CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA[dato avviso alle parti; udita la re azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso depositato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, poiché il mancato avviso al difensore di fiducia non è dipeso da una "svista" nella lettura degli atti del procedimento ma dalla circostanza che, in presenza di ricorso proposto per motivi non consentiti avverso sentenza emessa si sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è prevista (ed è stata seguita, come chiaramente evincibile dall'ordinanza del 30 novembre 2023 in cui non si dà atto dell'avviso alle parti) la trattazione con rito cd. de plano, cioè senza avvisi alle parti, rito seguito anche per la trattazione del ricorso odierno; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] te