CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 9 novembre 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 2 luglio 1997 al 14 maggio 1998, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari fino al 3 febbraio 1999, per il reato cui all'art. 74 DPR 309/1990 dal quale - dopo due condanne nei gradi di merito - era stata definitivamente assolto, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 18 settembre 2019 , divenuta irrevocabile. 2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 3. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett.e, cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela e il giudice di merito, peraltro genericamente richiamato, senza indicare specificamente le precise condotte dalle quali, a loro avviso, sarebbe scaturita la negligenza che avrebbe indotto l'autorità giudiziaria procedente ad applicare la misura, 4.L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente depositata, conclude per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). 3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre congrua motivazione del rigetto dell'istanza. Per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). 4. Orbene, nel provvedimento impugnato i giudici di merito danno atto della colpevole imprudenza dell'istante nell'intrattenere rapporti ambigui con i soggetti condannati per associazione dedita al narcotraffico. Sul punto, i passaggi argomentativi utilizzati dalla Corte 4Lt,:_Lyi c d'Appello di Roma sono, seppur , precisi al riguardo. In particolare, la Corte ha evidenziato come il Garonfolo mantenesse stabili rapporti, rivelati da un cospicuo compendio intercettivo, con soggetti poi condannati per associazione finalizzata al narcotraffico internazionale (in particolare la Corte fa riferimento ai plurimi contatti telefonici tra il Garonfolo e il [OSCURATO:PERSONA]). Ha altresì sottolineato il provvedimento impugnato che il Garonfolo si riforniva stabilmente di sostanze stupefacenti da colui che poi era stato condannato come il capo dell'associazione a delinquere, evidenziando che la sentenza assolutoria si era basata sulla assenza di elementi idonei a dimostrare con certezza lo stabile legame di compartecipazione del predetto nel sodalizio criminale, ma che mai era stata messa in dubbio l'identità del Garonfolo quale soggetto che costantemente interloquiva con il Cua. La Corte d'Appello ha quindi coerentemente concluso che il comportamento dell'istante, che si riforniva stabilmente di droga dal capo dell'associazione criminale con il quale, quindi, intratteneva rapporti illeciti, evidenziati nelle intercettazioni, aveva negligentemente causato l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico. 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore dell'Amministrazione resistente. Così deciso in Roma