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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27849/2026

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SANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 192 e 530 cod. proc. pen., l'inosservanza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il travisamento della prova e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente nonché alla valutazione del riconoscimento fotografico posto a fondamento della condanna nonostante il successivo mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e del testimone oculare in sede dibattimentale, risultano aspecifici e manifestamente infondati. rilevato, in via preliminare, che le censure difensive si pongono in contrasto con il consolidato principio secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, pur in assenza di una successiva ricognizione dibattimentale, costituisce prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di responsabilità purché il giudice, mediante l'acquisizione dell'album fotografico, sia posto nelle condizioni di verificarne compiutamente l'affidabilità (Sez. 2, n. 25122 del 07/03/2023, Zuka, Rv. 284859 - 01; Sez. 2, n. 1943 del 19/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289104 - 01). rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla piena attendibilità dell'individuazione fotografica eseguita nella fase investigativa ed acquisita nel giudizio di primo grado in assenza di opposizione della difesa, valorizzando il fatto che essa fosse intervenuta nell'immediatezza dell'evento delittuoso, allorquando il ricordo delle sembianze dell'autore della rapina era ancora nitidamente impresso nella memoria della persona offesa e del teste Chianura, diversamente da quanto verificatosi in dibattimento, celebrato a distanza di oltre quattro anni dai fatti.

I giudici di appello hanno, altresì, evidenziato come la persona offesa, in occasione del riconoscimento fotografico, si fosse espressa in termini di assoluta certezza, precisando di avere osservato il rapinatore da distanza ravvicinata.

Per converso, il mancato riconoscimento dell'imputato nel corso dell'esame dibattimentale è stato ritenuto privo di decisiva valenza dimostrativa, in quanto intervenuto immediatamente dopo le domande formulate dal difensore dell'imputato e, dunque, all'esito di una ricognizione visiva delle persone presenti in aula ritenuta dai giudici di appello sommaria ed inattendibile con apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, inoltre, che la correttezza dell'individuazione fotografica ha trovato significativo riscontro nell'indicazione, da parte della persona offesa, della tipologia e della targa dell'autovettura utilizzata dal rapinatore per la fuga, veicolo risultato intestato ed in uso all'imputato.

Tale circostanza è stata correttamente valorizzata 2dai giudici di merito non soltanto quale elemento di conferma dell'attendibilità del riconoscimento fotografico, ma anche quale autonomo dato probatorio, rispetto al quale il ricorrente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa né elementi idonei a infirmarne la valenza dimostrativa. rilevato, infine, che la Corte distrettuale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha escluso che la discrasia concernente l'altezza dell'autore della rapina, così come descritta dalla persona offesa e dal testimone oculare, rispetto a quella allegata dal ricorrente, fosse suscettibile di incidere sulla tenuta complessiva del compendio probatorio.

In particolare, i giudici di appello hanno osservato che il dato relativo alla statura del [OSCURATO:PERSONA] trovava fondamento esclusivamente nelle dichiarazioni del medesimo, non corroborate da alcuna documentazione o da elementi oggettivi di riscontro.

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 192 e 530 cod. proc. pen., l'inosservanza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il travisamento della prova e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente nonché alla valutazione del riconoscimento fotografico posto a fondamento della condanna nonostante il successivo mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e del testimone oculare in sede dibattimentale, risultano aspecifici e manifestamente infondati. rilevato, in via preliminare, che le censure difensive si pongono in contrasto con il consolidato principio secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, pur in assenza di una successiva ricognizione dibattimentale, costituisce prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di responsabilità purché il giudice, mediante l'acquisizione dell'album fotografico, sia posto nelle condizioni di verificarne compiutamente l'affidabilità (Sez. 2, n. 25122 del 07/03/2023, Zuka, Rv. 284859 - 01; Sez. 2, n. 1943 del 19/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289104 - 01). rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla piena attendibilità dell'individuazione fotografica eseguita nella fase investigativa ed acquisita nel giudizio di primo grado in assenza di opposizione della difesa, valorizzando il fatto che essa fosse intervenuta nell'immediatezza dell'evento delittuoso, allorquando il ricordo delle sembianze dell'autore della rapina era ancora nitidamente impresso nella memoria della persona offesa e del teste Chianura, diversamente da quanto verificatosi in dibattimento, celebrato a distanza di oltre quattro anni dai fatti. I giudici di appello hanno, altresì, evidenziato come la persona offesa, in occasione del riconoscimento fotografico, si fosse espressa in termini di assoluta certezza, precisando di avere osservato il rapinatore da distanza ravvicinata. Per converso, il mancato riconoscimento dell'imputato nel corso dell'esame dibattimentale è stato ritenuto privo di decisiva valenza dimostrativa, in quanto intervenuto immediatamente dopo le domande formulate dal difensore dell'imputato e, dunque, all'esito di una ricognizione visiva delle persone presenti in aula ritenuta dai giudici di appello sommaria ed inattendibile con apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, inoltre, che la correttezza dell'individuazione fotografica ha trovato significativo riscontro nell'indicazione, da parte della persona offesa, della tipologia e della targa dell'autovettura utilizzata dal rapinatore per la fuga, veicolo risultato intestato ed in uso all'imputato. Tale circostanza è stata correttamente valorizzata 2dai giudici di merito non soltanto quale elemento di conferma dell'attendibilità del riconoscimento fotografico, ma anche quale autonomo dato probatorio, rispetto al quale il ricorrente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa né elementi idonei a infirmarne la valenza dimostrativa. rilevato, infine, che la Corte distrettuale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha escluso che la discrasia concernente l'altezza dell'autore della rapina, così come descritta dalla persona offesa e dal testimone oculare, rispetto a quella allegata dal ricorrente, fosse suscettibile di incidere sulla tenuta complessiva del compendio probatorio. In particolare, i giudici di appello hanno osservato che il dato relativo alla statura del [OSCURATO:PERSONA] trovava fondamento esclusivamente nelle dichiarazioni del medesimo, non corroborate da alcuna documentazione o da elementi oggettivi di riscontro. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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