CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 10 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 6 giugno 2013, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 -bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato le ragioni che hanno indotto al rigetto del gravame (ultima pagina della sentenza impugnata), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla qualità e quantità di sostanza sequestrata, sul numero di dosi da questa ricavabili, nonché sulle modalità dell'azione e sulla somma di denaro in contanti rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i