggipatrimoniali in suo favore a fronte del pagamento delle fatture contestate.Ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione èinfatti sufficiente l'accertamento della violazione del vincolo di destinazione chegrava sul patrimonio dell'imprenditore in funzione della garanzia generica di cuiall'art. 2740 cod. civ., mediante la destinazione delle risorse aziendali a finalitàestranee agli interessi dell'impresa e pregiudizievoli per il ceto creditorio.L'elemento oggettivo del reato ricorre ogniqualvolta si realizzi un ingiustificatodistacco di beni o di attività dal patrimonio dell'impresa, con conseguentedepauperamento suscettibile di arrecare danno ai creditori (Sez. 5, n. 9430 del17/05/1996, Rv. 205921).Una volta accertato che i pagamenti in oggetto sono stati effettuati in assenzadi una effettiva controprestazione, tale circostanza è di per sé sufficiente adintegrare la condotta tipica prevista dall'art. 216 legge fallimentare.Non è invece necessario che venga dimostrata la concreta modalità direimmissione nel patrimonio dell'imputato delle somme erogate dalla fallita,trattandosi di circostanza che può assumere valore meramente indiziario ma chenon costituisce elemento costitutivo della fattispecie. Nel caso di specie lamancanza di qualsiasi plausibile giustificazione dell'uscita di cassa rende superfluol'accertamento di eventuali retrocessioni delle somme distratte.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risultano configurabilientrambe le fattispecie incriminatrici contestate, quella tributaria e quellafallimentare.Risulta infatti integrato il dolo specifico di evasione richiesto ai fini dellaconfigurazione del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, essendo irrilevanteche le condotte in esame abbiano contestualmente perseguito e realizzato ulteriorifinalità illecite.La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato come la medesimaoperazione possa assumere rilevanza tanto sotto il profilo fiscale quanto sottoquello fallimentare, senza che ciò determini alcuna incompatibilità logico-giuridicatra le due fattispecie.Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture peroperazioni inesistenti, infatti, il dolo specifico di evasione costituisce elementocostitutivo del reato e concorre alla sua tipicità.Diversamente, nella bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente ildolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà di destinare il patrimoniosociale a finalità incompatibili con la sua funzione di garanzia patrimoniale;l'eventuale perseguimento di ulteriori finalità fraudolente nei confronti dei creditoricostituisce soltanto un elemento ulteriore idoneo a qualificare l'intensitàdell'atteggiamento soggettivo dell'agente.Ne consegue che la circostanza per cui i pagamenti delle fatture contestateabbiano perseguito contestualmente finalità evasive e finalità distrattive nonesclude, ma anzi conferma, la configurabilità del concorso formale tra il delitto dicui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e quello di bancarotta fraudolenta perdistrazione, correttamente ravvisato dai giudici di merito.11. Il settimo motivo, articolato in una doppia censura, quanto alle condottedi bancarotta relative alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è nel suo complessoinfondato.11.1. La censura relativa ai capi 109) e 110), concernente la qualifica diliquidatore di fatto del ricorrente, è infondata.[OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto la carica di amministratore di diritto dellasocietà sino al 1° aprile 2014. Successivamente la società è stata posta inliquidazione volontaria e lo stesso ha assunto la carica di liquidatore di diritto sinoal 29 maggio 2015. Da tale data e sino alla dichiarazione di fallimento, intervenutail 12 dicembre 2015, la carica di liquidatore di diritto è stata formalmente ricopertada [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 16 settembre 2016.La difesa contesta la sussistenza del ruolo di liquidatore di fatto del ricorrentenel periodo intercorrente tra la cessazione dalla carica di liquidatore e il fallimentodella società.La sentenza impugnata individua, tuttavia, una pluralità di elementi fattualiconvergenti idonei a dimostrare il mantenimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA],dell'effettivo governo della società anche nella fase liquidatoria (pag. 326 e ss.).In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato:• il ruolo meramente formale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nelle diverse societàriconducibili al gruppo facente capo all'imputato. Dall'istruttoriadibattimentale, e segnatamente dalle dichiarazioni dei testi Marcandalli eColombo, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] fu nominato liquidatore di numerosesocietà del gruppo a pochi mesi dal loro fallimento, nonostante fosse affettoda una grave patologia in fase terminale che lo avrebbe condotto al decessopochi mesi dopo. A tale circostanza si accompagna il dato, parimentisignificativo, della sua sostanziale incapacità di fornire spiegazioni in ordinealle operazioni compiute durante il periodo di gestione, avendo eglidichiarato ai curatori di non essere a conoscenza delle vicende societarieinteressate;• il consolidato ruolo gestorio svolto per anni da [OSCURATO:PERSONA] nellesocietà del gruppo, dapprima quale amministratore e successivamentequale liquidatore, nonché il rilevante coinvolgimento economico epatrimoniale dello stesso nelle vicende imprenditoriali del gruppo, del qualedeteneva direttamente partecipazioni in numerose società;• le dichiarazioni rese dalla coimputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla vicenda [OSCURATO:SOCIETA], indicative del ruolo di effettivo centrodecisionale e di riferimento operativo del gruppo svolto dal ricorrente anchenel periodo successivo alla nomina di [OSCURATO:PERSONA].La difesa, sia nel ricorso sia nel corso della discussione orale, ha sostenutoche tale apparato motivazionale non sarebbe conforme ai principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di amministratore o liquidatore di fatto.In particolare, è stata richiamata Sez. 5, n. 33051 del 10/05/2024, Chiais,secondo cui la nozione di amministratore di fatto, recepita dall'art. 2639 cod. civ.,postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti allafunzione, risultando sufficiente un'apprezzabile attività gestoria purché nonepisodica od occasionale; è stato altresì evidenziato che non costituiscono, di persé soli, indicatori decisivi della qualifica né il rapporto di coniugio conl'amministratore formale né la detenzione della maggioranza delle quote sociali,ove non accompagnati dall'emersione di concrete attività gestorie di caratteredirettivo e organizzativo.Muovendo da tale premessa, la difesa ha sostenuto che la sentenzaimpugnata avrebbe impropriamente sovrapposto la posizione dell'amministratoredi fatto a quella del socio di riferimento della società.L'assunto non può essere condiviso.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dellasentenza impugnata non si fonda sulla mera qualità di socio o sulla detenzione dipartecipazioni societarie, ma individua una serie di elementi fattuali convergentiche attestano l'esercizio effettivo di poteri gestori e direttivi in epoca successivaalla formale cessazione dalla carica di liquidatore.La posizione del [OSCURATO:PERSONA] presenta infatti caratteristiche del tutto peculiari,non essendo egli titolare delle quote di una singola società, bensì dominus di unarticolato gruppo di società collegate e partecipate, in relazione alle quali risultanocontestate numerose operazioni distrattive tra loro strettamente correlate. In talecontesto assume particolare significato il termine «dominus» utilizzato dallacoimputata [OSCURATO:PERSONA], espressivo non della mera titolarità delle partecipazionisociali, bensì dell'effettiva posizione apicale di direzione e coordinamentoesercitata dal ricorrente rispetto alle diverse società coinvolte.Peraltro, la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare tale circostanza,ma ha evidenziato ulteriori elementi di assoluto rilievo, quali la conclamata naturameramente formale della posizione di [OSCURATO:PERSONA], nominato liquidatore di unapluralità di società del gruppo pur essendo privo delle condizioni per esercitareconcretamente le relative funzioni, nonché il ruolo storicamente svolto dalMalaspina nella gestione e nella liquidazione delle società interessate e il suodiretto coinvolgimento nelle operazioni economiche contestate.La stessa sentenza richiamata dalla difesa ribadisce, del resto, il consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui l'accertamento degli elementisintomatici della gestione o cogestione societaria costituisce apprezzamento difatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità quandosia sorretto da motivazione congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.Tali requisiti risultano pienamente soddisfatti dalla motivazione della sentenzaimpugnata, che ha fornito una ricostruzione logica, completa e coerente deglielementi dimostrativi posti a fondamento del riconoscimento della qualifica diliquidatore di fatto in capo al ricorrente.11.2. La seconda delle censure articolate con il settimo motivo, concernentel'elemento soggettivo del reato di cui al capo 111), è infondata e si risolve nellamera reiterazione delle medesime doglianze già prospettate in appello, attraversouna non consentita rilettura delle emergenze probatorie.La sentenza impugnata ha fornito una risposta puntuale, logica e noncontraddittoria al motivo di gravame oggi riproposto, evidenziando come lacircostanza che fossero in corso trattative con il ceto bancario finalizzateall'ottenimento di un piano di ristrutturazione dell'indebitamento non fosse idoneaad escludere i profili di colpa ravvisati nella condotta dell'imputato.La Corte territoriale ha richiamato la ricostruzione operata dal giudice diprimo grado in ordine alla cronologia delle trattative intercorse tra il grupposocietario facente capo al [OSCURATO:PERSONA] e il sistema bancario, rilevando come il tavolointerbancario avviato nel febbraio 2011 avesse condotto alla stipula di un accordodi moratoria nel marzo 2012, accordo divenuto tuttavia inefficace già nell'aprilesuccessivo. Pochi mesi dopo, nell'ottobre 2012, veniva dichiarato il fallimento dellaGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi logiciladdove ritiene del tutto inverosimile che, dopo il fallimento del piano dirisanamento e la dichiarazione di fallimento di una delle principali società operativedel gruppo, l'imputato non fosse in grado di percepire l'irreversibilità dellasituazione di dissesto dell'intero complesso societario e, in particolare, dellasocietà in esame. Il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituiva infattiun indice inequivoco della compromissione strutturale degli equilibri economico-finanziari del gruppo.La Corte territoriale ha inoltre evidenziato come i bilanci acquisiti dallacuratela documentassero, già a decorrere dall'esercizio 2012, perdite tali dadeterminare una significativa erosione del capitale sociale, in un contesto nel qualel'unica iniziativa conforme agli obblighi di corretta gestione della crisi sarebbe statala tempestiva attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento concorsuale.Particolare rilievo assume, inoltre, la circostanza che i professionisti incaricatinel 2014 di verificare la praticabilità di procedure di composizione della crisiabbiano concluso nel senso della necessità di procedere alla dichiarazione difallimento della capogruppo e di numerose società del gruppo, evidenziando unosquilibrio patrimoniale complessivo pari ad euro 196.290.000.La censura proposta dal ricorrente non si confronta con tale articolatopercorso argomentativo e si limita a prospettare una diversa valutazione delsignificato da attribuire alle trattative bancarie, senza evidenziare alcuna effettivaillogicità della motivazione.Va per completezza osservato che il reato di cui al capo 111) risulta estintoper prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello del 24ottobre 2023. Tuttavia, tale circostanza non è stata dedotta dal ricorrente nérisulta essere stata oggetto di specifica censura nei motivi di impugnazione.Trova pertanto applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite secondocui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevared'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen.,l'estinzione del reato per prescrizione maturata in epoca anteriore alla sentenza diappello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motividi ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818).Ne consegue che la censura proposta non può trovare accoglimento e che lamotivazione della sentenza impugnata resiste integralmente alle doglianzeformulate dal ricorrente.12. L'ottavo motivo, articolato in una duplice censura, concernente la dedottaviolazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è infondato.Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimentoad alcune delle contestazioni oggetto di condanna (pag. 341 e ss.).12.1. La prima delle censure nelle quali il motivo si articola concerne lecontestazioni di cui ai capi 92, lett. a), 93), 116, lett. f), e 117, lett. b).12.1.1. Con riferimento ai capi 92, lett. a), e 93), deve ritenersi condivisibilela motivazione offerta dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come ilsegmento di condotta ritenuto penalmente rilevante dal giudice di primo gradofosse già espressamente descritto nel capo di imputazione.Per entrambe le operazioni di cessione, infatti, l'imputazione indicava in modoesplicito la circostanza secondo cui il prezzo pattuito non era stato mai versatonelle casse sociali.Ne consegue che la condotta distrattiva posta a fondamento della condannarisultava integralmente ricompresa nella contestazione originaria, sicchél'imputato è stato posto nelle condizioni di conoscere il fatto addebitato nella suainterezza e di esercitare compiutamente il diritto di difesa.12.1.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al capo 92, lett. a).Anche in tal caso l'imputazione descriveva espressamente il mancatoversamento nelle casse sociali del prezzo pattuito per la cessione dellepartecipazioni.Dalla lettura delle trascrizioni dibattimentali emerge, inoltre, che la difesa haeffettivamente svolto attività istruttoria e argomentazioni difensive sul tema delmancato incasso del corrispettivo, come confermato dall'esame del teste Roda.Risulta pertanto esclusa qualsiasi lesione del diritto di difesa, avendol'imputato pienamente compreso il contenuto dell'addebito e potuto contraddiresul relativo fatto storico.12.1.3. Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 116, lett. f), e 117,lett. b), la violazione del principio di correlazione viene invece prospettata sulpresupposto che l'imputazione individuasse la natura distrattiva dell'operazionenella fittizia sottostima del valore del compendio immobiliare, mentre la condannasarebbe stata fondata sulla considerazione di un credito ritenuto inesigibile.La censura non è fondata.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza è configurabile soltanto quando ilfatto ritenuto in decisione si ponga rispetto a quello contestato in rapporto dieffettiva eterogeneità, ovvero quando il capo di imputazione non contengal'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza né consentadi ricavarli in via interpretativa, alla luce delle risultanze processuali portate aconoscenza dell'imputato e sulle quali si sia sviluppato il contraddittorio (Sez. 2,n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713).La pronuncia richiamata consente di escludere la dedotta violazione dell'art.521 cod. proc. pen.In presenza dell'identità del nucleo storico del fatto, il rispetto del principio dicorrelazione deve essere verificato in funzione dell'effettiva tutela del diritto didifesa e non già attraverso un confronto meramente formale o letterale tra ilcontenuto dell'imputazione e quello della sentenza. Ciò che rileva è che l'imputatoabbia avuto concreta possibilità di difendersi rispetto a tutte le circostanze fattualiposte a fondamento della decisione.Nel caso di specie la condotta accertata dal Tribunale è rimasta collocata nelmedesimo contesto fattuale e temporale descritto nell'imputazione e costituiscesviluppo logico dell'accertamento richiesto per verificare la sussistenza delladistrazione contestata.La verifica dell'effettivo valore delle partecipazioni e delle poste attive epassive della società rappresentava infatti un passaggio necessario dell'indaginecontabile concernente la stessa operazione economica oggetto di contestazione.L'esame della concreta esigibilità del credito e delle sue possibilità di realizzo nonha introdotto un fatto nuovo, ma ha costituito una modalità di accertamento delmedesimo addebito contestato.L'imputato è stato pertanto posto nella condizione di difendersi in ordineall'intera vicenda economico-patrimoniale oggetto di contestazione e non risultaessersi verificata alcuna trasformazione del fatto storico tale da determinare unalesione del diritto di difesa.Ne consegue che la censura deve essere rigettata, non ricorrendo alcunaviolazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.12.2. La seconda delle censure nelle quali si articola il motivo concerne lavicenda [OSCURATO:SOCIETA]. e le operazioni di cessione dei crediti infragruppo contestateai capi 73), 76), 79), 83), 89), 100), 107), 108) e 113).Nel corso degli anni l'imputato, quale amministratore delle società controllateda [OSCURATO:SOCIETA]., ha progressivamente trasferito risorse finanziarie dalle societàcontrollate in favore della capogruppo, determinando la formazione di rilevanticrediti delle prime nei confronti della seconda.Nel luglio 2015 le società controllate, amministrate di fatto dallo stessoimputato, cedevano tali crediti a [OSCURATO:SOCIETA]., società riconducibile al Malaspinanominale.Secondo la prospettazione difensiva, il prezzo di cessione non avrebbe avutocarattere pregiudizievole in quanto riferito a crediti ormai sostanzialmenteinesigibili, in ragione dello stato di irreversibile decozione dell'intero grupposocietario.La censura non coglie tuttavia la ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha infatti escluso che le operazioni di cessione dei creditia [OSCURATO:SOCIETA]., considerate isolatamente, costituissero l'autonomo segmento dicondotta penalmente rilevante posto a fondamento della condanna. Essa ha inveceindividuato la condotta distrattiva nei precedenti trasferimenti di denaro effettuatidalle società controllate in favore della capogruppo, trasferimenti privi di unagiustificazione causale lecita e tali da determinare un rilevante depauperamentodei patrimoni delle società successivamente fallite.Secondo la difesa, poiché il capo di imputazione individuerebbe la condottadistrattiva nell'operazione di cessione dei crediti a [OSCURATO:SOCIETA]., mentre lasentenza avrebbe fondato la responsabilità sui versamenti effettuati dallecontrollate in favore della capogruppo, si sarebbe verificata una violazione delprincipio di correlazione tra contestazione e sentenza.L'assunto non può essere condiviso.I flussi finanziari provenienti dalle società controllate e diretti alla capogruppocostituiscono infatti il presupposto fattuale, logico e giuridico della successivaformazione dei crediti e, quindi, della loro successiva cessione a [OSCURATO:SOCIETA]L'intrinseca connessione tra tali operazioni impedisce di qualificare iversamenti alla capogruppo come fatti nuovi, autonomi o eterogenei rispetto allavicenda contestata. Essi rappresentano, al contrario, il necessario antecedentedell'operazione economica descritta nell'imputazione e costituiscono parteintegrante del medesimo contesto negoziale e patrimoniale oggetto diaccertamento.Ne consegue che la qualificazione operata dalla sentenza impugnata non haintrodotto alcun fatto diverso da quello contestato, né ha determinato una modificadel nucleo storico dell'addebito tale da pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.Peraltro, la natura distrattiva dei trasferimenti di denaro in favore dellacapogruppo era emersa sin dalla fase delle indagini ed aveva formato oggetto dispecifico approfondimento istruttorio nel corso del dibattimento.Significativamente, la stessa imputazione di cui al capo 106) individuaespressamente quale operazione distrattiva il versamento eseguito da una societàcontrollata in favore della controllante «a titolo di finanziamento», circostanza chedimostra come il tema dei flussi infragruppo e della loro giustificazione economicacostituisse sin dall'origine parte integrante del quadro accusatorio sottoposto alcontraddittorio delle parti.L'imputato è stato, pertanto, posto nella condizione di difendersi sull'interavicenda economico-patrimoniale concernente la formazione, la gestione e lasuccessiva cessione dei crediti infragruppo, senza che si sia verificata alcunatrasformazione del fatto storico suscettibile di integrare una violazione dell'art. 521cod. proc. pen.La censura deve, conseguentemente, essere rigettata.13. Il nono motivo, relativo alla bancarotta impropria da operazioni dolosecontestata ai capi 116, lett. a) ed e), e 117, lett. a), è infondato.Il motivo si risolve nella riproposizione delle medesime doglianze giàformulate in sede di appello e nella sollecitazione di una diversa lettura dellerisultanze processuali, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Comecostantemente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione non può essereutilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, essendoriservata in via esclusiva al giudice di merito l'interpretazione e la valutazione deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, purché sorrette damotivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944).La sentenza impugnata (pag. 131 e ss.), con motivazione ampia, coerente epriva di manifeste contraddizioni, ha ricostruito in modo puntuale le vicende postea fondamento delle condotte contestate ai capi 116, lett. a) ed e), e 117, lett. a),dando conto delle ragioni per le quali le operazioni realizzate dall'imputato abbianoconcorso causalmente alla produzione del dissesto.13.1. Quanto alla censura concernente la dedotta imprevedibilità delfallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sul presupposto che le condotte contestatesarebbero state poste in essere in epoca troppo risalente rispetto alla dichiarazionedi fallimento perché l'imputato potesse rappresentarsi concretamente tale evento,la doglianza è manifestamente infondata.Essa, infatti, non si confronta con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dellabancarotta impropria da operazioni dolose, non è richiesto il dolo specifico direttoalla causazione del fallimento, ma è sufficiente il dolo generico, consistente nellacoscienza e volontà delle operazioni poste in essere e nella prevedibilità deldissesto quale conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del08/02/2024, Leoni, Rv. 286349).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio,evidenziando come le operazioni contestate si inserissero in un contestocaratterizzato da una progressiva compromissione degli equilibri economici epatrimoniali del gruppo societario facente capo all'imputato, già gravementedeteriorati al momento della loro realizzazione.Ne consegue che ciò che assume rilievo non è la concreta previsione delsuccessivo fallimento quale evento storicamente determinato, bensì larappresentabilità del dissesto quale possibile sviluppo delle operazioniconsapevolmente poste in essere dall'agente. Sotto tale profilo, la motivazionedella sentenza impugnata resiste alle censure formulate dal ricorrente, avendoevidenziato come l'imputato, in ragione della posizione rivestita, della conoscenzadelle condizioni economiche delle società coinvolte e dell'entità delle operazionirealizzate, fosse pienamente in grado di prevederne le conseguenze pregiudizievolisul patrimonio sociale e sulla capacità dell'impresa di far fronte alle proprieobbligazioni.La doglianza si risolve, pertanto, nella prospettazione di una diversavalutazione del materiale probatorio, senza evidenziare alcun effettivo vizio dimanifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenzaimpugnata.13.2. Quanto alla dedotta omessa considerazione del contesto storico edeconomico nel quale venne contratto il mutuo destinato alla restituzione delfinanziamento infruttifero concesso dalla capogruppo, e alla conseguenteimpossibilità per l'imputato di rappresentarsi, a quel tempo, il futuro dissesto dellasocietà, la censura è infondata.La sentenza impugnata ha fornito una risposta puntuale alla doglianza,evidenziando come le scelte imprenditoriali del ricorrente non risultino improntateai doverosi criteri di prudenza e razionalità richiesti all'amministratore, mapiuttosto ad una soggettiva e ingiustificata sottovalutazione del rischio.La Corte territoriale ha correttamente osservato che l'imputato avrebbedovuto valutare l'opportunità dell'operazione non alla luce di aspettativemeramente ottimistiche circa l'andamento del mercato, bensì tenendo contodell'obbligo giuridico di preservare l'integrità del patrimonio sociale quale garanziadei creditori. In tale prospettiva, la favorevole congiuntura economica richiamatadalla difesa non vale ad escludere la prevedibilità del dissesto quale conseguenzadelle operazioni poste in essere, né elide i profili di rimproverabilità della condotta.13.3. Con riferimento alla dedotta erronea valutazione del canone dilocazione corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla fallita, il motivo non siconfronta con le argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata.La Corte territoriale ha evidenziato che l'accordo di moratoria, intervenutooltre sette mesi dopo la deliberazione del progetto di scissione, divenne inefficacedopo appena un mese dalla sua sottoscrizione, nell'aprile 2012. Per effettodell'operazione di scissione, la fallita si trovò ad assumere un onere finanziariomensile pari a circa euro 4.500.000 a fronte di un'unica entrata di circa euro1.200.000.La motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi logiciladdove rileva che, in presenza di una situazione economico-finanziaria giàfortemente compromessa e di trattative con il ceto bancario caratterizzate da esitiincerti, l'imputato scelse ugualmente di procedere all'operazione senza predisporrealcuna misura idonea a contenere o compensare il rilevante squilibrio patrimonialee finanziario che ne sarebbe derivato.La censura si limita pertanto a contrapporre una diversa valutazionedell'operazione a quella operata dai giudici di merito, senza evidenziarne specificiprofili di manifesta illogicità.13.4. Con riguardo alle condotte concernenti la cessione del credito originatodall'addebito del contratto derivato alla fallita, nonché il successivo utilizzo delmedesimo in compensazione del canone di locazione da parte della newco [OSCURATO:SOCIETA]., la doglianza è infondata.La prospettazione difensiva secondo cui tali operazioni sarebbero staterealizzate in un'ottica di solidarietà infragruppo, al fine di evitare il pignoramentodei canoni di locazione da parte dell'Erario, non risulta decisiva ai finidell'esclusione della responsabilità.Va infatti ribadito che la bancarotta impropria da operazioni dolose èfattispecie punita a titolo di dolo generico e non richiede la prova di uno specificointento fraudolento diretto a cagionare il dissesto o a danneggiare i creditori. Èsufficiente che l'agente abbia coscienza e volontà dell'operazione posta in esseree si rappresenti la concreta idoneità della stessa a pregiudicare le ragioni creditoriee ad aggravare la situazione patrimoniale della società.Nel caso di specie, un imprenditore esperto quale [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva non rendersi conto che le operazioni contestate avrebbero privato la fallitadell'unica significativa fonte di entrata economica disponibile, peraltro giàampiamente insufficiente a far fronte alle esposizioni nei confronti del cetobancario.Né assume rilievo decisivo il richiamo alla finalità di sostegno infragruppo,depauperativo arrecato al patrimonio della società poi fallita.Quanto all'asserita sussistenza di vantaggi compensativi, si rinvia alleconsiderazioni già svolte nello specifico paragrafo dedicato alla questione, le qualidevono intendersi integralmente richiamate.14. Fondato è il decimo motivo concernente il trattamento sanzionatorio.In tema di reati fallimentari, nel caso di pluralità di condotte tipiche dibancarotta poste in essere nell'ambito del medesimo fallimento, le stessemantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso direati, unificati ai soli fini sanzionatori mediante il meccanismo previsto dall'art.219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare. Tale disposizione non configura unacircostanza aggravante in senso tecnico, ma introduce una disciplina speciale dellacontinuazione derogatoria rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 81 cod. pen.(Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665).Ne consegue che il meccanismo previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1,legge fallimentare trova applicazione con riguardo alle condotte di bancarotta,anche eterogenee, riferibili al medesimo fallimento, mentre la disciplina dellacontinuazione di cui all'art. 81 cod. pen. continua ad operare nei rapporti tra reatiriferibili a procedure fallimentari diverse.Nel caso di specie la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione ditali principi.Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che, nelladeterminazione della pena, è stata applicata la disciplina della continuazione anchecon riferimento a condotte eterogenee riconducibili al medesimo fallimento,laddove avrebbe dovuto trovare applicazione il diverso meccanismo unificatoreprevisto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare.L'errore ha inciso in senso sfavorevole sul trattamento sanzionatoriodeterminato nei confronti dell'imputato e impone, pertanto, l'annullamento dellasentenza sul punto.La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvioad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo esame limitatamenteal trattamento sanzionatorio e alla sua rideterminazione alla luce dei principi soprarichiamati.Il giudice del rinvio dovrà altresì tenere conto dell'intervenuta estinzione perprescrizione dei reati di cui ai capi 33) e 70), pronunciata con la presentedecisione, procedendo alla conseguente rideterminazione complessiva della pena.15. Fondato è l'undicesimo motivo concernente la confisca.Va preliminarmente evidenziato che, nel caso di specie, il motivo relativo allaconfisca, diversamente da quanto affermato con riguardo alle posizioni diMalaspina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non può essere ritenuto inedito, atteso chela censura trae origine dall'intervenuta estinzione per prescrizione di alcuni reatiall'esito del giudizio di secondo grado e, pertanto, non avrebbe potuto essereproposta con i motivi di appello.La sentenza impugnata si limita infatti ad affermare, anche con riferimento aMalaspina [OSCURATO:PERSONA], che «le restanti statuizioni di confisca adottate in primo gradorestano supportate da condanne per delitti tributari lucrogenici, sicché ciascunaconfisca disposta è e resta conforme al principio di legalità. In assenza, si ripete,di motivi d'appello specificamente appuntati sulle misure di sicurezza patrimonialio sull'importo a concorrenza del quale esse sono state disposte, ne consegue laconferma nel resto delle confische».Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art.578-bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di procedere allarideterminazione dell'importo assoggettato a confisca per equivalente a seguitodella dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati tributaricontestati.In relazione ai reati tributari dichiarati estinti per prescrizione, la confisca perequivalente non avrebbe potuto essere mantenuta nei termini originariamentedeterminati, trattandosi di fatti commessi anteriormente all'introduzione dell'art.578-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 21 del 2018 e di confisca perequivalente disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, tradizionalmentequalificata dalla giurisprudenza come misura caratterizzata da una componentesanzionatoria.Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.Occorre infatti tenere conto dei principi recentemente affermati dalle SezioniUnite, secondo cui la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, al paridella confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ripristinatoria, purpresentando una componente sanzionatoria in ragione dell'assenza di un nesso diderivazione immediata tra il bene ablato e il reato. Essa può tuttavia assumerecarattere propriamente punitivo soltanto nella misura in cui sottragga aldestinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico concretamenteconseguito mediante l'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025,Massini, Rv. 287756).Le Sezioni Unite hanno in particolare evidenziato che la confisca perequivalente, pur presentando una componente sanzionatoria, è fisiologicamenteorientata al ripristino della situazione patrimoniale alterata dal reato e non allapunizione dell'autore. Da ciò consegue che l'ablazione non può essere disposta inmisura sganciata dal vantaggio economico concretamente conseguito dal singoloresponsabile, poiché una misura patrimoniale eccedente tale vantaggio si porrebbein contrasto con i principi di proporzionalità e colpevolezza, finendo per assumereuna funzione punitiva non giustificata dalla concreta incidenza della condottaillecita.Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova verificadella legittimità della confisca per equivalente disposta nei confronti del ricorrente,tenendo conto dell'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati interessati edei principi affermati dalle Sezioni Unite.In particolare, dovrà accertare se e in quale misura la confisca disposta abbiadeterminato un'ablazione patrimoniale eccedente il vantaggio economicoconcretamente conseguito dal ricorrente attraverso i reati per i quali residuaun'affermazione di responsabilità, verificando se la misura applicata abbia finitoper assumere una funzione sostanzialmente punitiva incompatibile con i principiaffermati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio anche sulpunto, affinché il giudice del rinvio proceda alla necessaria rideterminazione dellamisura ablativa alla luce dei principi sopra richiamati.16. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eMalaspina [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.17. In relazione ai reati fallimentari consegue la condanna di MalaspinaGiuseppe alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili nei termini qui di seguito riportati in dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MalaspinaGiuseppe limitatamente ai capi 33) e 70) delle imputazioni perché i reati sonoestinti per intervenuta prescrizione, nonché in relazione alla statuizione ditrasmissione degli atti per incompetenza territoriale alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Milano per il reato di cui al capo 114) delle imputazioni, cheelimina.Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento sanzionatorio e alla confisca, con rinvio per nuovoesame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Minniti, che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori di legge, nonchédalle parti civili difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro12.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso, il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]