CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00647/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6961/13r.g. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.31 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata– avverso la sentenza n.116/12 della Commissione tributaria centrale - Sezione di Firenze, depositata il 24 gennaio2012. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15dicembre2021 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Tributi- accertamento- società di fatto- litisconsorzio nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del socio [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 1982, con i quali erano stati rettificati i redditi della società e conseguenzialmente, ai fini dell’Irpef, quello dei soci, la Commissione tributaria centrale- sezione di Firenze (d’ora in poi C .T.C.) , con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria di appello dall’Ufficio, confermava gli atti impositivi, riducendo, però, il reddito accertato a quello relativo all’attività di ristorazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Fissata la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2019 il ricorrente ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6 del d.-l. n.193/2016, conv, con mod. dalla legge n.225 del 2016 avente ad oggetto la cartella 09720130123346424001. La controversia è stata, quindi, rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 38-bis-1 cod. proc. civ. Considerato che: 1.non risulta si sia dato seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.-l. n.193/2016, depositata dal ricorrente alla pubblica udienza del giorno 8.10.2019ed avente a oggetto una cartella di pagamento (rispetto la quale manca, in atti, ogni collegamento con l’avviso di ac certamento impugnato , oggetto di controversia);2.può, pertanto, procedersi all’esame del primo motivo di ricorso con cui si è dedotta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.4, cod. proc.civ., la nullità dell’intero processo svoltosi senza la partecipazione dell’altro socio ([OSCURATO:PERSONA]), per violazione degli articoli 14, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n.546 e 102 cod. proc. civ.; 2.1 la censura è fondata e l’accoglimento del mezzo comporta l’assorbimento dei restantimotivi, av anzat i , peraltro, in subordine; 2.2 per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società e i soci, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (v.Cass. 3/10/2018 n.24025); 2.3.nel caso in esame, al processo non risulta avere preso parte l’altro socio [OSCURATO:PERSONA]; 3.ne consegue la nullità dell’intero giudizio che travolge tutte le sentenze emesse ed il rinvio alla Commissione tributaria provincialedi Pisa che provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; dichiara la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvia innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così