CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 27960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA 1,1-96° sul ricorso 28144/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. seronebasiliconotifiche©pec.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 514/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1 [OSCURATO:PERSONA]Amico, quale proprietaria dell'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] quale conducente, convennero, davanti al Giudice di Pace di Avezzano, la Regione Abruzzo per sentirne dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni patki in conseguenza dell'impatto con un cervo avvenuto il giorno 11/10/2013 in Magliano dei Marsi e, per sentir pronunciare la condanna al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] eccepì il difetto di legittimazione passiva per essere responsabile la Provincia territorialmente competente o l'Ente proprietario della strada e dedusse, nel merito, la mancanza di nesso causale e di un comportamento colpevole della Regione rispetto all'evento. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Avezzano, eseguita l'istruttoria, con sentenza n. 267 del 2016, condannò la Regione Abruzzo al pagamento di C 1.877,60 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Amico per i danni al mezzo e di C 3524,51 in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale danno non patrimoniale alla persona e spese mediche, oltre accessori e spese. 2.[OSCURATO:PERSONA] propose appello deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in favore di quella della Provincia de l'Aquila, l'errata declaratoria della propria responsabilità in ordine ai fatti di causa, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2043 c.c. per avere il Giudice di Pace ritenuto assolti gli oneri probatori gravanti sugli attori. 3.Nel contraddittorio con i privati appellati, ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]Amico, nel frattempo deceduta, il Tribunale de L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello, condannando la Regione Abruzzo anche alle spese. Per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. legge n. 157/92, la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato e spetta alle Regioni il compito di emanare le norme che disciplinino la gestione e la tutela e alle Province il compito di attuare la disciplina regionale. L'art. 19 della richiamata legge affida espressamente alle Regioni la funzione di controllo della fauna selvatica. [OSCURATO:PERSONA] con L.R. n. 10/2004 ha delegato alle Province il compito di provvedere al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e agli allevamenti ma non anche i danni arrecati a cose o persone circolanti su strada. Ne consegue che, per quel che riguarda il controllo sulla fauna e il risarcimento dei danni a persone e cose é competente la Regione; il Giudice ha ritenuto altresì ininfluente la questione della proprietà della strada in quanto il danno fu cagionato dal passaggio dell'animale per un tempo breve e dunque non tale da implicare una eziologia connessa alle condizioni della strada. Posta la legittimazione della Regione, il giudice del gravame ha confermato la negligenza della medesima nello svolgimento dei propri compiti di controllo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo che gli originari attori avessero assolto all'onere probatorio su di essi gravante, ha rigettato l'appello, condannando la Regione alle spese del grado. 4. Avverso la sentenza la Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]Amico, con controricorso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale, sussistendo le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c. Parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 Legge 11 febbraio 1992 n. 157, Legge 142/1990, art. 14, Legge Regione Abruzzo n. 30 del 1994, art. 2, co. 3, nonché dell'art.2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 c.p.c. (erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla regione Abruzzo)- la ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni indicate in epigrafe che, nella sua prospettazione, attribuirebbero le funzioni amministrative in materia di fauna selvatica alle Province e non anche alla Regione, depositaria delle sole funzioni di programmazione e di coordinamento. 1.1 II motivo è manifestamente infondato. Gli artt. 1 e 9 della L. n. 157 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] stabiliscono il riparto di competenze tra Regioni e Province con riguardo alla fauna selvatica, considerata patrimonio indisponibile dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] hanno la competenza normativa relativa alla gestione e tutela delle specie e la funzione amministrativa di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico- venatoria mentre alle province sono affidate funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla I. n. 142/1990. L'art. 19 della richiamata legge affida espressamente alle Regioni, la funzione di controllo della fauna selvatica. Conseguentemente l'impugnata sentenza è del tutto corretta laddove ritiene che la funzione del controllo, essendo oggetto di una norma speciale, si distingue e non è assorbita dall'attuazione della disciplina regionale demandata alla Provincia. [OSCURATO:PERSONA] con L.R. n. 10/2004 ha delegato alle Province il compito di provvedere al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e agli allevamenti ma non anche i danni arrecati a cose o persone circolanti su strada per la quale la Regione non ha trasferito i fondi. L'art. 55, comma 5, Legge Regione Abruzzo predetermina in dettaglio l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle province senza prendere in considerazione le funzioni delegate di controllo il cui esercizio da parte degli enti delegati resta sprovvisto di mezzi. Ne consegue che, per quel che riguarda il controllo sulla fauna selvatica e il risarcimento dei danni a persone e cose é certamente competente la Regione Abruzzo. 1.1.2 La giurisprudenza di questa Corte, prendendo spunto dalla varietà delle pronunce anche di legittimità e dalla difficoltà di individuare un unico soggetto che fosse responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica, ha, con la finalità di garantire l'effettività della tutela del danneggiato e l'uniforme applicazione del diritto civile nel territorio nazionale, e preso atto del differenziato regime esistente tra le Regioni, espressamente individuato nelle Regioni stesse il soggetto dotato di legittimazione passiva nei giudizi risarcitori e posto condizioni generali comuni che possano orientare la giurisprudenza di merito verso soluzioni univoche e condivise. Non ha escluso che l'Ente delegato possa essere considerato responsabile dei danni ex art. 2043 c.c. ma ha ribadito la condizione che il medesimo risulti concretamente fornito di autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire di svolgere l'attività delegata in modo da poter efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi, e di adottare misure atte a prevenire i danni (Cass., 3, n. 13848 del 2020). La sussistenza di queste condizioni di autonomia delle Province nella Regione Abruzzo è stata espressamente esclusa da questa Corte in più pronunce, alle quali il Collegio intende dare continuità. La sentenza Cass., 3, n. 7969 del 20/4/2020 ha statuito: " Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno" (Cass., n. 12113/2021; Cass, n. 9469 del 9/4/2021). Da quanto esposto si desume la manifesta infondatezza del ricorso. Ne consegue l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso. 2. Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in C 1600 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma