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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 17621/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17540/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N 2, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 244/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto i precedenti di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione sono successivi al deposito del ricorso per cassazione; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17540/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N 2, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 244/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto i precedenti di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione sono successivi al deposito del ricorso per cassazione; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Decreto Cassazione n. 17621/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris