CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 22745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17103/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 390/2020 depositatoil 02/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In un processo di equa riparazioneinstaurato nel 2010 dinanzi alla Corte di appello di Roma e , dopo il giudizio di cassazione (Cass.701/2020),riassunto in sede di rinvio presso la Corte di appello di Pe- rugia, la parte privata domandava un equo indennizzo per la non -2 -RG 17103/2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 32 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ragionevole durata di un processo amministrativo. All’esito, la Corte territorialeha accolto parzialmente la domanda. Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi, illustrati da me- moria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che il provvedimento impugnato abbia computato per la determinazione dell’equo indennizzoil solo pe- riodo dal 14/08/1996 (data di deposito al Tar dell’istanza di fissazione di udienza) al 16/09/2010 (data di entrata in vigore del codice del pro- cesso amministrativo) e non anche fino al 22/05/2014 ( data del de- creto di perenzione del processo presupposto ). Si deduce violazione dell’art. 2 l. 89/2001, del d. lgs. 104/2010e dell’art. 384 c.p.c. Con ilsecondo motivo si censura che la compensazione delle spese nel grado di legittimità e nel giudizio di legittimità sia stata disposta senza gravi ed eccezionali ragioni. Si deduce violazione degli artt. 92 co. 2e 336 c.p.c., nonché difetto di motivazione. Con il terzomotivo si censura che la liquidazione delle spese del giu- dizio di rinvio non rechi una voce di compenso relativo alla fase istrut- toria. Si deduce violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2028. 2. -Il primo motivo è fondato. La Corte territoriale haritenuto che debba essere escluso il periodo tra la data dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e la data del decreto di perenzione dal computo della durata del pro- cesso, dal quale detrarre il periodo di tre anni di durata ragionevole ex art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 per la determinazione della durata non ra- gionevole del processo, rilevante ai fini del calcolo dell’equo indennizzo. Tale esclusione (del periodo di tempo successivo all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo) è illegittima. Si riepiloga -3 -RG 17103/2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 32 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sinteticamente il quadrorilevante per decidere il caso di specie: (a) art. 54 co. 2 d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008 disponeva sostanzialmente che dal computo della duratacomplessiva del processo amministrativo , rilevante per la determinazione delladurata non ragionevole nel giudi- zio di equa riparazione, dovesse essere escluso il periodo anteriore alla presentazione della istanza di prelievo; (b) Corte cost. 34/2019 ha di- chiarato l’incostituzionalitàdella disposizione sub (a) e successive mo- dificazioni, con la conseguente irrilevanza dell’istanza di prelievo per il computo della durata del processo amministrativo; (c) nel caso di spe- cie, tale durata si estende fino alla conclusione del processo determi- nata dalla dichiarazione perenzione, trattandosi di un processo di equa riparazione introdotto nel 2010, cioèprima dell’entrata in vigore della l. 208/2015. Con il punto sub (c) si intende significare che non si applica la pre- sunzione iuris tantumex art. 2 co. 2-sexies lett. d) l. 89/2001 (intro- dotta appunto dalla l. 208/2015), cioè la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata a cagione della perenzione del ricorso nel processo amministrativo. Tale disposizione introducenuovi oneri probatori e quindi non può avere efficacia immediata nei giudizi in corso al tempo della sua entrata in vigore(come nel caso di specie), poiché onera la parte ricorrente a dedurre prove per superare la pre- sunzione, deduzioni che costei non poteva calcolare nel decidere se proporre il ricorso, con incombente violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. 17472/2023, 13538/2022, tra le altre). In altri termini, nei processi iniziati anteriormente all’introduzione della presunzione legale relativa de qua , non può attribuirsi rilevanza alla successiva dichiarazione di perenzione come indizio di insussi- stenza del danno da irragionevole durata, poiché altrimenti si attribui- rebbe rilevanza ad una circostanza valutata legislativamente come -4 -RG 17103/2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 32 ) – [OSCURATO:PERSONA]. siffatto indizio solo successivamente al superamento del limite di du- rata ragionevole del processo (cfr. Cass. 10336/2020). Detto di nuovo con altre parole, prima dell’entrata in vigore della l. 208/2015non po- teva ritenersi che il disinteresse alla prosecuzione del processo ammi- nistrativo, manifestato col non averne impedito la perenzione, fosse in sé un indizio della carenza di un pregiudizio da irragionevole durata, salvo che tale carenza fosse emersa in concreto ( cfr. Cass.17472/2023). In conclusione, il primo motivo è accolto, con direttiva al giudice di rinvio di includere ancheil periodo tra la data dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e la data del decreto di perenzione nel computo della durata del processo. 3.– L’accoglimento del primo motivo determina l’as sorbimento del secondo e del terzo motivo, che censurano la liquidazione delle spese di lite, poiché bersagliano capi di sentenza dipendenti dal capo cassato e quindi caducati in virtù dell’effetto espansivointerno ex art. 336 co. 1 c.p.c. 4. – In sintesi, è acco lto il primo motivo di ricorso, sono assorbit i il secondo ed il terzo motivo, è cassato il decreto impugnato nei limiti della censura accolta, è rinviata la causaalla Corte di appello di Peru- gia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondoed il terzo motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pro