CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 21902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37489-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.A.) S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] di lite Compensazione R.G.N. 37489/2019 Cron. Rep. Ud. 04/04/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 3026/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 5008/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 796/2014 del 16.5.2014, il Tribunale di Benevento, provvedendo sul ricorso del [OSCURATO:PERSONA] depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva la domanda dell’attore nei confronti delle convenute [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava queste ultime in solido al pagamento della complessiva somma, richiesta dall’istante, di € 1.401,78, per varie causali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste di credito fino al soddisfo, compensando, tuttavia, tra le parti le spese di giudizio. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, rigettava l’appello che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza di primo grado, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, condannava l’appellante alla refusione, in solido, in favore delle parti appellate delle spese del secondo grado, come liquidate, e dava atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: -che il Tribunale aveva compensato le spese di lite “perché data la serialità delle cause sono state liquidate totalmente in altro giudizio”; -che effettivamente questo giudizio non era stato mai riunito agli altrettanti giudizi promossi da altri undici colleghi dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA], instaurati innanzi allo stesso Tribunale di Benevento, in persona dello stesso giudice persona fisica, ed aventi il medesimo petitum, la medesima causa petendi, nonché identità delle parti resistenti (poi appellate); - che il Tribunale aveva comunque proceduto alla trattazione contemporanea della causa del [OSCURATO:PERSONA] e delle cause dei suoi colleghi nelle stesse udienze, accogliendo la domanda dell’allora appellante –e contestualmente –quelle dei suoi colleghi. Riteneva, allora, che già il riferimento alla natura seriale della controversia integrava motivazione adeguata e ragionevole per la compensazione delle spese del giudizio, considerato che, pur in assenza di un formale provvedimento di riunione, il giudizio aveva avuto ad oggetto le medesime questioni giuridiche degli altri giudizi, che erano stati decisi dallo stesso Tribunale, col deposito di ricorsi identici (in ordine ai quali variava solo l’ammontare delle somme richieste), con sentenze a loro volta identiche; inoltre, detti ricorsi erano stati sempre trattati unitariamente con fissazione di udienza nel medesimo giorno e decisi contestualmente alla medesima udienza. 3. La stessa Corte, inoltre, respingeva il motivo d’appello a mezzo del quale l’impugnante assumeva che, poiché il procedimento non era stato mai oggetto di un provvedimento di riunione, non vi sarebbero stati gli estremi che consentivano al giudicante di far ricorso al criterio del c.d. compenso unico, richiamando a riguardo i principi stabiliti da Cass. n. 17147/2015. Riteneva, ancora, che le ragioni esposte integravano quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che pienamente giustificano la compensazione delle spese. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6. L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta tale, non essendosi costituita in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’ “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui (I e III motivo di rigetto), in violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, 24 e 111 Cost., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 151 disp. att. trans. c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, ha ritenuto che la serialità del presente giudizio e degli altri giudizi le cui spese di lite sono state liquidate, senza previa riunione, con un unico compenso, integrasse, “pur in assenza di un formale provvedimento di riunione”, una “motivazione adeguata e ragionevole per la compensazione delle spese del giudizio”, nonché “sufficiente” alla reiezione del ricorso in appello, e che tale serialità rientrasse tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che pienamente giustificano la compensazione delle spese di lite (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. 2. Con il secondo motivo, deduce l’ “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui (II motivo di rigetto), in violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 (che consente al giudice di liquidare, per più distinti giudizi ove uno stesso professionista difenda parti diverse, un compenso unico solo ove di tali giudizi sia disposta la riunione e dalla data dell’avvenuta riunione), dell’art. 12 e 14 preleggi (divieto di applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, cit., al di là delle due ipotesi ivi tassativamente contemplate di compenso unico per spese relative a distinti gradi –cfr. Cass. ord. 21829 del 20.09.2017), degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 1, 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 414 c.p.c. (nozione di petitume causa petendi di un ricorso in materia di lavoro), ha ritenuto legittima, in virtù di una supposta identità di posizione processuale del sig. [OSCURATO:PERSONA] e dei lavoratori ricorrenti nelle altre undici cause seriali, la decisione assunta dal giudice di I grado nella sent. n. 796/2014 di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio per averle già liquidate in “altro giudizio” nonostante il presente giudizio non sia mai stato riunito a nessun altro (art. 360, n. 3, c.p.c.)”.3. Con un terzo motivo, deduce l’ “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui (IV motivo di rigetto), ha ritenuto che le considerazioni in virtù delle quali deve ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite di I grado (intesa come questione relativa all’an debeatur) devono ritenersi assorbenti ai fini del rigetto del gravame e della conferma della sentenza di I grado, con conseguente assorbimento delle questioni relative al quantumdebeatur sollevate dall’odierno ricorrente con riguardo alle spese di lite di I grado nel II motivo del proprio atto di appello (in tale II motivo, l’allora parte appellante aveva contestato l’infondatezza sentenza di I grado nella parte in cui la stessa aveva mancato di liquidare in favore di parte vittoriosa le spese processuali di primo grado in misura almeno pari al valore minimo scaturente dai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 per le “cause di lavoro” in ragione dei rispettivi scaglioni di valore, sia nella parte in cui aveva mancato di liquidare anche il compenso “forfetario” per “rimborso spese” dovuto “in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale” ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014 (vizio di motivazione del tutto omessa art. 360, n. 3, c.p.c.)”. 4. Con un quarto motivo, deduce l’ “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui (capo sulle spese di II grado), avendo ritenuto legittima, inviolazione di tutte le norme indicate nei precedenti motivi di impugnazione, la compensazione delle spese di lite di I grado, ed infondato l’atto di appello del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite del II grado di giudizio (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. 5. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti. 5.1. Occorre preliminarmente rammentare che all’avvocato che assista più parti in distinti processi aventi il medesimo oggetto e che non siano stati riuniti spetta la liquidazione di distinti onorari. 5.2. Presupposto necessario affinché possa liquidarsi un unico onorario, aumentato in misura percentuale in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è infatti che vi sia un unico processo o più processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti (Cass. 20/09/2017 n. 21829).5.3. Quando invece, come nel caso in esame, l'avvocato assista in una pluralità di cause, pur aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, parti diverse instaurando distinti giudizi che il giudice non abbia riunito in considerazione della comunanza delle questioni trattate, la liquidazione degli onorari deve essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento e la serialità delle cause, in uno con la circostanza che in altro giudizio si sia proceduto alla condanna alle spese della parte datrice soccombente, non integra quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese. 5.4. È vero che l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano " gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori". Esse devono essere specificate in via interpretativa da parte del giudice del merito, ed il giudizio è censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cass. 11/03/2022n. ). Così pure la novità della ques tione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato è stata ritenuta una corretta ragione di compensazione delle spese sul rilievo che in tal caso non si può imputare alla controparte di aver invocato una norma vigente o di non essersi fatta carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass.15/05/2018 n. ). 5.5. Non altrettanto può dirsi con riguardo al caso in esame che non rientra nell’ipotesi dettata dal D.M. n. 55 del 2014, che all’art. 4, comma 2, applicabile alla fattispecie, che prevede la liquidazione di un unico compenso nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale o una sola parte contro più soggetti, con possibilità di un suo aumento percentuale per ogni soggetto oltre il primo, che presuppone, l'unicità della causa ovvero l’esistenza di una pluralità di cause riunite. Nella fattispecie non si tratta di assistenza e difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale, o di un unico soggetto contro più soggetti, in procedimenti separatamente promossi e riuniti ma di procedimenti rimasti distinti. La condanna al pagamento delle spese in un giudizio diverso, seppur trattante le medesime questioni, non può costituire, di per sé, quella ragione grave ed eccezionale per procedere alla compensazione delle spese negli altri procedimenti. 5.6. La deroga alla regola della soccombenza nell’attribuzione delle spese non può essere ancorata solo alla scelta difensiva di agire separatamente a tutela della posizione, pur analoga, di singoli lavoratori. Una tale censura investe la scelta della modalità di difesa che non può incidere sull’applicabilità del principio della soccombenza poichési traduce in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio (cfr. Cass.14.10.2022 n. 30328). Tale elemento è da solo insufficiente e può semmai rilevare in un quadro più articolato di circostanze concorrenti che il giudice del merito deve individuare e se del caso valorizzare per pervenire alla decisione di compensare le spese in deroga alla regola generale dell’attribuzione delle stessealla parte soccombente. 6. In conclusione, accolti i primi due motivi di ricorso, resta evidentemente assorbito l’esame del terzo motivo, che investe il capo della decisione che ha ritenuto assorbito l’esame delle questioni prospettate circa la quantificazione delle spese di primo grado, ed anche il quarto motivo che denuncia l’erroneità della decisione nella parte in cui la Corte di appello ha compensato le spese di quel grado. 6.1. Il giudice del rinvio, infatti, procederà ad un nuovo esame delle censure che investono la scelta del primo giudice di compensare le spese e valuterà, alla luce dei principi esposti, se nella controversia sono ravvisabili o meno le gravi ed eccezionali ragioni che autorizzano la compensazione. Solo all’esito di tale valutazione e decisione, quindi, procederà tenuto conto dell’esito del giudizio di rinvio alla nuova regolazione delle spese.Al giudice del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinv