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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 09071/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra il fatto giudicato con altra sentenza di condanna e quello per cui è processo.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto inosservanza della legge, per essere stato ritenuto più grave il fatto già giudicato anziché quello oggetto del presente procedimento, per il quale risultava contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

2. Il ricorso è inammissibile.

La doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto del fatto che, nel presente procedimento, sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti sia all'aggravante che alla recidiva contestata, così che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - la recidiva non poteva incidere al fine della comparazione della gravità tra i reati, che, per effetto del menzionato giudizio di bilanciamento, divenivano di pari gravità.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] 9.....f ,..,1 . g ,r,..,...„ ,:,._ D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra il fatto giudicato con altra sentenza di condanna e quello per cui è processo. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto inosservanza della legge, per essere stato ritenuto più grave il fatto già giudicato anziché quello oggetto del presente procedimento, per il quale risultava contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto del fatto che, nel presente procedimento, sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti sia all'aggravante che alla recidiva contestata, così che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - la recidiva non poteva incidere al fine della comparazione della gravità tra i reati, che, per effetto del menzionato giudizio di bilanciamento, divenivano di pari gravità. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] 9.....f ,..,1 . g ,r,..,...„ ,:,._ D
Sentenza Cassazione n. 09071/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris