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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 34611/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9525-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TONANGELI giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e di- fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1711/2018 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalla ricorrente; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 Con atto del 26/4/2004 [OSCURATO:PERSONA], promissaria acquirente di un immobile da realizzare, convenne davanti al Tribunale di Pesca- ra la promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA] sas, chiedendo che fosse dichiarata la legittimità del proprio recesso dal preliminare di vendita del 28/4/2003 e il trattenimento del doppio della caparra confirmatoria in precedenza versata, essendosi la società convenu- ta sottratta all'obbligo di ultimare i lavori e di concludere il contrat- to definitivo nel termine essenziale del 31/10/2003 fissato dalle parti.

La convenuta contestò la pretesa e in via riconvenzionale propose domanda di risoluzione del contratto e risarcimento danni per ina- dempimento della promissaria acquirente, chiedendo altresì di es- sere autorizzata alla ritenzione della caparra.

Il Tribunale accolse la domanda dell'attrice, ma la Corte d'Appello di L'Aquila, adita dalla soccombente società, con sentenza deposi- tata il 21.11.2011 ribaltò l'esito del giudizio, accertando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'illegittimità del recesso operato dalla promissaria acquirente e, per l'effetto, autorizzò la società appellante a trattenere i 200,000 Euro di caparra.

La Corte di merito ha rilevato: - che il termine per l'adempimento del contratto non poteva essere ritenuto essenziale, nonostante le parti avessero contrattualmente stabilito che tutti i termini previsti dal contratto fossero da conside- rare perentori; - che in ogni caso il ritardo non superava il ragionevole limite di tol- leranza, mentre il comportamento della promissaria acquirente era in ogni caso sintomatico di una rinunzia implicita, avendo essa ri- chiesto, fino a pochi giorni prima della proposizione della domanda, una serie di modifiche e migliorie alle unità immobiliari promesse in vendita; Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 - che appariva illegittimo il recesso della Stenta senza neppure la Numero sezionale 9497/2021Numero di raccolta generale 34611/2021 previa comunicazione del nome del notaio incaricato della stipula Data pubblicazione 16/11/2021 secondo la previsione dell'art. 7 del contratto preliminare; - che pertanto si giustificava il rigetto della domanda dell'attrice, mentre andava affermato il diritto della società di incamerare defi- nitivamente la caparra.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Stenta sulla base di tre motivi a cui ha resistito con controricorso la socie- tà [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7554 del 23 marzo 2017 ha accolto il primo motivo di ricorso, e rigettati i restanti ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

In relazione al primo motivo, che deduceva la violazione degli artt.1385 e 1453 c.c. nonché degli artt. 183, 345 e 112 c.p.c., rimpro- verando alla Corte d'Appello di avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione, ritualmente riproposta in appello, di inammissibilità della domanda nuova di recesso e ritenzione della caparra avanzata dalla società in corso di causa, posto che in via riconvenzionale era stata domandata invece la risoluzione per inadempimento ed il ri- sarcimento dei danni, questa Corte rilevava che con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado la società convenuta aveva proposto una domanda riconvenzionale di risoluzione e risarcimen- to danni.

Risultava altresì che a tale richiesta risolutoria ne era sta- ta affiancata un’altra, tendente al trattenimento della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c.

Nel giudizio di appello, la società aveva invece avanzato una do- manda di recesso con trattenimento di caparra e la Stenta ne ave- va eccepito la novità.

Secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la parte adem- piente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione ti-Numero sezionale 9497/2021Numero di raccolta generale 34611/2021 pica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e Data pubblicazione 16/11/2021 convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso; ov- vero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c. (così Cass. n. 18850/2004).

Tuttavia, doveva accedersi alla soluzione dell’inammissibilità in ap- pello di una domanda di recesso, qualora in primo grado si fosse agito per la risoluzione e i danni, avendo le sezioni unite risolto il contrasto di giurisprudenza sorti sul punto (Cass.

S.U. n. 553/2009).

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di L’Aquila avrebbe dovuto innanzitutto interpretare il contenuto della domanda riconvenziona- le verificando esattamente il tipo di azione che la società convenuta aveva inteso proporre (alla luce del citato principio della alternativi- tà e non cumulabilità tra i due rimedi) e, qualora avesse ritenuto proposta in primo grado una domanda di risoluzione e danni, avrebbe allora dovuto porsi il problema della ammissibilità della domanda di recesso in appello, dando in ogni caso, adeguata rispo- sta.

Erano infine rigettati il secondo motivo con il quale si lamentava la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss.), per avere la decisione impugnata escluso la natura essenzia- le del termine del 31.10.2003 fissato dalle parti per la stipula del definitivo e per avere erroneamente ravvisato, nel suo comporta- mento, una rinunzia al termine, nonché il terzo motivo che deduce- va l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudi- zio.

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1711 del 19/9/2018, ha dichiarato inammissibile la domanda ri- convenzionale di recesso con diritto a trattenere la caparra propo- Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 sta dalla società in appello nonché tutte le altre domande avanzate Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 in sede di rinvio, dichiarando altresì inammissibile la domanda della Stenta volta ad ottenere la restituzione della caparra.

Nell’esaminare l’eccezione di novità della domanda di recesso avanzata in appello dalla convenuta, la Corte distrettuale riteneva che fosse fondata.

In primo grado era stata infatti avanzata solo una domanda di riso- luzione per inadempimento della controparte, ancorché indebita- mente cumulata con quella di trattenimento della caparra dovendo quindi ritenersi che solo in appello la domanda fosse stata mutata in quella di recesso ex art. 1385 c.c.

Inoltre, la richiesta di risarcimento del danno era stata correlata all’inadempimento del diverso contratto di appalto, domanda quest’ultima già dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello con la prima sentenza (unitamente alla domanda di risarcimento del danno da abusiva occupazione del bene), con efficacia ormai di giudicato.

La diversa domanda di recesso con diritto a trattenere la caparra doveva quindi essere dichiarata inammissibile.

Per l’effetto non poteva nemmeno trovare accoglimento la doman- da dell’attrice volta ad ottenere la restituzione della caparra, atteso che il principio affermato da Cass. n. 11012/2018 non era applica- bile al caso in esame, nel quale la Stenta non aveva avanzato do- manda di risoluzione del contratto, ma aveva visto anche rigettata la domanda di accertamento della legittimità del recesso.

Quanto alle spese, la sentenza le compensava integralmente in ra- gione della reciproca soccombenza, disponendo la condanna della società alla restituzione delle somme versate a titolo di rimborso delle spese, come liquidate nella precedente sentenza della stessa Corte d’Appello, con gli interessi legali a far data dai singoli esborsi al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 La società intimata resiste con controricorso.

Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 1385 co. 2 c.c., nonché la nullità della sentenza per in- sanabile contraddizione della motivazione.

Si denuncia l’erroneo rigetto della richiesta di restituzione della somma a suo tempo versata a titolo di caparra.

Tuttavia, una volta rigettata la domanda della ricorrente di conse- guire il doppio della caparra e ritenuta inammissibile la domanda ex art. 1385 c.c. della società in quanto avanzata per la prima volta in appello, non sussisteva più alcun titolo per la convenuta per tratte- nere la somma a suo tempo ricevuta quale caparra.

Il motivo è fondato.

Rileva il Collegio che effettivamente sia parte ricorrente che la con- troparte nel corso del giudizio di merito avevano inteso recedere dal contrato ex art. 1385 c.c., essendosi però ritenuto infondata la richiesta della Stenta ed inammissibile quella della società (atteso che aveva avanzato in primo grado domanda di risoluzione, che non è poi stata coltivata nel prosieguo del giudizio a seguito di rin- vio).

Questa Corte ha in numerose occasioni affermato che (Cass. n. 6675/2018) non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridica- mente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fat- ti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello ri- chiesto, sicché, proposte reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, non pronunzia "ultra petita" il giudice che dichiari risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c., ancorché le due contrapposte manifesta- zioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale riso- lutorio.

Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 In particolare, si è affermato (Cass. n. 2435/1988) che qualora un Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale ri- chiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asse- rito inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere - pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del con- tratto atteso che le due dichiarazioni di recesso - pur non determi- nando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tut- tavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto e della restituzione delle somme versate, con la conseguenza che re- sta preclusa la domanda di adempimento successivamente propo- sta da uno dei contraenti (conf.

Cass. n. 16317/2011, nonché Cass.n. 26907/2014, secondo cui quando i contraenti richiedano recipro- camente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifesta- zioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale riso- lutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale).

Non avendo la società convenuta riproposto la originaria domanda di risoluzione per inadempimento, né dolendosi in questa sede del fatto che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sulla stessa, at- tesa la reciproca manifestazione di volontà di recedere dal contrat- to ex art. 1385 c.c. (sebbene quella della società fosse stata tardi- vamente avanzata in appello), la sentenza gravata avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuta risoluzione del contratto ed avrebbe quindi dovuto disporre la restituzione della caparra.

In tal senso rileva quanto affermato da questa Corte in Cass. n. 23490/2009, laddove si è ritenuto che non sussista violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giu- dice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla pro- Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 spettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimen- sionato, rispetto a quello richiesto.

Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per im- possibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolu- torie di entrambe le parti (ex art. 1453, secondo comma, cod. civ.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola ca- parra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.

Trattasi di principio che ha poi ricevuto conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, non ignora il Collegio che secondo la pacifica opinione della giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. n. 10953/2012), in tema di ca- parra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell'art. art. 1385, terzo comma, cod. civ., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempien- te quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della cadu- cazione della sua causa giustificativa, trattandosi di statuizione (co- sì Cass. n. 8881/2000) ricollegabile agli effetti restitutori propri del- la risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione (conf.

Cass. n. 8630/1998; Cass. n. 11356/2006).

Tuttavia non appare possibile sostenere che, laddove la richiesta di pagamento del doppio della caparra sia stata comunque avanzata dalla parte, sebbene erroneamente cumulata con la domanda di ri- sarcimento del danno e con la pronuncia della risoluzione del con- tratto, la condanna presupponga la specifica proposizione di una domanda di indebito che sia supportata dal richiamo alle obbliga- Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 zioni restitutorie scaturenti dall’intervenuta declaratoria di ineffica-Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 cia del contratto, occorrendo valorizzare la verifica in punto di omogeneità della richiesta della parte rispetto a quanto in concreto accordato.

In tal senso oltre quanto puntualizzato da Cass. n. 23490/2009, va considerato che la restituzione della caparra, costituisce un effetto inevitabile della risoluzione, comunque motivata, del contratto, es- sendo venute meno le finalità alle quali assolveva (v., tra le altre, Cass. 8310/03, 13828/00, 8630/98, 10217/94), sicché la sua pro- nuncia costituisce un minus rispetto alla domanda di restituzione del doppio, significando in ogni caso che non sussisteva più alcun titolo per la controparte per trattenere la caparra già versata.

In termini analoghi si è poi di recente pronunciata Cass. n. 19502/2015 che ha, infatti, affermato che non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimen- sionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta azione di riso- luzione per inadempimento di contratto preliminare e di conse- guente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente vendi- tore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarci- torie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni (in termini analoghi Cass. n. 11012/2018, citata nella sentenza im- pugnata).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie appare quindi possibile affermare che, una volta manifestate le reciproche richie- ste di risoluzione del rapporto, sebbene con le modalità di cui all’art. 1385 c.c., ancorché non sia meritevole di accoglimento la pretesa di ottenere il doppio della caparra, tuttavia deve essere di- Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 sposta la restituzione della caparra versata, trattandosi del ricono-Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 scimento di un bene della vita omogeneo rispetto a quanto ab initio richiesto, essendo peraltro pacifico che non sussista più alcun dirit- to della controparte a trattenerla.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1284 c.c. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. quanto al riconoscimento degli interessi sulle somme versate dalla ricorrente a titolo di spese legali, in ese- cuzione della sentenza d’appello cassata.

La sentenza oggi impugnata ha sì disposto la ripetizione di tali somme, ma ha attribuito sulle stesse i soli interessi legali e non an- che quelli di cui all’art. 1284 co. 4 c.c. ( e cioè in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali).

Il motivo è infondato, attesa l’inapplicabilità ratione temporis della norma invocata che è stata introdotta dall’art. 17 co. 1 del D.L. n. 132/2014 conv. nella legge n. 162/2014, ma è applicabile solo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione, il che ne esclude l’applicazione nel caso in esame, risalendo la pendenza del giudizio al 26/4/2004.

Né può sostenersi, come dedotto in ricorso che occorrerebbe guar- dare a tal fine alla data della richiesta di cui al giudizio di rinvio, at- teso che la domanda, sebbene reiterata in sede di rinvio, è da ricol- legare agli atti introduttivi del giudizio in primo grado, non poten- dosi postdatare ai fini dell’applicazione della orma in esame, la do- manda al diverso momento della instaurazione del giudizio di rinvio che costituisce un giudizio chiuso, nel quale è preclusa la proponibi- lità di domande nuove, se non nei limiti, che qui non ricorrono, dell’art. 392 u.c. c.p.c.

Né appare pertinente, sempre in relazione al secondo motivo di ri- corso il riferimento alla incertezza circa l’imposto delle somme di cui sarebbe stata disposta la restituzione, avendo la Corte d’Appello fatto riferimento alle spese come liquidate nel precedente grado, e come corrispondentemente pagate dalla ricorrente, senza che rilevi Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 l’assenza di un esplicito riferimento alla spese di registrazione, at-Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 teso che secondo questa Corte le spese di registrazione della sen- tenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rien- tranti tra le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo (così Cass. n. 25680/2018; Cass. n. 17698/2010).

Deve quindi reputarsi che l’obbligazione restitutoria in esame investa an- che le eventuali somme spese per la registrazione della sentenza, sempre che ne risulti documentato l’effettivo esborso.

Non risultano in ogni caso i presupposti per la l’accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., anche alla luce del rigetto del secondo motivo di ricorso La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa compo- sizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 9525 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -11- F i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9525-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TONANGELI giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e di- fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1711/2018 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalla ricorrente; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 Con atto del 26/4/2004 [OSCURATO:PERSONA], promissaria acquirente di un immobile da realizzare, convenne davanti al Tribunale di Pesca- ra la promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA] sas, chiedendo che fosse dichiarata la legittimità del proprio recesso dal preliminare di vendita del 28/4/2003 e il trattenimento del doppio della caparra confirmatoria in precedenza versata, essendosi la società convenu- ta sottratta all'obbligo di ultimare i lavori e di concludere il contrat- to definitivo nel termine essenziale del 31/10/2003 fissato dalle parti. La convenuta contestò la pretesa e in via riconvenzionale propose domanda di risoluzione del contratto e risarcimento danni per ina- dempimento della promissaria acquirente, chiedendo altresì di es- sere autorizzata alla ritenzione della caparra. Il Tribunale accolse la domanda dell'attrice, ma la Corte d'Appello di L'Aquila, adita dalla soccombente società, con sentenza deposi- tata il 21.11.2011 ribaltò l'esito del giudizio, accertando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'illegittimità del recesso operato dalla promissaria acquirente e, per l'effetto, autorizzò la società appellante a trattenere i 200,000 Euro di caparra. La Corte di merito ha rilevato: - che il termine per l'adempimento del contratto non poteva essere ritenuto essenziale, nonostante le parti avessero contrattualmente stabilito che tutti i termini previsti dal contratto fossero da conside- rare perentori; - che in ogni caso il ritardo non superava il ragionevole limite di tol- leranza, mentre il comportamento della promissaria acquirente era in ogni caso sintomatico di una rinunzia implicita, avendo essa ri- chiesto, fino a pochi giorni prima della proposizione della domanda, una serie di modifiche e migliorie alle unità immobiliari promesse in vendita; Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 - che appariva illegittimo il recesso della Stenta senza neppure la Numero sezionale 9497/2021Numero di raccolta generale 34611/2021 previa comunicazione del nome del notaio incaricato della stipula Data pubblicazione 16/11/2021 secondo la previsione dell'art. 7 del contratto preliminare; - che pertanto si giustificava il rigetto della domanda dell'attrice, mentre andava affermato il diritto della società di incamerare defi- nitivamente la caparra. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Stenta sulla base di tre motivi a cui ha resistito con controricorso la socie- tà [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7554 del 23 marzo 2017 ha accolto il primo motivo di ricorso, e rigettati i restanti ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione. In relazione al primo motivo, che deduceva la violazione degli artt.1385 e 1453 c.c. nonché degli artt. 183, 345 e 112 c.p.c., rimpro- verando alla Corte d'Appello di avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione, ritualmente riproposta in appello, di inammissibilità della domanda nuova di recesso e ritenzione della caparra avanzata dalla società in corso di causa, posto che in via riconvenzionale era stata domandata invece la risoluzione per inadempimento ed il ri- sarcimento dei danni, questa Corte rilevava che con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado la società convenuta aveva proposto una domanda riconvenzionale di risoluzione e risarcimen- to danni. Risultava altresì che a tale richiesta risolutoria ne era sta- ta affiancata un’altra, tendente al trattenimento della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c. Nel giudizio di appello, la società aveva invece avanzato una do- manda di recesso con trattenimento di caparra e la Stenta ne ave- va eccepito la novità. Secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la parte adem- piente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione ti-Numero sezionale 9497/2021Numero di raccolta generale 34611/2021 pica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e Data pubblicazione 16/11/2021 convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso; ov- vero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c. (così Cass. n. 18850/2004). Tuttavia, doveva accedersi alla soluzione dell’inammissibilità in ap- pello di una domanda di recesso, qualora in primo grado si fosse agito per la risoluzione e i danni, avendo le sezioni unite risolto il contrasto di giurisprudenza sorti sul punto (Cass. S.U. n. 553/2009). Nel caso in esame, la Corte d'Appello di L’Aquila avrebbe dovuto innanzitutto interpretare il contenuto della domanda riconvenziona- le verificando esattamente il tipo di azione che la società convenuta aveva inteso proporre (alla luce del citato principio della alternativi- tà e non cumulabilità tra i due rimedi) e, qualora avesse ritenuto proposta in primo grado una domanda di risoluzione e danni, avrebbe allora dovuto porsi il problema della ammissibilità della domanda di recesso in appello, dando in ogni caso, adeguata rispo- sta. Erano infine rigettati il secondo motivo con il quale si lamentava la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss.), per avere la decisione impugnata escluso la natura essenzia- le del termine del 31.10.2003 fissato dalle parti per la stipula del definitivo e per avere erroneamente ravvisato, nel suo comporta- mento, una rinunzia al termine, nonché il terzo motivo che deduce- va l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudi- zio. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1711 del 19/9/2018, ha dichiarato inammissibile la domanda ri- convenzionale di recesso con diritto a trattenere la caparra propo- Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 sta dalla società in appello nonché tutte le altre domande avanzate Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 in sede di rinvio, dichiarando altresì inammissibile la domanda della Stenta volta ad ottenere la restituzione della caparra. Nell’esaminare l’eccezione di novità della domanda di recesso avanzata in appello dalla convenuta, la Corte distrettuale riteneva che fosse fondata. In primo grado era stata infatti avanzata solo una domanda di riso- luzione per inadempimento della controparte, ancorché indebita- mente cumulata con quella di trattenimento della caparra dovendo quindi ritenersi che solo in appello la domanda fosse stata mutata in quella di recesso ex art. 1385 c.c. Inoltre, la richiesta di risarcimento del danno era stata correlata all’inadempimento del diverso contratto di appalto, domanda quest’ultima già dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello con la prima sentenza (unitamente alla domanda di risarcimento del danno da abusiva occupazione del bene), con efficacia ormai di giudicato. La diversa domanda di recesso con diritto a trattenere la caparra doveva quindi essere dichiarata inammissibile. Per l’effetto non poteva nemmeno trovare accoglimento la doman- da dell’attrice volta ad ottenere la restituzione della caparra, atteso che il principio affermato da Cass. n. 11012/2018 non era applica- bile al caso in esame, nel quale la Stenta non aveva avanzato do- manda di risoluzione del contratto, ma aveva visto anche rigettata la domanda di accertamento della legittimità del recesso. Quanto alle spese, la sentenza le compensava integralmente in ra- gione della reciproca soccombenza, disponendo la condanna della società alla restituzione delle somme versate a titolo di rimborso delle spese, come liquidate nella precedente sentenza della stessa Corte d’Appello, con gli interessi legali a far data dai singoli esborsi al saldo. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 La società intimata resiste con controricorso. Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 1385 co. 2 c.c., nonché la nullità della sentenza per in- sanabile contraddizione della motivazione. Si denuncia l’erroneo rigetto della richiesta di restituzione della somma a suo tempo versata a titolo di caparra. Tuttavia, una volta rigettata la domanda della ricorrente di conse- guire il doppio della caparra e ritenuta inammissibile la domanda ex art. 1385 c.c. della società in quanto avanzata per la prima volta in appello, non sussisteva più alcun titolo per la convenuta per tratte- nere la somma a suo tempo ricevuta quale caparra. Il motivo è fondato. Rileva il Collegio che effettivamente sia parte ricorrente che la con- troparte nel corso del giudizio di merito avevano inteso recedere dal contrato ex art. 1385 c.c., essendosi però ritenuto infondata la richiesta della Stenta ed inammissibile quella della società (atteso che aveva avanzato in primo grado domanda di risoluzione, che non è poi stata coltivata nel prosieguo del giudizio a seguito di rin- vio). Questa Corte ha in numerose occasioni affermato che (Cass. n. 6675/2018) non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridica- mente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fat- ti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello ri- chiesto, sicché, proposte reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, non pronunzia "ultra petita" il giudice che dichiari risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c., ancorché le due contrapposte manifesta- zioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale riso- lutorio. Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 In particolare, si è affermato (Cass. n. 2435/1988) che qualora un Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale ri- chiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asse- rito inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere - pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del con- tratto atteso che le due dichiarazioni di recesso - pur non determi- nando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tut- tavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto e della restituzione delle somme versate, con la conseguenza che re- sta preclusa la domanda di adempimento successivamente propo- sta da uno dei contraenti (conf. Cass. n. 16317/2011, nonché Cass.n. 26907/2014, secondo cui quando i contraenti richiedano recipro- camente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifesta- zioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale riso- lutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale). Non avendo la società convenuta riproposto la originaria domanda di risoluzione per inadempimento, né dolendosi in questa sede del fatto che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sulla stessa, at- tesa la reciproca manifestazione di volontà di recedere dal contrat- to ex art. 1385 c.c. (sebbene quella della società fosse stata tardi- vamente avanzata in appello), la sentenza gravata avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuta risoluzione del contratto ed avrebbe quindi dovuto disporre la restituzione della caparra. In tal senso rileva quanto affermato da questa Corte in Cass. n. 23490/2009, laddove si è ritenuto che non sussista violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giu- dice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla pro- Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 spettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimen- sionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per im- possibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolu- torie di entrambe le parti (ex art. 1453, secondo comma, cod. civ.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola ca- parra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa. Trattasi di principio che ha poi ricevuto conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte. Infatti, non ignora il Collegio che secondo la pacifica opinione della giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. n. 10953/2012), in tema di ca- parra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell'art. art. 1385, terzo comma, cod. civ., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempien- te quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della cadu- cazione della sua causa giustificativa, trattandosi di statuizione (co- sì Cass. n. 8881/2000) ricollegabile agli effetti restitutori propri del- la risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione (conf. Cass. n. 8630/1998; Cass. n. 11356/2006). Tuttavia non appare possibile sostenere che, laddove la richiesta di pagamento del doppio della caparra sia stata comunque avanzata dalla parte, sebbene erroneamente cumulata con la domanda di ri- sarcimento del danno e con la pronuncia della risoluzione del con- tratto, la condanna presupponga la specifica proposizione di una domanda di indebito che sia supportata dal richiamo alle obbliga- Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 zioni restitutorie scaturenti dall’intervenuta declaratoria di ineffica-Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 cia del contratto, occorrendo valorizzare la verifica in punto di omogeneità della richiesta della parte rispetto a quanto in concreto accordato. In tal senso oltre quanto puntualizzato da Cass. n. 23490/2009, va considerato che la restituzione della caparra, costituisce un effetto inevitabile della risoluzione, comunque motivata, del contratto, es- sendo venute meno le finalità alle quali assolveva (v., tra le altre, Cass. 8310/03, 13828/00, 8630/98, 10217/94), sicché la sua pro- nuncia costituisce un minus rispetto alla domanda di restituzione del doppio, significando in ogni caso che non sussisteva più alcun titolo per la controparte per trattenere la caparra già versata. In termini analoghi si è poi di recente pronunciata Cass. n. 19502/2015 che ha, infatti, affermato che non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimen- sionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta azione di riso- luzione per inadempimento di contratto preliminare e di conse- guente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente vendi- tore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarci- torie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni (in termini analoghi Cass. n. 11012/2018, citata nella sentenza im- pugnata). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie appare quindi possibile affermare che, una volta manifestate le reciproche richie- ste di risoluzione del rapporto, sebbene con le modalità di cui all’art. 1385 c.c., ancorché non sia meritevole di accoglimento la pretesa di ottenere il doppio della caparra, tuttavia deve essere di- Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 sposta la restituzione della caparra versata, trattandosi del ricono-Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 scimento di un bene della vita omogeneo rispetto a quanto ab initio richiesto, essendo peraltro pacifico che non sussista più alcun dirit- to della controparte a trattenerla. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1284 c.c. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. quanto al riconoscimento degli interessi sulle somme versate dalla ricorrente a titolo di spese legali, in ese- cuzione della sentenza d’appello cassata. La sentenza oggi impugnata ha sì disposto la ripetizione di tali somme, ma ha attribuito sulle stesse i soli interessi legali e non an- che quelli di cui all’art. 1284 co. 4 c.c. ( e cioè in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali). Il motivo è infondato, attesa l’inapplicabilità ratione temporis della norma invocata che è stata introdotta dall’art. 17 co. 1 del D.L. n. 132/2014 conv. nella legge n. 162/2014, ma è applicabile solo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione, il che ne esclude l’applicazione nel caso in esame, risalendo la pendenza del giudizio al 26/4/2004. Né può sostenersi, come dedotto in ricorso che occorrerebbe guar- dare a tal fine alla data della richiesta di cui al giudizio di rinvio, at- teso che la domanda, sebbene reiterata in sede di rinvio, è da ricol- legare agli atti introduttivi del giudizio in primo grado, non poten- dosi postdatare ai fini dell’applicazione della orma in esame, la do- manda al diverso momento della instaurazione del giudizio di rinvio che costituisce un giudizio chiuso, nel quale è preclusa la proponibi- lità di domande nuove, se non nei limiti, che qui non ricorrono, dell’art. 392 u.c. c.p.c. Né appare pertinente, sempre in relazione al secondo motivo di ri- corso il riferimento alla incertezza circa l’imposto delle somme di cui sarebbe stata disposta la restituzione, avendo la Corte d’Appello fatto riferimento alle spese come liquidate nel precedente grado, e come corrispondentemente pagate dalla ricorrente, senza che rilevi Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9525/2019 Numero sezionale 9497/2021 l’assenza di un esplicito riferimento alla spese di registrazione, at-Numero di raccolta generale 34611/2021Data pubblicazione 16/11/2021 teso che secondo questa Corte le spese di registrazione della sen- tenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rien- tranti tra le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo (così Cass. n. 25680/2018; Cass. n. 17698/2010). Deve quindi reputarsi che l’obbligazione restitutoria in esame investa an- che le eventuali somme spese per la registrazione della sentenza, sempre che ne risulti documentato l’effettivo esborso. Non risultano in ogni caso i presupposti per la l’accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., anche alla luce del rigetto del secondo motivo di ricorso La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa compo- sizione. Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 9525 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -11- F i