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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33517/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 15/02/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 08110/2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 642, commi 1 e 2, 477, 482 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la misura dell'aumento per la continuazione risulta particolarmente contenuta in relazione al tipo ed alla cornice edittale stabilita per il reato contestato, unificato dalla continuazione, nell'ambito di un giudizio complessivo favorevolmente operato nei confronti del ricorrente, la misura assai contenuta dell'aumento esonerava, dunque, il giudice del gravame, anche in relazione al petitum avanzato con l'atto d'appello, dal profondere un impegno motivazionale specifico che trascendesse anche dalle valutazioni sul disvalore del fatto, comunque emergenti dalla ricostruzione operata dal primo giudice.

In tal senso si sono pronunciate le S.U. di questa Corte, secondo cui, fermo l'obbligo motivazionale del giudice di motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (S.U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 15/02/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 08110/2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 642, commi 1 e 2, 477, 482 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la misura dell'aumento per la continuazione risulta particolarmente contenuta in relazione al tipo ed alla cornice edittale stabilita per il reato contestato, unificato dalla continuazione, nell'ambito di un giudizio complessivo favorevolmente operato nei confronti del ricorrente, la misura assai contenuta dell'aumento esonerava, dunque, il giudice del gravame, anche in relazione al petitum avanzato con l'atto d'appello, dal profondere un impegno motivazionale specifico che trascendesse anche dalle valutazioni sul disvalore del fatto, comunque emergenti dalla ricostruzione operata dal primo giudice. In tal senso si sono pronunciate le S.U. di questa Corte, secondo cui, fermo l'obbligo motivazionale del giudice di motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (S.U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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