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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41475/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurimi episodi di furti in abitazione, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado è stata rideterminata la pena allo stesso inflitta con concessione dele attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti ritenute.

L'imputato, a mezzo del difensore, si duole del mancato riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando sul punto una carenza di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

La individuazione della pena ritenuta più adeguata, entro i parametri della cornice edittale, e l'entita delle riduzioni da apportarsi sulla pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti appartengono all'apprezzamento discrezionale del Giudice, insindacabile in sede di legittimità ove assitito da conferente motivazione.

In ordine alla motivazione da prodursi in tali casi, questa Corte ha più volte evidenziato come debba ritenersi sufficientemente adempiuto il relativo obbligo anche attraverso l'adozione di formule sintetiche (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

Nel caso in esame la motivazione risulta non censurabile: i giudici di merito hanno espresso apprezzamenti di congruità della pena nel discorso giustificativo, attenendosi ai principi richiamati.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ! [OSCURATO:PERSONA] z ve Salvo l ![OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurimi episodi di furti in abitazione, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado è stata rideterminata la pena allo stesso inflitta con concessione dele attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti ritenute. L'imputato, a mezzo del difensore, si duole del mancato riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando sul punto una carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. La individuazione della pena ritenuta più adeguata, entro i parametri della cornice edittale, e l'entita delle riduzioni da apportarsi sulla pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti appartengono all'apprezzamento discrezionale del Giudice, insindacabile in sede di legittimità ove assitito da conferente motivazione. In ordine alla motivazione da prodursi in tali casi, questa Corte ha più volte evidenziato come debba ritenersi sufficientemente adempiuto il relativo obbligo anche attraverso l'adozione di formule sintetiche (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Nel caso in esame la motivazione risulta non censurabile: i giudici di merito hanno espresso apprezzamenti di congruità della pena nel discorso giustificativo, attenendosi ai principi richiamati. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ! [OSCURATO:PERSONA] z ve Salvo l ![OSCURATO:PERSONA].