CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16 febbraio 2018, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di truffa contestato al capo A) perché estinto per prescrizione e confermato la condanna degli stessi per il reato di tentata estorsione, confermando le statuizioni civili. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento con conseguente escussione dei testi della difesa; si era eccepito in appello che il giudice di primo grado aveva dato atto di essere impossibilitato alla escussione dei testimoni della difesa in quanto voleva evitare che il reato di truffa si prescrivesse, ed altrettanto aveva fatto il giudice di appello per evitare che anche il reato di estorsione cadesse in prescrizione; nella sentenza impugnata non si trovava alcun cenno alla richiesta, contenuta nell'atto di appello, di ammettere l'escussione dei tesi della difesa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il difensore osserva come erano state ritenute sussistenti le minacce, integranti il reato di tentata estorsione, rivolte alle persona offese, per il tramite linguistico di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che non era mai stato escusso e che veniva visto dalla stessa Corte di appello come soggetto posto in una posizione ambigua, definito come intermediario e come soggetto che agiva anche nell'interesse degli imputati, che aveva sponsorizzato dandoli per affidabili; se così fosse stato, la motivazione della Corte di appello difettava su un punto determinante del fatto, in quanto Bocca o veniva visto come un intermediario disinteressato o doveva ritenersi un concorrente nel reato, oppure poteva aver preso !iniziativa di riferire minacce che gli imputati mai avevano manifestato. 1.3 Il difensore eccepisce che la condotta posta in essere dagli imputati non poteva ritenersi sussumibile nel delitto contestato di tentata estorsione, apparendo preferibile ritenere che la stessa avesse integrato gli estremi del delitto di violenza privata, di cui all'art.610 cod.pen. 1.4 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che i "numerosi precedenti specifici" cui faceva riferimento la Corte di appello erano datati nel tempo e certo avrebbe dovuto influire sulla decisione la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Avezzano, il cui esito era stato invece disatteso dalla Corte, mentre avrebbe dovuto ritenersi indicativo della personalità degli imputati; a ciò doveva aggiungersi che erano trascorsi sedici anni dai fatti. 1.5 II difensore eccepisce la nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione di legge in merito alla riconosciuta recidiva. 1.6. Il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto fondata, decidendo ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen., l'imputazione di truffa a carico degli imputati, quando dalla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza risultava pacifico che Cerbara aveva pagato la merce finchè aveva potuto e che non vi era alcuna prova di un dolo iniziale; la Corte di appello avrebbe dovuto dare nota della notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti, della eventuale mancanza di diligenza o prudenza da parte delle persone offese atte ad escludere l'idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente aveva saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale, e considerare che Cerbara si era impegnato a saldare i debiti firmando fideiussioni personali; infine, non si era dato conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso di aver subìto minacce e [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che Cerbara "avrebbe pagato tutto con un po' di tempo" per un problema, espressione che non costituiva certo minaccia 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589 - 01) il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, e che tale è il caso in esame per quanto si dirà più avanti, si deve rilevare che all'udienza del 19 marzo 2014 il giudice ha revocato l'ammissione delle prove testimoniali non ancora assunte e che le parti nulla hanno opposto; anche a voler ritenere irrilevante la mancata opposizione, la suddetta ordinanza configura una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a regime intermedio, con la conseguenza che la stessa va ritenuta sanata se la parte presente non abbia proposto la relativa eccezione subito dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; ma anche a voler ritenere che si tratti di una nullità ai sensi dell'art. 181 comma 4 cod.proc.pen., e che quindi l'eccezione avrebbe dovuto essere proposta con l'impugnazione della sentenza di primo grado, si deve osservare che tale impugnazione non risulta proposta, avendo proposto la parte soltanto la richiesta di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, così cercando di ovviare tramite l'art.603 cod.proc.pen. alla mancata impugnazione dell'ordinanza. Inoltre, la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (vedi Sez.6, Sentenza n. 15673 del 19/12/2011, Ceresoli, Rv. 252581 - 01) ed il ricorrente non ha precisato, né nell'atto di appello, né nel ricorso per cassazione, quali elementi rilevanti ai fini del giudizio avrebbero portato i testi dei quali era stata revocata l'ammissione. 1.2 Ciò premesso, passando al merito delle censure, la Corte di appello ha precisato che il teste [OSCURATO:PERSONA] "ha precisato di aver sentito direttamente le parole minacciose dell'imputato" (pag.9 sentenza impugnata; anche a pag.9 della sentenza di primo grado il giudice scrive che "il teste ha precisato di aver udito personalmente dette minacce"); del tutto irrilevante era, pertanto, ascoltare il teste [OSCURATO:PERSONA], visto che le minacce sono risultate pienamente dimostrate. 1.3 Del tutto generico è il terzo motivo di ricorso, non spiegando perché la condotta degli imputati avrebbe dovuto essere qualificata come violenza privata, posto che le sentenze di merito hanno evidenziato come le minacce fossero tese a far sì che le persone offese rinunciassero ai crediti vantati, motivazione sulla quale il motivo di ricorso non si confronta affatto. 1.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi che, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale , emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello, che ha fatto leva sui numerosi precedenti penali dei ricorrenti, gli stessi non hanno addotto alcun motivo in base al quale sarebbero meritevoli del beneficio (se non il tempo trascorso dalla commissione del reato), con conseguente inammissibilità del ricorso. 1.5 Analogamente, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha evidenziato la gravità delle condotte, manifestazione concreta di pericolosità sociale, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, e quindi esente da censure. 1.6 Quanto, infine, alla sussistenza del reato di truffa, la Corte di appello ha correttamente ritenuto la sussistenza degli artifici e raggiri, consistiti nel pagamento delle prime fatture, nel mostrare la disponibilità di auto costose e nel dichiarare di essere proprietari degli immobili fai vedere al teste-persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nelle rassicurazioni dati' al teste-persona offesa [OSCURATO:PERSONA], tipici di quel!' "avvolgimento psichico" posto in essere per carpire la fiducia della vittima e quindi assicurarsi il profitto del reato; anche tale motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co