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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 27474/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; / / C [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19/10/2021, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 629 cod.pen., commessi nel mese di dicembre 2012 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (capo a) e di cui agli artt. 56 e 629 cod.pen., commesso sempre ai danni delle medesime persone offese, a Canicattì il 21.01.2013 - 1.1 II difensore eccepisce che, essendo egli subentrato in appello in sostituzione di una collega, aveva chiesto con pec del 10 giugno 2021 la trattazione orale del procedimento; alla prima udienza del 17 giugno 2021 era stato disposto un rinvio dell'udienza, stante la mancata notifica delle conclusioni scritte al difensore; nel convincimento che comunque la Corte di appello avrebbe disposto la trattazione orale del procedimento, era stata presentata istanza di rinvio per l'udienza del 19 ottobre 2021, che però non era stata considerata dalla Corte di appello, che aveva trattato il procedimento con le modalità di cui all'art. 23 della legge n. 149/90, non prendendo in considerazione l'impedimento a comparire del difensore; non essendo stato consentito al difensore di fiducia di partecipare al giudizio di appello, nonostante la richiesta di rinvio (neppure esaminata), si era determinata una nullità assoluta, riconducibile all'art. 178 lett. c) e 179 cod.proc.pen. 1.2 Qualora non fosse stato accolto il primo motivo di ricorso, il difensore eccepisce che la tentata estorsione contestata al capo b) avrebbe dovuto essere dichiarata estinta per prescrizione, essendo maturato il relativo termine prima della sentenza della Corte di appello. 1.3 II difensore lamenta infine la mancanza di motivazione in ordine all'eccessivo aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod.pen., essendosi i giudicanti limitati ad affermare che l'aumento di pena a titolo di continuazione era stato determinato in maniera alquanto contenuta e comunque congrua alla gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso si deve rilevare come l'istanza del 10 giugno 2021 non contenesse alcuna istanza di trattazione orale del procedimento, posto che il difensore si limitava ad affermare che sarebbe stato necessario chiedere la trattazione orale del procedimento, ma che tale 2 S richiesta non risulta mai essere stata effettuata; pertanto, poiché con riferimento al legittimo impedimento del difensore è necessario che l'appello si svolga nella forma della pubblica udienza, e che quindi vi sia stata, nel periodo emergenziale in cui opera la disciplina speciale del procedimento camerale non partecipato, una formale richiesta di trattazione orale, non presentata da alcuna delle parti nel caso in esame, la censura è manifestamente infondata. 1.2 Quanto alla eccezione relativa alla mancanza di motivazione sull'aumento di pena apportato ai sensi dell'art. 81 cod.pen., la stessa non è stata proposta in appello (era contenuta soltanto nel titolo del motivo, ma non argomentata) e pertanto è inammissibile; infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n.57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). 1.3 Relativamente infine alla eccezione di prescrizione, poiché la pena massima prevista per il reato di estorsione è di anni 10, applicata la diminuzione di un terzo per il tentativo si giunge ad un termine di prescrizione di anni 6 e mesi 8, e con l'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. pena, ad anni 8 mesi 4; al detto termine devono essere aggiunti giorni 60 per il rinvio dal 12.1.2017 al 13.4.2017 per impedimento difensore; giorni 189 per il rinvio dal 13.4.2017 al 19.10.2017 per astensione del difensore dalle udienze; giorni 49 per il rinvio dal 18.10.2018 al 6.12.2018 per impedimento difensore; giorni 49 per il rinvio dal 21.2.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento difensore; giorni 119 per il rinvio dal 30.5.2019 al 26.9.2019 per la richiesta formulata dal difensore, per un totale di 466 giorni, pari ad anni uno, mesi tre e giorni 11 che, aggiunti ad anni 8 e mesi 4, portano ad un termine di prescrizione di anni 9, mesi 7 e giorni 11; poiché il reato è stato commesso il 21.01.2013, il termine di prescrizione è pertanto da individuarsi nel 2 settembre 2022, non ancora decorso.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; / / C [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19/10/2021, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 629 cod.pen., commessi nel mese di dicembre 2012 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (capo a) e di cui agli artt. 56 e 629 cod.pen., commesso sempre ai danni delle medesime persone offese, a Canicattì il 21.01.2013 - 1.1 II difensore eccepisce che, essendo egli subentrato in appello in sostituzione di una collega, aveva chiesto con pec del 10 giugno 2021 la trattazione orale del procedimento; alla prima udienza del 17 giugno 2021 era stato disposto un rinvio dell'udienza, stante la mancata notifica delle conclusioni scritte al difensore; nel convincimento che comunque la Corte di appello avrebbe disposto la trattazione orale del procedimento, era stata presentata istanza di rinvio per l'udienza del 19 ottobre 2021, che però non era stata considerata dalla Corte di appello, che aveva trattato il procedimento con le modalità di cui all'art. 23 della legge n. 149/90, non prendendo in considerazione l'impedimento a comparire del difensore; non essendo stato consentito al difensore di fiducia di partecipare al giudizio di appello, nonostante la richiesta di rinvio (neppure esaminata), si era determinata una nullità assoluta, riconducibile all'art. 178 lett. c) e 179 cod.proc.pen. 1.2 Qualora non fosse stato accolto il primo motivo di ricorso, il difensore eccepisce che la tentata estorsione contestata al capo b) avrebbe dovuto essere dichiarata estinta per prescrizione, essendo maturato il relativo termine prima della sentenza della Corte di appello. 1.3 II difensore lamenta infine la mancanza di motivazione in ordine all'eccessivo aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod.pen., essendosi i giudicanti limitati ad affermare che l'aumento di pena a titolo di continuazione era stato determinato in maniera alquanto contenuta e comunque congrua alla gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso si deve rilevare come l'istanza del 10 giugno 2021 non contenesse alcuna istanza di trattazione orale del procedimento, posto che il difensore si limitava ad affermare che sarebbe stato necessario chiedere la trattazione orale del procedimento, ma che tale 2 S richiesta non risulta mai essere stata effettuata; pertanto, poiché con riferimento al legittimo impedimento del difensore è necessario che l'appello si svolga nella forma della pubblica udienza, e che quindi vi sia stata, nel periodo emergenziale in cui opera la disciplina speciale del procedimento camerale non partecipato, una formale richiesta di trattazione orale, non presentata da alcuna delle parti nel caso in esame, la censura è manifestamente infondata. 1.2 Quanto alla eccezione relativa alla mancanza di motivazione sull'aumento di pena apportato ai sensi dell'art. 81 cod.pen., la stessa non è stata proposta in appello (era contenuta soltanto nel titolo del motivo, ma non argomentata) e pertanto è inammissibile; infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n.57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). 1.3 Relativamente infine alla eccezione di prescrizione, poiché la pena massima prevista per il reato di estorsione è di anni 10, applicata la diminuzione di un terzo per il tentativo si giunge ad un termine di prescrizione di anni 6 e mesi 8, e con l'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. pena, ad anni 8 mesi 4; al detto termine devono essere aggiunti giorni 60 per il rinvio dal 12.1.2017 al 13.4.2017 per impedimento difensore; giorni 189 per il rinvio dal 13.4.2017 al 19.10.2017 per astensione del difensore dalle udienze; giorni 49 per il rinvio dal 18.10.2018 al 6.12.2018 per impedimento difensore; giorni 49 per il rinvio dal 21.2.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento difensore; giorni 119 per il rinvio dal 30.5.2019 al 26.9.2019 per la richiesta formulata dal difensore, per un totale di 466 giorni, pari ad anni uno, mesi tre e giorni 11 che, aggiunti ad anni 8 e mesi 4, portano ad un termine di prescrizione di anni 9, mesi 7 e giorni 11; poiché il reato è stato commesso il 21.01.2013, il termine di prescrizione è pertanto da individuarsi nel 2 settembre 2022, non ancora decorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3
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