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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 38043/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Genova ha respinto l'istanza di rescissione formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del -Tribunale di Genova che la condannava alla pena di giustizia per il reato di truffa continuata.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata lamentando violazione di legge e difetto di motivazione (art.606 lett. b) ed e) del cod. proc. pen.) evidenziando la nullità procedurale costituita dalla mancata comunicazione ex art.28 disp. att. c.p.p. del nominativo del difensore di ufficio nominato nel corso dell'udienza del processo nel corso del quale ella era rimasta assente.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata Costituisce principio consolidato che "la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporti, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina" (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 275511 - 01) e che "l'obbligo di comunicazione all'imputato del nominativo del difensore di ufficio, previsto dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen., non si applica nel caso in cui la nomina avvenga in udienza" (Sez. 5, n. 37920 del 28/04/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 270722 - 01).

Inconferente è il richiamo ad un precedente specifico (Sez.3, n.19613/2021) che si riferisce alla validità e permanenza dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, ancorché sospeso dall'esercizio della professione.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13.9.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Genova ha respinto l'istanza di rescissione formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del -Tribunale di Genova che la condannava alla pena di giustizia per il reato di truffa continuata. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata lamentando violazione di legge e difetto di motivazione (art.606 lett. b) ed e) del cod. proc. pen.) evidenziando la nullità procedurale costituita dalla mancata comunicazione ex art.28 disp. att. c.p.p. del nominativo del difensore di ufficio nominato nel corso dell'udienza del processo nel corso del quale ella era rimasta assente. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata Costituisce principio consolidato che "la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporti, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina" (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 275511 - 01) e che "l'obbligo di comunicazione all'imputato del nominativo del difensore di ufficio, previsto dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen., non si applica nel caso in cui la nomina avvenga in udienza" (Sez. 5, n. 37920 del 28/04/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 270722 - 01). Inconferente è il richiamo ad un precedente specifico (Sez.3, n.19613/2021) che si riferisce alla validità e permanenza dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, ancorché sospeso dall'esercizio della professione. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13.9.2023
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