Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 45655/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il 22 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 7 legge n. 895/1967 e 23 legge n. 110/1975 -capo A)-, 648 cod. pem. -capo B)- e 697 cod. pen. -capo C)- unificati per continuazione, la pena concordata fra le parti di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro seicento di multa, già ridotta per la scelta del rito, ordinando la confisca delle armi in sequestro.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l'imputato che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 697 cod. pen., in quanto le katane e la balestra, detenuti in casa quali oggetto di arredamento, non sarebbero da inquadrarsi tra le armi proprie o improprie da denunciare all'Autorità.

3. Al di là della tipologìa di decisione (emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen.) il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato.

Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il 22 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 7 legge n. 895/1967 e 23 legge n. 110/1975 -capo A)-, 648 cod. pem. -capo B)- e 697 cod. pen. -capo C)- unificati per continuazione, la pena concordata fra le parti di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro seicento di multa, già ridotta per la scelta del rito, ordinando la confisca delle armi in sequestro. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l'imputato che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 697 cod. pen., in quanto le katane e la balestra, detenuti in casa quali oggetto di arredamento, non sarebbero da inquadrarsi tra le armi proprie o improprie da denunciare all'Autorità. 3. Al di là della tipologìa di decisione (emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen.) il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]