CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15258/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitto di cui agli artt. 615 ter , 640 ter c.p., sono indeducibili poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di leg ittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente