CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 12281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4398/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocatiDARIO CLEMENTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente all’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G UIDO D'AREZZOn. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2910/2020 , depositata il14/12/2020, R.G.N. 3477/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo della [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991, e condannato la società a reintegrare il predetto nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori di legge; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. preliminarmente deve darsi atto che la [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente; 4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché siadichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; 5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassaz