CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 12480/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13933/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in NAPOLI, VIA S. LUCIA N. 36, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 5/M, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4875/2018depositata il 26 . 10 . 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 164di 165di 166di 167di 168di 169di 1610di 1611di 1612di 1613di 1614di 1615di 16 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. sì deciso nella