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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 08726/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o di sostituzione con gli arresti domiciliari dell'ordinanza cautelare genetica, applicativa della custodia in carcere.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo per vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa idonei a superare la presunzione di inadeguatezza di una misura diversa dalla custodia in carcere.2.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Ai sensi degli artt. 325, comma 3, e 311, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame, in tema di misure cautelari personali e reali, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite che con la sentenza n.16 del 24/09/2020 depositata il 14 gennaio 2021 hanno confermato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari costituiscono una deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione, e gli artt. 311, comma 3, e 325, comma 3, cod. proc. pen. escludono qualsiasi soluzione alternativa, con la conseguenza che se la parte deposita il ricorso per cassazione in un luogo diverso la tempestività del ricorso andrà valutata nel momento in cui lo stesso ricorso giunge nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, cioè nella cancelleria del Tribunale del riesame.

Si è ribadito anche il principio che il ricorrente si assume il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività, salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. qui non applicabili, è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

Ciò detto, nel caso in esame, gli avvisi di deposito dell'ordinanza impugnata sono stati notificati al difensore e all'indagato in data 6 ottobre 2022.

Pertanto, il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. scadeva il 17 ottobre 2022, essendo festivo l'ultimo giorno utile.

Il ricorso per cassazione è stato depositato presso il Tribunale di Taranto il 17 ottobre 2022 ed è pervenuto al Tribunale del riesame di Lecce il 26 ottobre 2022, quindi, dopo il decorso del termine di impugnazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Difettando le condizioni previste dall'art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 3.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o di sostituzione con gli arresti domiciliari dell'ordinanza cautelare genetica, applicativa della custodia in carcere. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo per vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa idonei a superare la presunzione di inadeguatezza di una misura diversa dalla custodia in carcere.2. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Ai sensi degli artt. 325, comma 3, e 311, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame, in tema di misure cautelari personali e reali, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite che con la sentenza n.16 del 24/09/2020 depositata il 14 gennaio 2021 hanno confermato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari costituiscono una deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione, e gli artt. 311, comma 3, e 325, comma 3, cod. proc. pen. escludono qualsiasi soluzione alternativa, con la conseguenza che se la parte deposita il ricorso per cassazione in un luogo diverso la tempestività del ricorso andrà valutata nel momento in cui lo stesso ricorso giunge nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, cioè nella cancelleria del Tribunale del riesame. Si è ribadito anche il principio che il ricorrente si assume il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività, salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. qui non applicabili, è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Ciò detto, nel caso in esame, gli avvisi di deposito dell'ordinanza impugnata sono stati notificati al difensore e all'indagato in data 6 ottobre 2022. Pertanto, il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. scadeva il 17 ottobre 2022, essendo festivo l'ultimo giorno utile. Il ricorso per cassazione è stato depositato presso il Tribunale di Taranto il 17 ottobre 2022 ed è pervenuto al Tribunale del riesame di Lecce il 26 ottobre 2022, quindi, dopo il decorso del termine di impugnazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Difettando le condizioni previste dall'art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2023
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