CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 38314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 12/04/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita l'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia ha confermato l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Milano, applicata, in sostituzione della originaria misura degli arresti domiciliari, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 319-ter cod. pen., commesso a Brescia.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di giudice della Commissione tributaria della Regione Lombardia, è contestato di aver stipulato un accordo corruttivo con [OSCURATO:PERSONA] finalizzato a far ottenere un esito processuale favorevole del giudizio tributario di secondo grado - in cui l'indagato era relatore - alla società dei figli di quest'ultimo e di aver ricevuto come corrispettivo denaro o altra utilità. Sul titolo cautelare si è formato il giudicato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla erronea valutazione del tempo trascorso - un anno - dalle dimissioni della carica pubblica dell'imputato senza che nel frattempo si sia verificato alcun episodio rivelatore della intenzione di commettere un nuovo reato. Il Tribunale davanti al quale si svolge il processo, nel rigettare la richiesta, non aveva motivato sul punto e invece aveva valorizzato una diversa esigenza cautelare, costituita dal pericolo di inquinamento probatorio; il Tribunale dell'appello, invece, quanto al pericolo di recidiva, avrebbe adottato una motivazione illogica, limitandosi ad affermare che detto profilo fosse stato già valutato con l'ordinanza emessa in sede di riesame - confermata dalla Corte di cassazione nel dicembre del 2021 - con ciò spogliandosi dell'onere di valutare l'attualità e concretezza della indicata esigenza cautelare e rinviando ad una motivazione adottata sedici mesi prima. Richiamando una sentenza della Corte, si evidenzia come la valutazione sul pericolo di recidiva debba essere invece compiuto in modo tanto più approfondito quanto maggiore sia, come nel caso di specie, la distanza temporale rispetto ai fatti. Né sarebbe stato considerato che il reato per cui si procede sarebbe stato commesso nel marzo del 2019 e che successivamente nessun altro reato è stato attribuito al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla adeguatezza della misura; nella istanza di revoca o sostituzione, si argomenta, era stato chiesto il divieto di dimora nei Comuni della provincia di Brescia e ciò era stato fatto sul presupposto che, nella precedente ordinanza di rigetto - quella del 23.1.2022- i! Tribunale avesse valorizzato non più il pericolo di recidiva quanto, piuttosto, il pericolo di inquinamento probatorio: dunque - in ragione del fatto che la maggior parte dei testimoni del processo risiede nei Comuni della provincia di Brescia - si era ritenuto che la nuova esigenza cautelare potesse essere neutralizzata con il divieto di dimora in tali comuni. A fronte del rigetto non sorretto da alcuna motivazione da parte del Giudice procedente, il Tribunale dell'appello, investito della questione, sarebbe rimasto silente, non avendo chiarito perché la misura in corso non potrebbe essere sostituita con quella del divieto di dimora, limitandosi ad una motivazione sbrigativa e tautologica, e cioè che la misura in corso sarebbe adeguata perché maggiormente in grado di impedire gli spostamenti e di recidere i contatti e la rete di relazioni intessute negli anni dall'imputato e, quindi, di neutralizzare il rischio di recidiva. Si tratterebbe di una motivazione, da una parte, meramente descrittiva delle caratteristiche proprie delle due misure ma in realtà priva di riferimenti al caso concreto, e, dall'altra, nuovamente volta a valorizzare il pericolo di recidiva, accantonato, come detto, dal Giudice che procede. Sotto altro profilo nessun riferimento sarebbe stato fatto a quale sarebbe la rete di relazioni in questione, né dove risiederebbe detta rete; la motivazione sarebbe viziata e in tal senso si richiamano alcune precedenti pronunce della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di cassazione ha già chiarito in più occasioni che il tribunale dell'appello cautelare, investito della questione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha il potere di confermare la misura anche per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. Infatti, le esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen. sono comunque valutabili dal tribunale del riesame o dell'appello nel senso che lo autorizzano, da un lato, ad annullare o riformare il provvedimento in senso favorevole all'indagato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, dall'altro, a confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento, ad esempio sostituendo l'esigenza di tutela della collettività a quella di natura istruttoria (Sez. 1, n. 28525 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Signore, Rv. 279643; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976) Dunque il Tribunale dell'appello, che peraltro non era vincolato dalle precedenti decisioni adottate, ben poteva rigettare l'impugnazione facendo riferimento ad una esigenza cautelare diversa rispetto a quella presa in considerazione dal giudice procedente e comunque simmetrica rispetto a quella posta a fondamento del titolo cautelare e al contenuto della richiesta di revoca o di sostituzione. In tale contesto, il Tribunale, quanto al tema delle dimissioni, ha correttamente evidenziato come tale profilo fosse già stato puntualmente esaminato dal Tribunale del riesame e come sul punto la Corte di cassazione avesse ritenuto non viziata la motivazione (cfr., Sez. 6, n. 22799 del 23/03/2022, in cui la Corte valorizzò, al fine di ritenere non decisive le intervenute dimissioni, proprio le condizioni di vita, i rapporti sociali intrattenuti dall'imputato, la consuetudine di questi alla commissione di atti illeciti e la sua inclinazione delinquenziale).Gli unici elementi nuovi posti alla cognizione del Tribunale erano dunque costituiti, da una parte, dai fatti da cui il Giudice procedente aveva fatto discendere il pericolo di inquinamento probatorio, e, dall'altra, dal tempo decorso dalle intervenute dimissioni e, più in generale, dalla commissione del reato. Quanto al primo profilo, il Tribunale, evidenziando la inidoneità della documentazione difensiva a discarico, ha spiegato come l'incontro dell'imputato con una teste sarebbe rivelatore non solo del tentativo di questi di condizionare le dichiarazioni dibattimentali della teste, ma, soprattutto, di assenza di resipiscenza, della mancata percezione del disvalore dei propri comportamenti e, quindi, della inefficacia delle misure cautelari applicate, Dunque un fatto sopravvenuto, quello di avvicinare un testimone, non certamente favorevole all'imputato e rilevante sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di recidiva. Quanto al tempo decorso, che peraltro ha già condotto il 18.7.20220 alla sostituzione della originaria misura cautelare, se è vero che esso può assumere rilievo alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata, è altrettanto vero che il tempo non assume una valenza astratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede. La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa, omogenea, sempre uguale a sè stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al caso concreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sulla permanenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare in corso. Se il quantum di "prova" necessario per ritenere non più sussistenti o affievolite le esigenze cautelari è direttamente proporzionale allo spessore criminale dell'imputato è obiettivamente rilevante, al fine della valutazione del rischio di recidiva, anche il "fatto" che l'imputato abbia tentato di condizionare una teste e che colora e conferma, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la persistente personalità negativa di Arcieri. Le considerazioni esposte assumono rilievo anche quanto al tema della adeguatezza della misura, avendo il Tribunale in modo non manifestamente illogico evidenziato come, in base alla ricostruzione compiuta, l'obbligo di dimora si riveli in concreto strutturalmente più idoneo - rispetto al richiesto divieto di dimora nei comuni della provincia di Brescia - a neutralizzare le persistenti esigenze cautelari, in quanto funzionale a limitare la possibilità di contatti e di relazioni da parte di Arcieri. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il