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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 43942/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 24752/22 in data 09/06/2022 della Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione, sesta sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale in data 07/10/2021 la Corte di appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Avellino in data 26/06/2019 che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di calunnia.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione.

3. Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di cui sopra proponendo ricorso via pec sottoscritto con firma digitale.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto dalla parte personalmente fuori dai casi consentiti, è privo dell'indicazione dei motivi e non rispetta le forme previste dalla legge.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 24752/22 in data 09/06/2022 della Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione, sesta sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale in data 07/10/2021 la Corte di appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Avellino in data 26/06/2019 che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di calunnia. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di cui sopra proponendo ricorso via pec sottoscritto con firma digitale. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto dalla parte personalmente fuori dai casi consentiti, è privo dell'indicazione dei motivi e non rispetta le forme previste dalla legge. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/0
Sentenza Cassazione n. 43942/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris