CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 - 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo in data 26 luglio 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 124 e 624 cod. pen. e artt. 336, 337 e 529 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, dal momento che la querela del 3/12/2021 non può essere ritenuta intempestiva proprio alla luce dei mutamenti intervenuti: il reato all'epoca della commissione (26 luglio 2021) era procedibile d'ufficio e il D. Lgs. n. 150/2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), nelle disposizioni transitorie, ha consentito alla persona offesa dei reati divenuti procedibili a querela di parte a seguito della sua entrata in vigore di presentare querela - ma ove assente - sino al 31/03/2023 (arg. da Cass. sez.3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844, a riguardo del connotato equipollente della costituzione di parte civile rispetto alla formalizzazione della volontà querelatoria pretesa dalla riforma in relazione ai delitti precedentemente perseguibili di ufficio); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.