CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE dì APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art.601, comma 3, cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio in appello sarebbe stato notificato in data 3 marzo 2021 per l'udienza del 21 marzo 2021 senza rispettare il termine di legge per la comparizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio ribadisce che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022 Fasulo, Rv. 283349 - 01; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220 - 01; Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005). Rileva il collegio che tale nullità - sicuramente qualificabile "a regime intermedio" - riguardi l'instaurazione del processo e non il suo svolgimento. Si tratta di un vizio, che come quelli riguardanti le notifiche attinge la stessa "incardinazione" del processo, che viene avviato sulla base di una notifica tardiva, lesiva del diritto di difesa. Il regime di deducibilità di tale nullità deve essere coniugato con la specialità del rito "cartolare" introdotto in seguito all'emergenza pandemica. Trattandosi di una nullità concernente la tempestività della notifica la parte vi "assiste", ovvero ne ha contezza, nel momento in cui la notifica si perfeziona: il che genera in capo alla parte che riceve la notifica "viziata" (in questo caso "tardiva") l'onere di dedurre il vizio alla prima occasione utile che, nel rito cartolare, è il deposito delle conclusioni scritte. Diverso è il caso in cui la nullità si verifica nel corso del processo già incardinato, come quando non viene comunicata la requisitoria del pubblico ministero: in tal caso si invera una violazione del contraddittorio che si ripercuote su diritto di difesa, in quanto la parte non notiziata non è in grado di controdedurre rispetto a quanto allegato in un atto ignoto perché non comunicato. Tale nullità - anch'essa qualificabile "a regime intermedio" - può pertanto essere dedotta anche con il ricorso per cassazione.Si è chiarito infatti che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, unque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901). 1.2. Nel caso in esame la tardività della notifica, riguardava, la instaurazione del procedimento di appello, ed essendo nota alla parte notiziata, avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del giudizio, per iscritto, tenuto conto della cartolarità del rito. [OSCURATO:PERSONA] nulla eccepiva, sanando il vizio, come previsto dall'art. 183 cod. proc. pen., ovvero accettando gli effetti dell'atto e consentendo la celebrazione del processo, nonostante la contrazione del termine a difesa. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro