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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20067/2026

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i unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Veicolo [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di cessionaria dei crediti e degli attivibancari della 739 [OSCURATO:PERSONA], già denominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]),rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1191/2023depositata il 31/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6086/2024Numero sezionale 630/2026Numero di raccolta generale 20067/2026Data pubblicazione 16/06/2026Svolgimento del processoIl Tribunale di Urbino, con sentenza n. 115 /2020, ha dichiarato il difetto digiurisdizione italiana a favore della autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] sulladomanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti diStefano Ronci ed [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria diinefficacia ex art 2901 c.c. di un fondo patrimoniale costituto tra dai coniugicon atto pubblico dell’ufficio provinciale di Pesaro, in data 5 dicembre 2013.[OSCURATO:PERSONA] aveva costituito il fondo patrimoniale a beneficio dellafamiglia ed i convenuti avevano eccepito quale unico motivo di infondatezzadella domanda il difetto di giurisdizione del giudice italiano, perinsussistenza dei presupposti ex art 3 l. 218/1995 perché entrambi iconvenuti erano cittadini di [OSCURATO:PERSONA], residenti nella Repubblica di SanMarino e privi di un domicilio italiano.La convenzione di fondo patrimoniale, secondo il Tribunale, rientrava nellamateria dei rapporti patrimoniali del matrimonio, espressamente esclusadal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles e non rientravaneppure nella materia civile commerciale di cui alla Convenzione.Avverso la decisione proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] eStefano Ronci ed [OSCURATO:PERSONA] contestavano le deduzioni del creditore.La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 31 luglio 2023, accoglieval’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., divenuta 739 SGSpa, ed in riforma della sentenza impugnata dichiarava la giurisdizioneitaliana in ordine alla azione promossa ex art 2901 c.c. da 739 [OSCURATO:SOCIETA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e rimetteva le parti dinnanzi algiudice di primo grado per la riassunzione nel termine di legge.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione, affidandosi a un motivo.

Ha resistito con controricorso laVeicolo [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di cessionaria dei crediti e degli attivibancari della 739 [OSCURATO:PERSONA], già denominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]).Motivi della decisioneNumero registro generale 6086/2024Numero sezionale 630/2026Numero di raccolta generale 20067/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con l’unico motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazionedell’art. 3 comma 2 della l. 218/1995 in relazione al regolamento diBruxelles (reg.

UE 1215/2012) art. 7 comma 1 lett. a), L’erroneainterpretazione dell’art. 167 c.c. secondo cui l’atto di costituzione di fondopatrimoniale abbia natura contrattuale.Secondo i ricorrenti l’atto costitutivo del fondo deve ricondursi alla materiasottratta al campo di applicazione del Regolamento di Bruxelles ex art 1 –Regolamento EU 1215/2012, comma 2°, lett. a) secondo cui “sono esclusidall’ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e lacapacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivanteda rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetticomparabili al matrimonio”.Preliminarmente, va rilevato che è in atti la dichiarazione del 29 gennaio2026 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di rinunciareal ricorso per cassazione notificato in data 3/4/2024 ed agli atti del relativoprocedimento iscritto al n. 6086/2024 R.G., con i provvedimenticonsequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio.La rinuncia è stata accettata dalla società resistente (con atto sottoscrittoanche dalla cedente società 739 [OSCURATO:SOCIETA].).La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod.proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono lecondizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.L’accettazione della rinuncia esclude che sussista il potere di questa Cortedi pronunciare sulle spese, giusta l’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara la estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Veicolo [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di cessionaria dei crediti e degli attivibancari della 739 [OSCURATO:PERSONA], già denominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]),rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1191/2023depositata il 31/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6086/2024Numero sezionale 630/2026Numero di raccolta generale 20067/2026Data pubblicazione 16/06/2026Svolgimento del processoIl Tribunale di Urbino, con sentenza n. 115 /2020, ha dichiarato il difetto digiurisdizione italiana a favore della autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] sulladomanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti diStefano Ronci ed [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria diinefficacia ex art 2901 c.c. di un fondo patrimoniale costituto tra dai coniugicon atto pubblico dell’ufficio provinciale di Pesaro, in data 5 dicembre 2013.[OSCURATO:PERSONA] aveva costituito il fondo patrimoniale a beneficio dellafamiglia ed i convenuti avevano eccepito quale unico motivo di infondatezzadella domanda il difetto di giurisdizione del giudice italiano, perinsussistenza dei presupposti ex art 3 l. 218/1995 perché entrambi iconvenuti erano cittadini di [OSCURATO:PERSONA], residenti nella Repubblica di SanMarino e privi di un domicilio italiano.La convenzione di fondo patrimoniale, secondo il Tribunale, rientrava nellamateria dei rapporti patrimoniali del matrimonio, espressamente esclusadal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles e non rientravaneppure nella materia civile commerciale di cui alla Convenzione.Avverso la decisione proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] eStefano Ronci ed [OSCURATO:PERSONA] contestavano le deduzioni del creditore.La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 31 luglio 2023, accoglieval’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., divenuta 739 SGSpa, ed in riforma della sentenza impugnata dichiarava la giurisdizioneitaliana in ordine alla azione promossa ex art 2901 c.c. da 739 [OSCURATO:SOCIETA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e rimetteva le parti dinnanzi algiudice di primo grado per la riassunzione nel termine di legge.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione, affidandosi a un motivo. Ha resistito con controricorso laVeicolo [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di cessionaria dei crediti e degli attivibancari della 739 [OSCURATO:PERSONA], già denominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]).Motivi della decisioneNumero registro generale 6086/2024Numero sezionale 630/2026Numero di raccolta generale 20067/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con l’unico motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazionedell’art. 3 comma 2 della l. 218/1995 in relazione al regolamento diBruxelles (reg. UE 1215/2012) art. 7 comma 1 lett. a), L’erroneainterpretazione dell’art. 167 c.c. secondo cui l’atto di costituzione di fondopatrimoniale abbia natura contrattuale.Secondo i ricorrenti l’atto costitutivo del fondo deve ricondursi alla materiasottratta al campo di applicazione del Regolamento di Bruxelles ex art 1 –Regolamento EU 1215/2012, comma 2°, lett. a) secondo cui “sono esclusidall’ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e lacapacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivanteda rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetticomparabili al matrimonio”.Preliminarmente, va rilevato che è in atti la dichiarazione del 29 gennaio2026 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di rinunciareal ricorso per cassazione notificato in data 3/4/2024 ed agli atti del relativoprocedimento iscritto al n. 6086/2024 R.G., con i provvedimenticonsequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio.La rinuncia è stata accettata dalla società resistente (con atto sottoscrittoanche dalla cedente società 739 [OSCURATO:SOCIETA].).La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod.proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono lecondizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.L’accettazione della rinuncia esclude che sussista il potere di questa Cortedi pronunciare sulle spese, giusta l’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara la estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
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