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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10784/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel riportare il contenuto delle telefonate intercorse tra gli agenti in concorso, il ricorrente ne chiede la rivalutazione, senza prospettare travisamenti tali da disarticolare le valutazioni rassegnate nelle conformi sentenze di merito e contestando, in via del tutto assertiva, il contributo causale ascritto al ricorrente; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel riportare il contenuto delle telefonate intercorse tra gli agenti in concorso, il ricorrente ne chiede la rivalutazione, senza prospettare travisamenti tali da disarticolare le valutazioni rassegnate nelle conformi sentenze di merito e contestando, in via del tutto assertiva, il contributo causale ascritto al ricorrente; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente