CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.4647/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza d ella Corte di appello di Roma n. 5936 /20 20 del 26/11/2020. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/10/2023. Fatti di causa La venditrice [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Tivoli un decreto ingiuntivo di circa € 12.500 nei confronti dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo di forniture di prodotti agricoli. L’opposizione al de- creto ingiuntivo veniva accolta in primo e rigettata in secondo grado. Ricorre in cassazione l’acquirente con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso. 2di 5 – 4647 /20 21 – 2 – 06/10/2023 (2 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo censura ex art. 115 c.p.c. che la Corte di appello abbia interpretato l’asserzione dell’opponente di non aver acquistato la merce oggetto delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo come negazione assoluta di aver intrattenuto rapporti commerciali con la ditta venditrice. Il secondo motivo denuncia ex artt. 115 e 116 c.p.c.l’omesso esame circa un fatto decisivo, sotto il profilo della motivazione assente nella valutazione della prova testimoniale. Il terzo motivo denuncia ex artt. 115 c.p.c.e 2697 c.c. che la vendi- trice non sia stata in grado di provare la consegna della specifica merce indicata in fattura, poiché non ha mai prodotto il documento di tra- sporto sottoscritto dall’acquirente. Ilquarto motivo censura ex artt. 115 116 c.p.c. , 2220 2729 c.c. , art. 36 d.p.r. 633/1972 l’impiego della inferenza dalla ragione ipote tica della mancata conservazione dei documenti di trasporto da parte della venditrice. 2. –I quattro motivi sono da esaminarsi contestualmente per ragioni di connessione. Il primo motivo è inammissibile, poiché censura un aspetto che non rientra nella ratio decidendi, mentre sonofondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. Censurato è il seguente ragionamento (in sintesi) della sentenza im- pugnata.Le dichiarazioni testimoniali dei due dipendenti della vendi- trice che eseguivano le consegne della merce si armonizzano con le ammissioni del compratore, il quale «a fronte della iniziale negazione assoluta di rapporti commerciali con la ditta» ha sostenuto che la for- nitura in contestazione era probabilmente diretta al proprio fratello Gino, titolare di una ditta autonoma (con distinta partita Iva ) . Dalle 3di 5 – 4647 /20 21 – 2 – 06/10/2023 (2 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. deposizioni dei dipendenti della venditrice è emerso: entrambi i fratelli ordinavano prodotti presso di lei, le consegne venivano eseguite presso la comune sede operativa delle ditte dei due fratelli e i documenti di trasporto venivano firmati ora dall’uno ora dall’altro fratello, a seconda di chi avevaeffettuato l’ordine di acquisto. Le fatture venivano quindi intestate alfirmatario del documento di trasporto. Gli ordini venivano impartiti verbalmente e imputatiall’uno o all’altro fratello attraverso la sottoscrizione del documento di trasporto. È presumibile chela vendi- trice nonabbia conservato i documenti di trasporto relativi alle fatture contestate, poiché ex art. 39 d.p.r. 633/1972 tali documenti devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti re- lativi al corrispondente periodo d’imposta. È pertanto ragionevolmente presumibile che, scaduto il termine per gli eventuali accertamenti, i documenti di trasporto siano stati eliminati anche dal supporto infor- matico. È inoltre insolito che il compratore, dopo aver sostenuto che la fornitura avrebbe dovuto semmai essere imputata al fratello, non ne abbia richiesto l’assunzione come testimone. Ciò induce a sospettare un tentativo di ingenerare confusione circa l’effettivo destinatario della merce di cui alle fatture contestate, in danno della fornitrice che non ha sicuramente ricevuto il pagamento. 3. – Il secondo , il terzo e il quarto motivo, colti nel loro insieme, bersagliano una motivazione apparente. Pertanto, essi sono da riqua- lificare e da accogliere come distinti profili di una complessa denuncia di violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Il carattere fittizio della motivazione si evincegià se si considera che una ragione(ex art. 39 d.p.r. 633/1972: cfr. indietro) arbitrariamente postaa fondamento della mancata conservazione dei documenti di tra- sportodiviene il « fatto noto » ex art. 2727 c.c. da cui la Corte di appello 4di 5 – 4647 /20 21 – 2 – 06/10/2023 (2 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. trae il giudizio di esistenza del fatto principale consegna della merce al convenuto compratore. Non vale obiettare che la censura di violazione dell’art. 2729 co. 1 c.c. (nonché dell’art. 2727 c.c.) non è ammissibile ove il ricorrente fac- cia valere che le circostanze rilevate dal giudice come fatti secondari fonte di presunzione sono prive di rilevanza rispetto ai fatti da provare, e quindi a fortiori non esibiscono gli estremidella gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.(Mentre viceversa tale censura è ammis- sibile ove si alleghi il vizio di sussunzione:il quale si verifica se il giudice di merito, dopo aver rilevato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritenga, però, non idonei a risalire al fatto principale da provare;op- pure se, al contrario, pur avendo rilevato alcune circostanze come non gravi, non precise o non concordanti, le ritenga, tuttavia, idonee a ri- salire al fatto principale da provare: così, tra le altre, Cass.3541/2020). L’orientamentodi cui al capoverso precedente è richiamato solo per eliminare il dubbio che lo si intenda mettere in discussione.In realtà, non entra nemmeno in considerazione la possibilità che esso si applichi in questa fattispecie. Ne manca il presupposto: che il giudice abbia ri- levato un quid che sia astrattamente qualificabile come «fatto noto» ex art. 2727 c.c. (oggetto poi di un mero diverso apprezzamentoad opera della parte, in quanto tale inammissibile). Fatto noto non può essere un’immagine mentale del giudice chesi rappresenti una giustificazione meramente ipotetica della ragionedella mancata conservazione di un documento rilevante ai fini della prova del fatto principale. Si conferma per questa via la fondatezza del secondo e del terzo motivo, profilati come sintomi del carattere fittizio, apparente della motivazione. L’apparenza della motivazione riesce confermata anche dall’esame della parte di essa bersagliata d al secondo motivo , che è parimenti 5di 5 – 4647 /20 21 – 2 – 06/10/2023 (2 0 ) – [OSCURATO:PERSONA]. accolto(insieme al terzo e al quarto): infatti è tuttalpiù compatibile con l’ipotesi di una società di fatto irregolare tra i due fratelli lo stato di cose testimoniato dai due dipendenti della venditrice (cioè che en- trambi i fratelli ordinassero prodotti presso la venditrice, le consegne venisseroeseguite presso la comune sede operativa delle due ditte , i documenti di trasporto venisserofirmati ora dall’uno ora dall’altro fra- tello a seconda di chi avesse effettuato l’ordine di acquisto, le fatture venisseroquindi intestate al firmatario del documento di trasporto , gli ordini venisseroimpartiti verbalmente e imputati all’uno o all’altro fra- tello attraverso la sottoscrizione del documento di trasporto). 4. – Sono accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo d i ricorso, è dichiarato inammissibile il primo motivo, è cassata la sentenza impu- gnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quart o motivo d i ricorso, dichiarainammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviala causa alla Cor