CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 24538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 23150-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 1186 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1094/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2016 R.G.N. 6092/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1094/16, la Corte d'appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado e confermava il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Inpgi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti su somma corrisposta dalla società in adempimento di una transazione giudiziale conclusa con un proprio dirigente. Secondo la Corte, incombeva sulla società datrice di lavoro l'onere di dimostrare che la somma erogata avesse funzione di incentivo all'esito e che fosse sottratta all'obbligo contributivo ai sensi dell'art.12, co.4 lett. d), I. n.153/69. Tale onere non era stato assolto. Non limitandosi a fare applicazione dell'art.2697 c.c., la Corte d'appello ha poi indagato, muovendo dal testo della transazione, la funzione della somma pattuita dalle parti ed ha concluso che avesse titolo retributivo e non dì incentivo all'esodo. Contro la pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cinque motivi. L'Inpgi resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, viene denunciata violazione dell'art.12 I. n.153/69 e degli artt.1362 e 1363 c.c., nonché omesso esame di un fatto del giudizio. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'art.12, co.4., lett. b) I. n.153/69 non fosse applicabile al lavoratore con qualifica di dirigente. Inoltre, dal testo della transazione, era dato evincere che la somma fosse giustificata dall'esigenza di risolvere consensualmente il contratto di lavoro. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art.91 c.p.c. La Corte d'appello non avrebbe dovuto condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza, essendo la condanna alle spese conseguenza dell'erroneità della sentenza nel merito. I primi quattro motivi sono inammissibili. Con nessuno di essi viene contestata la prima ratio decidendi della sentenza, ovvero che spettava alla ricorrente dimostrare la sussistenza dell'ipotesi prevista all'art.12, co.4, lett. b), I. n.153/69 e che la relativa prova non era stata fornita. I motivi di ricorso, nonostante richiamino in rubrica l'art.360, co.1 n.5 c.p.c., non individuano alcun preciso fatto storico, non valutato dalla corte, da cui emergesse in modo certo la prova della funzione di incentivo all'esodo attribuibile alla somma corrisposta. Il rinvio all'art.12 I. n.153/69 contenuto in ricorso ai fini della violazione di legge, non è pertinente, poiché non si deduce né che l'art.12 I. n.153/69 sia inidoneo a regolare la fattispecie, né che la corte abbia tratto dall'art.12 conseguenze giuridiche errate. Si deduce invece che, alla luce della fattispecie concreta, ossia all'esito di una certa interpretazione del contratto transattivo, era applicabile non il primo comma ma il quarto comma, lett. b), del medesimo articolo. In definitiva, il ricorso allega un'erronea ricognizione, da parte della corte, della fattispecie concreta (la transazione), come evincibile dalle risultanze di causa. Così facendo, però, il ricorso non denuncia una violazione di legge ma viene a sindacare la valutazione di merito compiuta dal giudice e sottratta al controllo di legittimità, se non nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. (v. Cass.640/19). Anche la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. è dedotta in modo generico, perciò inammissibile, limitandosi i motivi di ricorso a prospettare un'interpretazione alternativa del testo contrattuale senza specificare il punto ed il modo in cui il giudice d'appello si sia discostato dai canoni ermeneutici legali, dovendosi peraltro ricordare che l'interpretazione accolta nella sentenza non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle interpretazioni plausibili (v. Cass.28319/17, Cass.9461/21). Ora, la Corte d'appello, indagando il testo della transazione, ha ritenuto che: a) la qualificazione data dalle parti di somma corrisposta "a titolo ed a fine di incentivazione all'esodo", non vincolava il giudice; b) la somma fu versata a fronte di una corrispettiva rinuncia del lavoratore, che aveva promosso azione cautelare risarcitoria contro la società datrice; all'art.5 della transazione, infatti, il lavoratore dichiarava di accettare la somma "a saldo, stralcio e transazione di ogni sua pretesa"; c) l'incentivazione all'esodo presuppone la libera scelta tra continuare il rapporto di lavoro o risolverlo consensualmente, senza che la somma venga corrisposta in cambio di una rinuncia ad una qualsivoglia pretesa, come è invece nella logica della transazione; d) il lavoratore, siccome dirigente, era già stato attinto da un procedimento disciplinare che lasciava ritenere "inevitabile un successivo provvedimento di licenziamento, nei presupposti già deciso dal datore, nei cui confronti nulla avrebbe potuto opporre il dipendente"; egli inoltre, vista la qualifica dirigenziale, era esposto al libero recesso del datore, sicché non aveva alcuna scelta effettiva sulla possibilità di continuare il rapporto di lavoro. I passaggi argomentativi della decisione non sono fatti oggetto di critica in cui si spieghi in che modo ciascuno di essi, e tutti nel loro insieme, contravvengano agli artt.1362 e 1363 c.c. Il ricorso si limita a fornire una contrapposta lettura della transazione, intendendo ad esempio come clausola di mero stile la rinuncia "a saldo, stralcio e transazione" di ogni pretesa dei lavoratore, e confutando l'idea di una decisione unilateralmente già assunta dalla società di licenziare il lavoratore. In definitiva, i motivi di ricorso non fanno altro che censurare la motivazione della sentenza, senza però spiegare la concreta ricorrenza dei presupposti chiesti dall'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il quinto motivo è parimenti inammissibile. Esso non argomenta alcunché sul modo in cui sarebbe stato violato l'art.91 c.p.c., limitandosi a dire che fu erronea la declaratoria di propria soccombenza nel merito. Le spese del presente grado seguono la soccombenza della ricorrente. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado in €6000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, decisoAlla camera di consiglio del 8.4.22 Il Presiden0 Dr.ssa Rosa/na Mancino, .691/14/1, GED,:CORTE. 07 CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico s Le_ C-1-2 k7 dta (inGUL '2_1.2_ e: e e t,› i, cc, Ibetcs' t, ceel_\ 2o I 6 I 2 I i 5 p-ati-u2-- v)-L YLL I 2e i o 6120 2 [OSCURATO:PERSONA] I IARIO tt.ssa o • a L&fzara AULA '[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19148/2023 Numero sezionale 652/2024 Numero di raccolta generale 17022/2024 DataDiggkitcazione 20/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] Correzione errore materiale SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19148/2023 8 0 9 4 7 8 3 Cron. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4 7 0 3 8 4 6 c c [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l # : - Rel. Consigliere - CC i a r [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - C A 1 S e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - F I E D U A L I [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - T P R O Q ha pronunciato la seguente T R U S ORDINANZA D a : sul ricorso 19148-2023 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] B A R O N E E m e s s o [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente F A B R I Z I A domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio D a : t o dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo F i r m a 6 - rappresenta e difende; 7 9 4 1 2024 - ricorrente - 0 0 1 0 2 1 652 contro 2 1 l # : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, i a r 1 S e - intimata - F I E D C A U A L I per la correzione dell'ordinanza n. 24538/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il T R U S T P R O Q 09/08/2022 R.G.N. 23150/2016; D a : udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio E m e s s o del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N O R R I [OSCURATO:PERSONA]: B E è chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 24538/2022, depositata il 9 agosto 2022, perché, U M B E R T O D a : t o nell'epigrafe del provvedimento, è stato indicato, quale m a F i r Numero registro generale 19148/2023 difensore dell'I.N.P.G.I., l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e nonNumero sezionale 652/2024 Numero di raccolta generale 17022/2024 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'INPS è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti di causa, risulta che era assistito 9 4 7 8 3 dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed 8 0 era domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Cassiodoro 7 0 3 8 4 6 c c nr. 6; 4 l # : i a nell'epigrafe della corrigenda ordinanza sono, invece, C A 1 S e r riportate indicazioni diverse; sussiste, pertanto, il segnalato errore materiale: A L I F I E D Q U l'ordinanza nr. 24538/2022, depositata il 9 agosto 2022, va T P R O corretta nel senso che, nell'epigrafe della stessa, dopo T R U S «I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] D a : [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona E m e s s o del lègale rappresentante pro tempore», deve scriversi: B A R O N E «elettivamente domiciliato, in Roma, via Cassiodoro nr. 6, A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo F A B R I Z I D a : rappresenta e difende»; t o nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui F i r m a agli artt. 287 e 391-bis cod.proc.civ., non è ammessa alcuna 7 9 4 1 6 - pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 0 1 0 21213 del 2013). 2 1 0 # : l i a PQM S e r accoglie il ricorso e dispone che