CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 12176-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona del Rettorepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 IMPALLOMENI, [OSCURATO:PERSONA];556 - controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, MINISTERODELL'ISTRUZIONE, DELL'[OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA,MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri proNumero registro generale 12176/2024tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 7192/2026GENERALE DELLO STATO;Data pubblicazione 25/03/2026- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 1292/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 29/11/2023 R.G.N. 22/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza n.1292/2023, ha confermato la pronuncia del Tribunale dellastessa sede che aveva rigettato le domande proposte dai dottoriCarota Silvestro e [OSCURATO:PERSONA] dirette ad ottenere ilriconoscimento del loro diritto ad essere inquadrati concontratto di formazione e lavoro nell’ambito degli enti che sierano avvalsi del loro lavoro (durante l’attività dispecializzazione medica svolta dal primo negli anni 1978/1979e 1980/1981 e dal secondo negli anni 1978/1979 e 1982/1983)e con l’Università di Catania, con conseguente pagamento deltrattamento economico, normativo e previdenziale, oltreindicizzazione ed accessori di legge; in via subordinata, ledomande erano volte alla condanna dello Stato italiano alrisarcimento dei danni patiti per la mancata tempestiva75/363/CE.2. Per quello che interessa in questa sede la sentenzaimpugnata ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, nonesaminata dal giudice di primo grado, sia con riferimento altermine quinquennale che decennale; ha specificato, infatti, cheper gli specializzandi che avevano concluso il loro corso entroNumero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026l’anno accademico 1990-1991, il termine prescrizNiuomnearol dei raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026decorreva dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11della legge n. 370/1999 e che, nel caso de quo, le lettere didiffida dei ricorrenti risalivano al 24.11.2015 (Rapisarda) e al26.11.2015 (Carota), per cui le pretese risarcitorie erano ormaiprescritte così come quelle retributive (indennità borsa distudio) previste dal D.lgs. n. 257/91, il cui termineprescrizionale decorreva dalla entrata in vigore della normativa(1.9.1991).3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoRapisarda hanno proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, ilMinistero dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dellaSalute si sono costituiti ai soli fini della partecipazioneall’udienza di discussione.4. L’Università degli Studi di Catania ha resistito concontroricorso.5. La Consigliera delegata ha, con atto del 22 gennaio2025, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.6. I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso e hannodepositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 436c.p.c. e la violazione degli artt. 2934, 2935 cod. civ., nonché latardiva costituzione da parte dell’Avvocatura dello Stato oltre iltermine di dieci giorni prima dell’udienza, per avere errato laCorte territoriale nell’accogliere l’eccezione di prescrizioneNumero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026avanzata da parte dell’Avvocatura dello Stato, che Nsui meeror dai raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituita tardivamente, solo sette giorni prima dell’udienzafissata con decreto in data 11.5.2021; ciò non consentiva,quindi, di sollevare l’eccezione di prescrizione che, in quantoeccezione in senso stretto, andava riproposta nei termini di cuiall’art. 436 c.p.c.3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2935 cod. civ.; si deduceche la prescrizione decorreva dall’emanazione dei DPCM del[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 6 luglio 2007 e del 2 novembre 2007 e, per iricorrenti, dal 7.3.2007 con la cessazione dell’inadempimentodello Stato Italiano delle [OSCURATO:PERSONA] 827/76, 75/363e 93/16 e in attuazione del D.lgs. n. 368/1999; si lamenta,altresì l’erronea applicazione dell’art. 4 comma 43 della leggen. 183/2011, in quanto applicabile a fatti verificatosisuccessivamente.4. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., perché, in ordine alla richiesta di risarcimento deidanni per mancato recepimento di una direttiva comunitaria, ildiritto di essi ricorrenti avrebbe potuto essere fatto valere soloa seguito delle sentenze della Corte di cassazione del2016/2016 e della CGUE del 2018, per cui il ricorso depositatoin data 29.8.2019 era tempestivo.5. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., si addebita la violazione degli artt. 91 e 92 cpc perl’eccessiva condanna alle spese del processo considerato ilmutamento giurisprudenziale e legislativo intervenuto in meritoalla trasposizione delle [OSCURATO:PERSONA] 75/362 e 75/363.6. Preliminarmente va precisato che, nel procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili oNumero registro generale 12176/2024manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 7192/2026dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o ilData pubblicazione 25/03/2026consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensidell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzionedecisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, chesi sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con caratteredi autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (cfr. Cass. S.U. n. 9611/2024).7. Sempre in via preliminare deve ribadirsi che l'eventualevizio del ricorso per cassazione non può essere sanato daintegrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria dicui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al paridella memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identitàdi "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici deimotivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli(cfr. per tutte, Cass. 30760/2018).8. Ne consegue che di tutte le circostanze e documentiallegati alla memoria non se ne può tenere conto perchéinammissibilmente prospettate o prodotti.9. Ciò premesso, come correttamente rilevato nellaproposta di definizione accelerata, il primo motivo èinammissibile perché la censura, con la quale si fa leva sullatardività della costituzione in appello dell’Avvvocatura, non èsupportata nel ricorso dagli atti rilevanti (decreto di fissazionedell’udienza di discussione; memoria di costituzioneNumero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026dell’Avvocatura) né vengono fornite specifiche indicazionNiu mseuroll dai raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026loro localizzazione nel fascicolo processuale e, quindi, è resaimpossibile, in questa sede, la possibilità di valutare, ex actis,la fondatezza della doglianza.10. Nella proposta è stato condivisibilmentesottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un.n. 22986/2024) hanno osservato che l’art. 366 n. 6 c.p.c., neltesto riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, impone a pena diinammissibilità la “specifica indicazione per ciascuno dei motivi,degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordicollettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione delcontenuto rilevante degli stessi” e che una siffattainterpretazione della suddetta norma, alla luce dei principi dicui alla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.Italia), è compatibile con il principio di cui all’art. 6 par. 1 dellaCEDU laddove vengono ritenute comunque necessariel’individuazione chiara del contenuto dell’atto nonché laproduzione e l’indicazione della esatta collocazione dello stessonel fascicolo processuale. Ne consegue che la parte non è quindidispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti e gliconsentito il mero rinvio per relationem, in quanto la Corte diCassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deveprocedere solo ad una verifica degli atti stessi e non già alla lororicerca (Cass. Sez. Un. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019).11. Il secondo ed il terzo motivo sono parimentiinammissibili, ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., perché la sentenzaimpugnata, quanto al dies a quo della prescrizione, si èconformata all’orientamento consolidato espresso da questaCorte e recentemente ribadito da Cass. S.U. n. 17619/2022Numero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026(decorrenza 27.10.1999 data di entrata in vigore della leNgugmeer on d.i raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026370/1999).12. Il quarto motivo è, infine, anche esso inammissibilesia perché, in tema di spese processuali, la facoltà di dispornela compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione conuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione,neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n.11329/2019), sia perché, quanto alla asserita violazione deld.m. n. 147/2022, la censura è generica perché non individualo scaglione che doveva essere applicato dalla Corte di appelloe non indica gli importi massimi liquidabili: ciò in contrasto conl’orientamento di questa Corte (Cass. n. 18584/2021) che haprecisato che la parte, la quale intenda impugnare percassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratoree degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimitariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gliimporti considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbeincorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersiinammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento aprestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto allatariffa massima.13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.14. Alla declaratoria di inammissibilità segue lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo neisoli confronti dell’Università degli Studi di Catania in quanto laNumero registro generale 12176/2024Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 7192/2026dell’Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute, nonData pubblicazione 25/03/2026hanno svolto attività difensiva essendosi limitati a costituirsi aisoli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionedella causa.15. Poiché il giudizio è definito in conformità dellaproposta, va disposta la condanna dei ricorrenti a normadell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.16. Vale, infatti, rammentare quanto segue: in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformitàalla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo edel quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesinormativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisionedefinitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).17. In tal senso, i ricorrenti vanno condannati, in favoredella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della sommaequitativamente determinata di € 2.000,00, oltre che alpagamento dell’ulteriore somma di € 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Numero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E MediciSEZIONE LAVORO specializzandiRisarcimentoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:danniDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -R.G.N.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- 12176/2024Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 12176-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona del Rettorepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 IMPALLOMENI, [OSCURATO:PERSONA];556 - controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, MINISTERODELL'ISTRUZIONE, DELL'[OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA,MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri proNumero registro generale 12176/2024tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 7192/2026GENERALE DELLO STATO;Data pubblicazione 25/03/2026- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 1292/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 29/11/2023 R.G.N. 22/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza n.1292/2023, ha confermato la pronuncia del Tribunale dellastessa sede che aveva rigettato le domande proposte dai dottoriCarota Silvestro e [OSCURATO:PERSONA] dirette ad ottenere ilriconoscimento del loro diritto ad essere inquadrati concontratto di formazione e lavoro nell’ambito degli enti che sierano avvalsi del loro lavoro (durante l’attività dispecializzazione medica svolta dal primo negli anni 1978/1979e 1980/1981 e dal secondo negli anni 1978/1979 e 1982/1983)e con l’Università di Catania, con conseguente pagamento deltrattamento economico, normativo e previdenziale, oltreindicizzazione ed accessori di legge; in via subordinata, ledomande erano volte alla condanna dello Stato italiano alrisarcimento dei danni patiti per la mancata tempestiva75/363/CE.2. Per quello che interessa in questa sede la sentenzaimpugnata ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, nonesaminata dal giudice di primo grado, sia con riferimento altermine quinquennale che decennale; ha specificato, infatti, cheper gli specializzandi che avevano concluso il loro corso entroNumero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026l’anno accademico 1990-1991, il termine prescrizNiuomnearol dei raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026decorreva dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11della legge n. 370/1999 e che, nel caso de quo, le lettere didiffida dei ricorrenti risalivano al 24.11.2015 (Rapisarda) e al26.11.2015 (Carota), per cui le pretese risarcitorie erano ormaiprescritte così come quelle retributive (indennità borsa distudio) previste dal D.lgs. n. 257/91, il cui termineprescrizionale decorreva dalla entrata in vigore della normativa(1.9.1991).3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoRapisarda hanno proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, ilMinistero dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dellaSalute si sono costituiti ai soli fini della partecipazioneall’udienza di discussione.4. L’Università degli Studi di Catania ha resistito concontroricorso.5. La Consigliera delegata ha, con atto del 22 gennaio2025, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.6. I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso e hannodepositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 436c.p.c. e la violazione degli artt. 2934, 2935 cod. civ., nonché latardiva costituzione da parte dell’Avvocatura dello Stato oltre iltermine di dieci giorni prima dell’udienza, per avere errato laCorte territoriale nell’accogliere l’eccezione di prescrizioneNumero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026avanzata da parte dell’Avvocatura dello Stato, che Nsui meeror dai raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituita tardivamente, solo sette giorni prima dell’udienzafissata con decreto in data 11.5.2021; ciò non consentiva,quindi, di sollevare l’eccezione di prescrizione che, in quantoeccezione in senso stretto, andava riproposta nei termini di cuiall’art. 436 c.p.c.3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2935 cod. civ.; si deduceche la prescrizione decorreva dall’emanazione dei DPCM del[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 6 luglio 2007 e del 2 novembre 2007 e, per iricorrenti, dal 7.3.2007 con la cessazione dell’inadempimentodello Stato Italiano delle [OSCURATO:PERSONA] 827/76, 75/363e 93/16 e in attuazione del D.lgs. n. 368/1999; si lamenta,altresì l’erronea applicazione dell’art. 4 comma 43 della leggen. 183/2011, in quanto applicabile a fatti verificatosisuccessivamente.4. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., perché, in ordine alla richiesta di risarcimento deidanni per mancato recepimento di una direttiva comunitaria, ildiritto di essi ricorrenti avrebbe potuto essere fatto valere soloa seguito delle sentenze della Corte di cassazione del2016/2016 e della CGUE del 2018, per cui il ricorso depositatoin data 29.8.2019 era tempestivo.5. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., si addebita la violazione degli artt. 91 e 92 cpc perl’eccessiva condanna alle spese del processo considerato ilmutamento giurisprudenziale e legislativo intervenuto in meritoalla trasposizione delle [OSCURATO:PERSONA] 75/362 e 75/363.6. Preliminarmente va precisato che, nel procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili oNumero registro generale 12176/2024manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 7192/2026dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o ilData pubblicazione 25/03/2026consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensidell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzionedecisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, chesi sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con caratteredi autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (cfr. Cass. S.U. n. 9611/2024).7. Sempre in via preliminare deve ribadirsi che l'eventualevizio del ricorso per cassazione non può essere sanato daintegrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria dicui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al paridella memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identitàdi "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici deimotivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli(cfr. per tutte, Cass. 30760/2018).8. Ne consegue che di tutte le circostanze e documentiallegati alla memoria non se ne può tenere conto perchéinammissibilmente prospettate o prodotti.9. Ciò premesso, come correttamente rilevato nellaproposta di definizione accelerata, il primo motivo èinammissibile perché la censura, con la quale si fa leva sullatardività della costituzione in appello dell’Avvvocatura, non èsupportata nel ricorso dagli atti rilevanti (decreto di fissazionedell’udienza di discussione; memoria di costituzioneNumero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026dell’Avvocatura) né vengono fornite specifiche indicazionNiu mseuroll dai raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026loro localizzazione nel fascicolo processuale e, quindi, è resaimpossibile, in questa sede, la possibilità di valutare, ex actis,la fondatezza della doglianza.10. Nella proposta è stato condivisibilmentesottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un.n. 22986/2024) hanno osservato che l’art. 366 n. 6 c.p.c., neltesto riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, impone a pena diinammissibilità la “specifica indicazione per ciascuno dei motivi,degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordicollettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione delcontenuto rilevante degli stessi” e che una siffattainterpretazione della suddetta norma, alla luce dei principi dicui alla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.Italia), è compatibile con il principio di cui all’art. 6 par. 1 dellaCEDU laddove vengono ritenute comunque necessariel’individuazione chiara del contenuto dell’atto nonché laproduzione e l’indicazione della esatta collocazione dello stessonel fascicolo processuale. Ne consegue che la parte non è quindidispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti e gliconsentito il mero rinvio per relationem, in quanto la Corte diCassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deveprocedere solo ad una verifica degli atti stessi e non già alla lororicerca (Cass. Sez. Un. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019).11. Il secondo ed il terzo motivo sono parimentiinammissibili, ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., perché la sentenzaimpugnata, quanto al dies a quo della prescrizione, si èconformata all’orientamento consolidato espresso da questaCorte e recentemente ribadito da Cass. S.U. n. 17619/2022Numero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026(decorrenza 27.10.1999 data di entrata in vigore della leNgugmeer on d.i raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026370/1999).12. Il quarto motivo è, infine, anche esso inammissibilesia perché, in tema di spese processuali, la facoltà di dispornela compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione conuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione,neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n.11329/2019), sia perché, quanto alla asserita violazione deld.m. n. 147/2022, la censura è generica perché non individualo scaglione che doveva essere applicato dalla Corte di appelloe non indica gli importi massimi liquidabili: ciò in contrasto conl’orientamento di questa Corte (Cass. n. 18584/2021) che haprecisato che la parte, la quale intenda impugnare percassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratoree degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimitariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gliimporti considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbeincorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersiinammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento aprestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto allatariffa massima.13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.14. Alla declaratoria di inammissibilità segue lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo neisoli confronti dell’Università degli Studi di Catania in quanto laNumero registro generale 12176/2024Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 7192/2026dell’Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute, nonData pubblicazione 25/03/2026hanno svolto attività difensiva essendosi limitati a costituirsi aisoli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionedella causa.15. Poiché il giudizio è definito in conformità dellaproposta, va disposta la condanna dei ricorrenti a normadell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.16. Vale, infatti, rammentare quanto segue: in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformitàalla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo edel quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesinormativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisionedefinitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).17. In tal senso, i ricorrenti vanno condannati, in favoredella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della sommaequitativamente determinata di € 2.000,00, oltre che alpagamento dell’ulteriore somma di € 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrential pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Catania,delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarieNumero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026nella misura del 15% e accessori come per legge. CondNaunmnerao dii raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrenti al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favoredella parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], e di una ulterioresomma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026La PresidenteAnnalisa di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrential pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Catania,delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarieNumero registro generale 12176/2024Numero sezionale 556/2026nella misura del 15% e accessori come per legge. CondNaunmnerao dii raccolta generale 7192/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrenti al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favoredella parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], e di una ulterioresomma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026La PresidenteAnnalisa di Paolantonio