CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Marialuisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GallottiMarco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuffridaDario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GrandiMaria Cristina, nella qualità di erede del [OSCURATO:PERSONA], GuzzardellaGaetano Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], AitaEmanuele Enea ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di MingardoMassimo, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicaNumero registro generale 1977/2023Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 21556/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4785/2022 depositatail 11/07/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, e i ricorrenti difesi dall’avv.Tortorella al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misuradi euro 16.000,00 per compensi oltre le spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il PresidenteNumero registro generale 1977/2023Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 21556/2026Data pubblicazione 24/06/2026Lina Rubino