CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00847/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinviolimitatamente alla determinazione della pena;sentita l’Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d’impugnazione e hainsistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza indata 26/03/2025 della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza in data09/11/2023 del Tribunale di Oristano, che lo aveva condannato per i reati di estorsioneaggravata, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento e dicomunicazione con la persona offesa.Deduce:1.1. Inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. eall’art. 111 della Costituzione, per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.Il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, cheera stata richiesta per l’acquisizione di un contratto di prestito personale, di messaggisticawhatsapp e di documentazione bancaria attestante sia la provvista esistente sul contocorrente, sia il tempo in cui il conto corrente bancario era stato acceso.Precisa che tali elementi avrebbero avuto un valore probatorio pregnante rispettoalla contestata estorsione, in quanto idonee ad ampliare il contenuto valutabile dai giudicanti,altrimenti circoscritto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da suo padre, connotateda contraddittorietà e incongruenze.Aggiunge che la corte di appello non ha compiuto un vaglio rigoroso circal’attendibilità dei dichiaranti, violando l’art. 192, commi 3 e 4, che richiede la presenza diriscontri esterni che difettano nel caso in esame.Denuncia, inoltre, la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza e delragionevole dubbio, che pretendono un riesame delle prove dichiarative assunte in primogrado, nella prospettiva di un contraddittorio pieno delle parti, il tutto in applicazione dell’art.111 della Costituzione.1.2. “Nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione. Lett. e), art. 606 cod. proc. pen.”.In questo caso il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione sulgiudizio di attendibilità della persona offesa e di suo padre, da considerarsi -quest’ultimo-testimone de relato.Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha operato il rigoroso vaglio dimaltrattamenti, in ragioni della conflittualità, delle ragioni di astio e di rivalsa checaratterizzano le testimonianze in tale tipologia di reati.Secondo il ricorrente la motivazione non ha seguito un iter logico giuridicocomprensibile e non ha garantito il giusto processo, particolarmente in punto di valutazionedella messaggistica, dei tratti della vita quotidiana e con riguardo al gioco di azzardo e allaludopatia riferita all’imputato.1.3. “Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea interpretazione dell’art. 572cod. pen.”.Con il terzo motivo si sostiene la mancanza del requisito dell’abitualità richiesto perla configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, non essendo a tal fine sufficientiquelle condotte che si assumono realizzate in un arco temporale di tre mesi, con unacadenza settimanale non meglio precisata, rispetto a una relazione durata oltre decenni.Si precisa che i comportamenti attribuiti all’imputato si sostanziavano in mere liti traconiugi, dovute a contrasti quanto all’educazione del minore ovvero a insofferenzaconiugale.Si rimarca come la motivazione della Corte di appello esprima un giudizio moralesulla personalità dell’imputato, soffermandosi su di una valutazione relativistica delledinamiche interne alla coppia e sulla ritenuta soggezione della moglie rispetto all’imputato,senza che sia approfondito il tema della sussistenza del requisito della abitualità dellecondotte.Con riguardo alle condotte aggressive rivolte al bambino e descritte dalla personaoffesa, il ricorrente sostiene che le stesse potevano ricondursi al reato di abuso dei mezzi dicorrezione, in quanto consistenti in punizioni lievi, applicate con l’intento di educare ecorreggere il figlio quando non si comportava correttamente.A sostegno di tale assunto vengono richiamate le dichiarazioni rese dalla stessapersona offesa, moglie dell’imputato.1.4. “Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea interpretazione dell’art. 629cod. pen. degli elementi fondanti il reato. Lett. B)”.In questo caso si denuncia la mancanza del requisito dell’ingiusto profitto.A tale proposito si osserva che la somma ricevuta in prestito aveva arricchito nonsolo l’imputato, ma anche la stessa persona offesa, visto che il denaro serviva perprovvedere ai bisogni famigliari.Si sostiene, dunque, che la condotta poteva essere ricondotta al delitto di violenzaprivata, di ragion fattasi o, al più, poteva configurare l’estorsione, ma nella forma tentata.1.5. “Nullità della sentenza per mancanza ed evidente illogicità della motivazione inriferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dellapena inflitta rispetto agli indici di cui all’art. 133 cod. pen.”.Si denuncia la sproporzione e l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, al cuiriguardo si chiedeva il riconoscimento prevalente delle circostanze attenuanti generiche, infunzione mitigatrice degli aumenti di pena provocati dalla recidiva e dalle altre aggravanti.Il ricorrente si duole, altresì, del mancato bilanciamento delle aggravanti in termini diequivalenza, in violazione di legge, non potendosi ritenere esteso in malam partem al delittodi estorsione il peculiare regime previsto per il bilanciamento tra circostanze nel delitto dirapina, dall’art. 628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti dicui al comma terzo, numeri 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques dello stesso art. 628 cod.pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Con esso si sviluppano due temi: mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentalee mancanza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa.1.1. Con riguardo al primo tema, va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo ilquale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello puòcostituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di provesopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, n. 40705 del10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01).Occorre rilevare, infatti, che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio diappello rappresenta un istituto di carattere eccezionale, rispetto alla generale presunzione dicompletezza dell'indagine istruttoria, corroborata dalle acquisizioni operate nel corso deldibattimento di primo grado. Il potere del giudice di secondo grado di disporre larinnovazione è, quindi, subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga - contro lapredetta presunzione - di non essere in grado di decidere in base agli elementi divalutazione e conoscenza già presenti nell’incarto processuale (Sez. U, n. 2780 del24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01).L'esercizio di tale potere, inoltre, è affidato al prudente apprezzamento del giudice diappello, restando incensurabile in sede di legittimità, laddove congruamente motivato (Sez.3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487 – 01).A ciò si aggiunga che, secondo l’oramai risalente e assolutamente consolidatoorientamento di legittimità «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzionedibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, ètenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazionedel principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, eglideve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente allaconvinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nellaipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita edesumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale sievidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, diresponsabilità», (così già Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più direcente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230).L’applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza delmotivo, ove si consideri che la Corte di appello, pur non essendo tenuta a motivare circa lamancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ha egualmente spiegato le ragionidell’ininfluenza dei mezzi istruttori sollecitati, osservando che dagli atti contenuti nel fascicolodel dibattimento emergeva un quadro probatorio chiaro, esaustivo e completo, basato sulledichiarazioni dei testi escussi e sulle prove documentali acquisite, ritenute sufficienti ai finidella decisione.1.2. A eguale conclusione di manifesta infondatezza si perviene anche in relazione alsecondo tema, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 192, commi 2 e 3,cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe ricercato riscontri estrinseci aconferma delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.Sul punto deve farsi riferimento al mai contrastato orientamento di legittimità, purerichiamato nella sentenza impugnata, con il quale questa Corte ha spiegato che «in tema ditestimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essereposte, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato,previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delledichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci,questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatoriodel dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ognisegmento della narrazione. (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01).Nella sentenza impugnata si opera un puntuale vaglio sulla credibilità della personaoffesa e, al contempo, si osserva come quelle dichiarazioni abbiano -comunque- trovatoriscontro nella messaggistica whatsapp, nelle dichiarazioni (sia pure de relato) del padredella persona offesa e -in parte- anche nelle dichiarazioni rese dalla cugina dell’imputato(teste a discarico), oltre che nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino indata 10/07/2023, che ha sospeso la responsabilità genitoriale dell’odierno ricorrente, attesal’inadeguatezza dei comportamenti tenuti nei confronti del figlio, segnalandosi nei verbali diaudizione che questi alzava la voce in presenza del giudice delegato nel mentre venivasentito con la moglie, odierna persona offesa.2. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondomotivo d’impugnazione, con il quale il ricorrente censura il giudizio di attendibilità sviluppatodai giudici.In primo luogo, la censura risulta manifestamente infondata per le ragioni esposte alparagrafo precedente.La doglianza è comunque inammissibile perché non consentita in sede di legittimità,rientrando nel perimetro delle valutazioni di merito, precluso alla Corte di cassazione, ove siconsideri che «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della personaoffesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che lamotivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fattoricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit,ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risultipriva di una pur minima plausibilità», (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01).Tutte tali condizioni non sussistono nel caso in esame, con la conseguenteinammissibilità del motivo.3. Con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che manca il requisitodell’abitualità, richiesto per la configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia,trattandosi di condotte limitate in un arco temporale di soli tre mesi, a fronte di un rapportodurato dieci anni.A tale riguardo occorre precisare che la dimensione dell’arco temporale direalizzazione della condotta incriminata è un elemento neutro rispetto alla configurabilità delreato, per integrare il quale non è necessario che la stessa venga posta in essere in untempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, anche se per unlimitato periodo di tempo.Infatti, «il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) è costituito da unacondotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinanosofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso diabitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integritàfisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmentetali sofferenze. E ad integrare l'abitualità della condotta non è necessario che la stessavenga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli attivessatori, come sopra caratterizzati ed "unificati", anche se per un limitato periodo di tempo»(Sez. 5, n. 2130 dei 09/01/1992, Giay, Rv. 189558 - 01),Tale risalente principio di diritto non è mai stato contrastato ed è stato ribadito finoall’attualità dalla Corte di cassazione, sia pure con sentenze non massimate (Sez. 7, n.28379, del 04/07/2025; Sez. 3, n. 34403 del31/03/2021, M.).La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale insegnamento (che pure harichiamato), osservando che le condotte del ricorrente avevano assunto carattere disistematicità, costituendo espressione di un’ampia e unitaria condotta abituale, al punto daingenerare nella persona offesa un continuo stato di agitazione, tale da alterare il suonormale stile di vita e la sua quotidianità, tanto che la donna -temendo per la propriaincolumità e per quella del bambino- era stata costretta ad allontanarsi dalla Sardegna e atornare a vivere con i propri genitori.La presenza di una puntuale e giuridicamente corretta motivazione in punto disussistenza dell’abitualità fa emergere la manifesta infondatezza del motivo.3.1. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche per l’ulterioredoglianza, con la quale il ricorrente, reiterando l’identico motivo sollevato con motivi nuovidavanti alla Corte di appello, sostiene che nei confronti del figlio si poteva configurare ildelitto di abuso dei mezzi di correzione.Il motivo è stato affrontato e correttamente risolto dalla Corte di appello, che allapagina 27 della sentenza impugnata ha spiegato che le condotte contestate si risolvevanoaggressioni fisiche e morali sproporzionate e prive di finalità educative.L’impugnazione si risolve nella reiterazione dell’identica questione così risolta dallaCorte di appello, dal che deriva la sua inammissibilità.Va ricordato, infatti, che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01).4. Con il quarto motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che non può ritenersiconfigurato il delitto di estorsione perché manca l’ingiusto profitto, così che il fatto andava piùcorrettamente ricondotto al paradigma della violenza privata o della ragion fattasi o, in ultimaanalisi, del tentativo di estorsione.Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, proprio in relazione allasussistenza dell’ingiusto profitto.Il fatto è stato pacificamente ricostruito nel senso che l’imputato chiedeva allapersona offesa di stipulare un contratto di finanziamento e, al suo rifiuto, la costringeva conminacce (anche di morte) e con violenza (veniva strattonata) alla stipulazione del dettocontratto.Va precisato che il contratto di finanziamento veniva assunto a nome della donna -che assumeva l’obbligo restitutorio-, ma l’importo mutuato rimaneva nell’esclusivadisponibilità dell’imputato.A tale proposito la Corte di appello ha spiegato che la somma erogata era statarimborsata soltanto in parte dall’imputato, che ne aveva avuta la piena disponibilità, insiemeal bancomat collegato al conto corrente su cui essa era confluita. I giudici hanno altresìprecisato che era rimasto senza prova l’assunto secondo cui il denaro veniva utilizzato perprovvedere ai bisogni della famiglia.La Corte di appello ha osservato che l’ingiustizia del danno andava rinvenuta nelfatto che restava a carico della persona offesa l’obbligo di restituire la somma di denaro, cheeffettivamente restituiva pagando le rate a tal fine previste.La conclusione raggiunta dalla corte di appello è giuridicamente correttaIn via generale, l’elemento dell’ingiusto profitto va correlato alla nozione dipatrimonio, che va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivie passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell'appartenenza almedesimo soggetto (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285002– 01), così che esso si identifica con il conseguimento di un vantaggio giuridico che incidasulla sfera economica dei soggetti coinvolti, determinando un miglioramento della posizionepatrimoniale dell’agente (o di un terzo) e, specularmente, un peggioramento di quella dellapersona offesa, il tutto ottenuto contra ius, cioè senza un titolo giustificativo e in correlazionecausale con la condotta di costrizione e con l’altrui danno.In tale nozione di ingiusto profitto rientra senz’altro la condotta realizzatadall’imputato, il quale, imponendo -con violenza e con minacce- la stipulazione del contrattodi finanziamento, ha costretto la vittima a inserirsi, contro la propria volontà, in una relazionegiuridica produttiva di un debito, dalla quale scaturiva per l’estortore l’utilità di far gravare sualtri e contro la loro volontà il peso patrimoniale dell’operazione.Sulla base di tale paradigma, già la sola costrizione della vittima all’assunzione deldebito è sufficiente a configurare l’ingiusto profitto patrimoniale.Ingiusto profitto patrimoniale ancor di più evidente quando -come nella vicenda inesame- il collegamento tra la forzata stipulazione del contratto di finanziamento, l’esclusivadisponibilità del denaro erogato in testa all’estortore e la restituzione della stessa a caricodella vittima ha significato, in concreto, che la donna è stata costretta a consegnareall’odierno ricorrente la somma di denaro ottenuta con il mutuo, obbligandosi a restituirla,senza averne la disponibilità.La presenza del requisito dell’ingiusto profitto -correttamente ritenuto dalla corte diappello- esclude la possibilità di configurare il delitto di violenza privata.Neanche può ritenersi configurato il delitto di ragion fattasi, atteso che il ricorrenteneanche indica quale sarebbe il diritto vantato nei confronti della donna, astrattamentetutelabile davanti al giudice e, invece, conseguito attraverso le violenze e le minacceperpetrate.L’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, sia sotto forma dell’assunzionedell’obbligazione a carico della vittima, sia della disponibilità della somma di denaro erogata,dimostra che l’estorsione è stata realizzata in forma consumata e non in forma tentata, percome eccepito dal ricorrente.Il motivo è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza.5. Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole dell’omessobilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante di cui all’art. 628,comma terzo, n. 3-bis, cod. pen..A tale riguardo sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che inrelazione all’estorsione trovasse applicazione il divieto di bilanciamento previsto dall’art. 628,ultimo comma, cod. pen..Il motivo è fondato.5.1. Va premesso che sia il giudice di primo grado, sia la corte di appello hannoritenuto che, stante la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3,n- 3-bis, cod. pen., dovesse trovare applicazione il divieto di prevalenza o di equivalenza trale circostanze aggravanti in questione e le circostanze attenuanti generiche, riconosciute dalgiudice di primo grado.La corte di appello, in particolare, ha osservato che: «ai sensi dell’art. 628 u.c., cod.pen. le attenuanti riconosciute non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispettoall’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen..Si ritiene, infatti, che tale previsione si applichi anche nell’ipotesi dell’estorsioneaggravata ai sensi del comma terzo, n. 3-bis dell’art. 628 cod. pen., trattandosi di unrichiamo che non può ritenersi limitato alla sola circostanza, ma anche al trattamento che ilsuo riconoscimento comporta. Peraltro, la Suprema Corte, in un recente arresto, ha previstoche il divieto di comparazione si estenda anche a fattispecie diversa (art. 56, 628 cod. pen.)rispetto a quella (rapina consumata) per il quale è espressamente previsto (cfr. Sez. 2, n.7801 del 20/10/2020 […]».5.2. In relazione a tale motivazione, occorre anzitutto osservare che risulta nonconferente il richiamo alla sentenza n. 7801 del 2020, la quale si limita a spiegare che ildivieto di equivalenza di applica in ogni caso alla rapina, ossia all’ipotesi delittuosaspecificamente prevista disciplinata dall’art. 628, cod. pen., risultando indifferente che essasia stata perpetrata in forma consumata o in forma tentata.Al di fuori di tale ipotesi, invece, l’applicazione della norma anche alle fattispecie direato diverse dalla rapina, per come ritenuto dalla corte di appello, costituisce una violazionedel divieto di analogia in malam partem, fondatamente eccepita dal ricorrente.La disciplina generale del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti evalutare complessivamente il fatto, stabilendo se le circostanze debbano ritenersi equivalentiovvero se le une prevalgano sulle altre.Tale previsione costituisce espressione di una regola di sistema, che rimette algiudice il compito di individualizzare il trattamento sanzionatorio, avendo riguardo al fattonella sua concreta configurazione, per come accertato in giudizio.Il divieto previsto dall’art. 628, comma quinto, cod. pen. costituisce una deroga a taleregola generale, in quanto limita l’operatività del giudizio di bilanciamento, sottraendo leaggravanti di cui all’art. 628, comma terzo, n.n. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, cod.pen. alla comparazione ordinaria disciplinata dall’art. 69 cod. pen., stabilendo che esse nonpossono essere ritenute equivalenti o subvalenti rispetto alle attenuanti diverse da quellepreviste dall’art. 98 cod. pen..Ne deriva che la disposizione in esame non introduce un criterio generale in materiadi circostanze -per come ritenuto dalla corte di appello-, ma configura una norma di carattereeccezionalee, come tale, è soggetta al principio di stretta interpretazione, con conseguenteinammissibilità di applicazioni estensive o analogiche oltre i casi espressamente consideratidal legislatore.La preclusione al bilanciamento previsto dall’art. 628, comma quinto, cod. pen.,pertanto, opera soltanto per la rapina e per quei reati che la richiamino espressamente edesplicitamente.Al di fuori di tali ipotesi, invece, trova integrale applicazione la regola generalestabilita dell’art. 69 co. pen., che resta il parametro ordinario per la valutazione comparativadelle circostanze e per la determinazione del trattamento sanzionatorio.Da ciò discende che il divieto di bilanciamento in esame -diversamente da quantoritenuto dai giudici di merito- non si applica all’estorsione aggravata ai sensi dell’art. 628,comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., atteso che l’art. 629, comma secondo, cod. pen. nonrichiama il quinto comma dell’art. 628 cod. pen..La sentenza impugnata è, dunque, viziata da violazione di legge, con laconseguenza che essa deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello, che rinnoveràil giudizio di bilanciamento applicando l’art. 69 cod. pen. e non l’art. 628, comma quinto, cod.pen., in applicazione del seguente principio di diritto: «Il divieto di bilanciamento previstodall’art. 628, comma quinto, cod. pen. costituisce una norma eccezionale e di strettainterpretazione che si applica soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore, con laconseguenza che esso non si estende al delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 628,comma terzo, n. 3-bis cod. pen., atteso che l’art. 629 cod. pen. non contiene alcun rinvio atale disposizione, così che in relazione a tale fattispecie di reato il concorso tra dettacircostanza aggravante e le circostanze attenuanti resta disciplinata dall’art. 69 cod. pen.».Il ricorso è inammissibile nel reso.6. Va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art.624, comma 1, cod. pen.. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento di circostanze con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiarainammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 09/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.