CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16889/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUIL4 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di coltello senza giustificato motivo; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 20-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché generico, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (il ricorrente nulla dice - neppure in sede di conclusioni scritte - sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 ma