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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17878/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal PubblicoMinistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le memorie e le conclusioni dei difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] perXXXXXXXXXXXXXX e avv. [OSCURATO:PERSONA], per XXXXXXXXXXXXXXXXX e perXXXXXXXXXXXXXXX, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto delricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisioneemessa dal Tribunale di Catania, la quale aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il delitto di cui agli art. 81 cpv., 609-quater,comma 1, n. 2, cod. pen.2.

Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che deducono:2.1. l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 601 cod. proc. pen. e 23-bisd.l. 28ottobre 2020, n. 137, e conseguente lesione del diritto di difesa, in quanto il decreto dicitazione in appello, in maniera contraddittoria, per un verso, citava le parti a comparire alla“pubblica udienza” fissata per il 20 febbraio 2025, ore 9.30, affermando espressamente che“l’imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza”, e, per altro verso, informaval’imputato della facoltà di richiedere, tramite il proprio difensore, “la partecipazione allasuperiore udienza”, senza la specificare che si sarebbe proceduto in camera di consigliosalvo richiesta di partecipazione dell’interessato; a tal proposito, l’ordinanza della Corte diappello, che annullava il precedente provvedimento di conversione del rito cartolare intrattazione orale, rigettando altresì l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio,sarebbe illegittima in quanto non considera che il predetto decreto conteneva in manieraespressa l’indicazione che il procedimento sarebbe stato trattato in pubblica udienza e chel’imputato sarebbe stato giudicato in assenza, ove non fosse comparso: elementiincompatibili con la trattazione cartolare del procedimento.

2.2. la violazione dell’art. 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazionesulla sussistenza del requisito dell’affidamento della persona offesa all’imputato, ritenutasulla base di dato meramente soggettivo, ossia la percezione del ricorrente, quale personadi riferimento, per la madre della persona offesa, e per il mancato inquadramento dei fattinella fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen.2.3. la violazione dell’art. 609-quater, comma 6, cod. pen. e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità sulla base di unamotivazione illogica, in quanto fondata esclusivamente sulle presunte conseguenzepsicologiche della persona offesa, che, peraltro, ben potrebbero essere riconducibili aragioni inconferenti rispetto alle condotte contestate all’imputato, e considerando, infine, cheil consenso espresso dalla minore è derivato dall’esternazione dei sentimenti che ilXXXXXXXXX effettivamente provava nei confronti della persona offesa.

Aggiunge ildifensore che la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui si riferisce alla reiterazionedei rapporti, stante la non conclamata gravità sia degli atti, sia delle presunte conseguenzepsicologiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1.

Si osserva che l’appello è stato depositato il 27 giugno 2023; esso è perciòdisciplinato dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a tenore del quale “Per leimpugnazioni proposte sino al 30 luglio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cuiagli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi1, 2, 3, 4, e 7, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertivo, con modificazioni, dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176”.In particolare, rileva il disposto dell’art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, secondocui “fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelliproposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consigliosenza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o ilpubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontàdi comparire”.2.2.

Si osserva che, dagli atti processuali - che il Collegio può consultare, stante lanatura processuale dell’eccezione - risulta che, con il decreto di citazione per il giudizio diappello, l’imputato veniva citato “a comparire all’udienza pubblica” per il giorno 20 febbraio2025, avvisando che “l’imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza”, e che“l’imputato ha la facoltà di chiedere, tramite il proprio difensore nelle forme e termini di legge,la partecipazione alla superiore udienza (art. 23-bis decreto legge 28/10/20 n. 137,convertito in legge 18/12/20, n. 176)”.Orbene, dalla lettura del decreto di citazione, come già correttamente ritenuto dallaCorte di merito (cfr. p. 5-6 della sentenza impugnata), deve ritenersi che non sia ravvisabilealcun fraintendimento o, addirittura, alcuna lesione dei diritti difensivi, in quanto l’attoespressamente indicava la possibilità di chiedere la partecipazione all’udienza ai sensidell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, e considerando che l’indicato art. 94, comma 2, d.lgs. n.150 del 2022 espressamente prevedeva, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno2024, che “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertivo, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176”.2.3.

In ogni caso, deve ribadirsi che, in tema di disciplina processuale pandemica daCovid-19, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omessoavvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato aisensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6,cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01), econsiderando, inoltre, che, nella vicenda in esame, come emerge dalla sentenza impugnata(p. 6), “le parti presentavano nei termini le rispettive conclusioni e memorie scritte senzachiedere la trattazione orale”, sicché non è dato nemmeno comprendere in che modo siaastrattamente prefigurabile la lesione dei diritti di difesa e/o del contraddittorio.3.

I restanti motivi sono inammissibili perché reiterano censure già adeguatamentevagliate e disattese dalla Corte di merito con una motivazione scevra da errori di diritto e daprofili di manifesta illogicità, con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente.4.

Quanto al secondo motivo, si rammenta che il rapporto di affidamento per ragioni dieducazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reatisessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo odoccasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca eche comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minoresia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (Sez. 3, n. 43705 del24/09/2019, F., Rv. 278088 – 01; Sez. 3, n. 5933 del 12/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275832– 01; Sez. 3, n. 24342 del 17/02/2015, T., Rv. 264116 - 01).Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente ravvisato la sussistenzadell’affidamento (cfr. p. 15-16 della sentenza impugnata), posto che l’imputato si era offertodi badare, peraltro del tutto gratuitamente, alle minori, quando la loro madre non era casaperché andava a lavorare, a tal punto che la persona offesa, all’epoca quattordicenne, hariferito che vedeva nel XXXXXXXXX una figura paterna.5.

Né, nel caso in esame, è ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 3,cod. pen. la quale, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (cfr. p. 18 dellasentenza impugnata), ha carattere residuale, trovando applicazione “fuori dai casi previstidai commi precedenti”, con la conseguenza che l’accertato rapporto di affidamento tra lapersona offesa e l’imputato, come nella vicenda qui al vaglio, fa sì che gli atti sessualiconsumati tra i due siano inquadrabili nella fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 1, n.2, cod. pen.6.

Quanto, infine, al terzo motivo, la Corte di merito, con una valutazione di fatto nonmanifestamente illogica, ha escluso l’ipotesi della minore gravità sulla base sia dellareiterazione dei rapporti sessuali, sia della gravità del danno provocato alla minore, la qualeha avviato un percorso psicoterapeutico per elaborare il trauma vissuto, non ancora del tuttosuperato, attesa la sua reazione emotiva manifestata in sede di esame dibattimentale, in ciòfacendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del riconoscimentodell'attenuante di minore gravità di cui all'art. 609-quater cod. pen., è necessaria unavalutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado dicoartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima,anche in relazione all'età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv.284203 – 01; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, dep. 2017, L., Rv. 269600 - 01).7.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenutaequa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.L’imputato, infine, deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute nelgrado dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favoredello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Catania mediante l'emissione deldecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr.

SU n. 5464 del26/09/2019, dep. 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal PubblicoMinistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le memorie e le conclusioni dei difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] perXXXXXXXXXXXXXX e avv. [OSCURATO:PERSONA], per XXXXXXXXXXXXXXXXX e perXXXXXXXXXXXXXXX, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto delricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisioneemessa dal Tribunale di Catania, la quale aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il delitto di cui agli art. 81 cpv., 609-quater,comma 1, n. 2, cod. pen.2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che deducono:2.1. l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 601 cod. proc. pen. e 23-bisd.l. 28ottobre 2020, n. 137, e conseguente lesione del diritto di difesa, in quanto il decreto dicitazione in appello, in maniera contraddittoria, per un verso, citava le parti a comparire alla“pubblica udienza” fissata per il 20 febbraio 2025, ore 9.30, affermando espressamente che“l’imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza”, e, per altro verso, informaval’imputato della facoltà di richiedere, tramite il proprio difensore, “la partecipazione allasuperiore udienza”, senza la specificare che si sarebbe proceduto in camera di consigliosalvo richiesta di partecipazione dell’interessato; a tal proposito, l’ordinanza della Corte diappello, che annullava il precedente provvedimento di conversione del rito cartolare intrattazione orale, rigettando altresì l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio,sarebbe illegittima in quanto non considera che il predetto decreto conteneva in manieraespressa l’indicazione che il procedimento sarebbe stato trattato in pubblica udienza e chel’imputato sarebbe stato giudicato in assenza, ove non fosse comparso: elementiincompatibili con la trattazione cartolare del procedimento. 2.2. la violazione dell’art. 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazionesulla sussistenza del requisito dell’affidamento della persona offesa all’imputato, ritenutasulla base di dato meramente soggettivo, ossia la percezione del ricorrente, quale personadi riferimento, per la madre della persona offesa, e per il mancato inquadramento dei fattinella fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen.2.3. la violazione dell’art. 609-quater, comma 6, cod. pen. e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità sulla base di unamotivazione illogica, in quanto fondata esclusivamente sulle presunte conseguenzepsicologiche della persona offesa, che, peraltro, ben potrebbero essere riconducibili aragioni inconferenti rispetto alle condotte contestate all’imputato, e considerando, infine, cheil consenso espresso dalla minore è derivato dall’esternazione dei sentimenti che ilXXXXXXXXX effettivamente provava nei confronti della persona offesa. Aggiunge ildifensore che la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui si riferisce alla reiterazionedei rapporti, stante la non conclamata gravità sia degli atti, sia delle presunte conseguenzepsicologiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Si osserva che l’appello è stato depositato il 27 giugno 2023; esso è perciòdisciplinato dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a tenore del quale “Per leimpugnazioni proposte sino al 30 luglio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cuiagli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi1, 2, 3, 4, e 7, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertivo, con modificazioni, dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176”.In particolare, rileva il disposto dell’art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, secondocui “fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelliproposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consigliosenza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o ilpubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontàdi comparire”.2.2. Si osserva che, dagli atti processuali - che il Collegio può consultare, stante lanatura processuale dell’eccezione - risulta che, con il decreto di citazione per il giudizio diappello, l’imputato veniva citato “a comparire all’udienza pubblica” per il giorno 20 febbraio2025, avvisando che “l’imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza”, e che“l’imputato ha la facoltà di chiedere, tramite il proprio difensore nelle forme e termini di legge,la partecipazione alla superiore udienza (art. 23-bis decreto legge 28/10/20 n. 137,convertito in legge 18/12/20, n. 176)”.Orbene, dalla lettura del decreto di citazione, come già correttamente ritenuto dallaCorte di merito (cfr. p. 5-6 della sentenza impugnata), deve ritenersi che non sia ravvisabilealcun fraintendimento o, addirittura, alcuna lesione dei diritti difensivi, in quanto l’attoespressamente indicava la possibilità di chiedere la partecipazione all’udienza ai sensidell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, e considerando che l’indicato art. 94, comma 2, d.lgs. n.150 del 2022 espressamente prevedeva, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno2024, che “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertivo, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176”.2.3. In ogni caso, deve ribadirsi che, in tema di disciplina processuale pandemica daCovid-19, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omessoavvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato aisensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6,cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01), econsiderando, inoltre, che, nella vicenda in esame, come emerge dalla sentenza impugnata(p. 6), “le parti presentavano nei termini le rispettive conclusioni e memorie scritte senzachiedere la trattazione orale”, sicché non è dato nemmeno comprendere in che modo siaastrattamente prefigurabile la lesione dei diritti di difesa e/o del contraddittorio.3. I restanti motivi sono inammissibili perché reiterano censure già adeguatamentevagliate e disattese dalla Corte di merito con una motivazione scevra da errori di diritto e daprofili di manifesta illogicità, con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente.4. Quanto al secondo motivo, si rammenta che il rapporto di affidamento per ragioni dieducazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reatisessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo odoccasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca eche comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minoresia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (Sez. 3, n. 43705 del24/09/2019, F., Rv. 278088 – 01; Sez. 3, n. 5933 del 12/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275832– 01; Sez. 3, n. 24342 del 17/02/2015, T., Rv. 264116 - 01).Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente ravvisato la sussistenzadell’affidamento (cfr. p. 15-16 della sentenza impugnata), posto che l’imputato si era offertodi badare, peraltro del tutto gratuitamente, alle minori, quando la loro madre non era casaperché andava a lavorare, a tal punto che la persona offesa, all’epoca quattordicenne, hariferito che vedeva nel XXXXXXXXX una figura paterna.5. Né, nel caso in esame, è ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 3,cod. pen. la quale, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (cfr. p. 18 dellasentenza impugnata), ha carattere residuale, trovando applicazione “fuori dai casi previstidai commi precedenti”, con la conseguenza che l’accertato rapporto di affidamento tra lapersona offesa e l’imputato, come nella vicenda qui al vaglio, fa sì che gli atti sessualiconsumati tra i due siano inquadrabili nella fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 1, n.2, cod. pen.6. Quanto, infine, al terzo motivo, la Corte di merito, con una valutazione di fatto nonmanifestamente illogica, ha escluso l’ipotesi della minore gravità sulla base sia dellareiterazione dei rapporti sessuali, sia della gravità del danno provocato alla minore, la qualeha avviato un percorso psicoterapeutico per elaborare il trauma vissuto, non ancora del tuttosuperato, attesa la sua reazione emotiva manifestata in sede di esame dibattimentale, in ciòfacendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del riconoscimentodell'attenuante di minore gravità di cui all'art. 609-quater cod. pen., è necessaria unavalutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado dicoartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima,anche in relazione all'età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv.284203 – 01; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, dep. 2017, L., Rv. 269600 - 01).7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenutaequa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.L’imputato, infine, deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute nelgrado dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favoredello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Catania mediante l'emissione deldecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del26/09/2019, dep. 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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