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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19837/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (fatto commesso dal 1 agosto 2012 al 13 luglio 2017); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, atteso che le stesse risultano prive: 1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati; 2) di qualsivoglia effettivo addentellato ala concretezza della regiudicanda; 3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata. - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 narzd 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (fatto commesso dal 1 agosto 2012 al 13 luglio 2017); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, atteso che le stesse risultano prive: 1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati; 2) di qualsivoglia effettivo addentellato ala concretezza della regiudicanda; 3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata. - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 narzd 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris