CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14269/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 483, commi 1 e 2, cod. pen., in relazione all'art. 75 DPR 445/200 (fatto commesso in Pago del Vallo di Lauro il 29 dicembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, il richiamo alle conseguenze penali cui si espone chi rassegna il falso in dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, è tale da imporre al dichiarante uno scrupolo particolare nel verificare quanto gli viene chiesto di dichiarare, di modo che l'assenza di tale verifica lo espone al rischio del verificarsi delle dette conseguenze, con l'integrarsi del dolo generico, richiesto ai fini del configurarsi del delitto contestato, nella forma del dolo eventuale (vedasi pagina 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]