CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23742/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10817/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]enedetto; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 530/2016 depositata il21/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'[OSCURATO:SOCIETA]. —[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. stipulò un contratto di appalto con il Consorzio di Bonifica della Gallura, avente ad oggetto l'esecuzione di "lavori di completamento degli interventi necessari ad ottenere l'autorizzazione al massimo invaso della diga del Liscia in località Calamaiu " per l'importo complessivo di € 726.872,59 + Iva, al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €63.000,00 + Iva; i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro 365 giorni dalla consegna, avvenuta in data 21.7.2006 e, quindi, entro il 20.7.2007; con nota del 26.6.2007 prot. 3242/07, il [OSCURATO:PERSONA] della Gallura comunicò alla ricorrente l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, sul presupposto di un ingiustificato ritardo maturato dall'impresa. La [OSCURATO:SOCIETA]., unipersonale, in proprio e quale capogruppo e mandataria della A.T.I. P.F.M. — impresa Barbarossa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA] il Consorzio di Bonifica della Gallura e la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione coop. a r. l. e, a sostegno delle proprie ragioni, dedusse che alcuna responsabilità in relazione al ritardo poteva essere addebitata all'appaltatore. Si costituì in giudizio il Consorzio di Bonifica della Gallura, secondo il quale le domande proposte erano identiche a quelle promosse dalla medesima ricorrente nel proc. iscritto al n. 200/08 RG avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti le stesse parti. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la litispendenza ex art. 39 C.P.C. con il giudizio instaurato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (n. 200/08 RG); in subordine, che venisse respinta l'avversaria domanda risarcitoria; in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, con condanna al risarcimento dei danni, pari ad € 412.608,90 e, sempre in riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata la legittimità dell'escussione della fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione coop a r.l. All’esito del giudizio con sentenza del 31.1.2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. —[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione con nota n. 9 del 22.6.2207 del Consorzio di Bonifica della Gallura del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento di non scarsa importanza di parte appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., condannò la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e qu ale mandataria dell'associazione temporanea di imprese [OSCURATO:SOCIETA]. —[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno in favore del Consorzio di Bonifica della Gallura, liquidato in € 27.845,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con sentenza n. 530/2016, la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, rigettò l'appello proposto [OSCURATO:SOCIETA].. in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola alla rifusione in favore del Consorzio di Bonifica della Gallura delle spese di giudizio. Avverso la sentenza 530/2016 della Corte di Appello di Cagliari, l’impresa appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese. [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Gallura resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 C.P.C., 118 comma I disp. att.c.p.c. per motivazione per relationem mediante integrale richiamo alla sentenza di primo grado perché la Corte nel richiamare la sentenza di primo grado, non ha valutato le ragioni di critica proposte dalla parte appellante e non ha chiarito le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado relazione ai motivi di impugnazione proposti. Il motivo è infondato avendo la Corte esaurientemente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della decisione. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza per: Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 1 L. 109/1994 e dell'art. 1460 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): risoluzione contrattuale per inadempimento della resistente e, nello stesso tempo, esercizio legittimo dell'eccezione di inadempimento di cui si è avvalsa la ricorrente perché, secondo i giudici di merito l'inadempimento del Consorzio di Bonifica, consistente nell'aver omesso di corrispondere gli stati di avanzamento all'Ati esecutrice sarebbe stato cronologicamente successivo e, pertanto, recessivo rispetto all’ inadempimento della ricorrente, con riguardo al ritardo nell'esecuzione dei lavori. Da ciò deriva, secondo i primi giudici, che la ricorrente non può andare esente da responsabilità ai sensi dell'art. 1460 c.c. In particolare, secondo la ricorrente, i primi giudici hanno utilizzato un criterio meramente cronologico, asserendo che ai fini dell'operatività dell'art. 1460, occorre individuare il soggetto che per primo avrebbe disatteso le obbligazioni assunte con motivazione errata e contraria all'interpretazione dell'art. 1460 c.c. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Non possono trovare accesso nel presente giudizio di legittimità interpretazioni alternative rispetto a quelle considerate dai giudici di merito delle circostanze relative all’andamento del rapporto di appalto e le affermazioni secondo cui il Giudice di merito avrebbe "omesso di considerare che per causa di forza maggiore e per fatti imputabili all'amministrazione, oltre il 75% delle opere non poteva essere eseguita “ non trova riscontro probatorio nella sentenza impugnata. Al contrario la sentenza gravata ha preso in considerazione l'eccepito inadempimento del Consorzio appaltante, laddove afferma testualmente: "Oltremodo generica anche la contestazione circa gli errori progettuali, già rilevata dal primo giudice con riferimento alla documentazione disponibile anche su supporto magnetico”. L 'entità delle varianti e delle opere extra contratto è, in percentuale, irrisoria -secondo le valutazion i del CTU - rispetto all'opera appaltata e non incide pertanto sull'organizzazione del lavoro in corso. Ugualmente non causale deve essere ritenuto il mancato pagamento di cui alle riserve apposte dall'impresa, pressoché riferite a lavorazioni extra contratto e la disposizione di modifiche. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 119 del D.P.R. n. 554/1999 (Ora art. 136 del D. Lgs n. 163 del 2006) e dell'art. 2041 c.c.: omessa concessione del termine per recuperare il ritardo; indebito arricchimento della p.a. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione ha fondato la risoluzione contrattuale sui ritardi commessi dall'ATI, come si desume dalla Deliberazione n. 95 del 22.6.2007 e malgrado ciò, in violazione dell'art. 119 commi 4, 5 e 6 del DPR 554/1999, ha direttamente disposto la risoluzione del contratto, senza concedere all'ATI alcun termine per il completamento dell'opera. Innanzitutto il motivo risulta inammissibile laddove lamenta la violazione dell'art. 2041 del codice civile,perchè la ricorrente non ha mai esperito azione di arricchimento senza causa. In secondo luogo correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto l'irrilevanza della concessione del termine minimo di due mesi per la conclusione dei lavori essendo stato ritenuto necessario dal CTU un tempo per laultimazione dei lavori molto maggiore di due mesi . Con il quarto motivo di ricorsoil ricorrente censura la sentenza per Violazione dell'art. 157 D.P.R. 554/1999 - Vio lazione dell'art.112 c.p.c.: omessa pronuncia sul motivo di impugnazione relativo alla insufficienza di personale impiegato e alla richiesta di rinnovazione della CTU. Invero, ai sensi dell'art-157 DPR 554/1999, il documento contabile che fornisce la prova del numero della forza lavoro presente in cantiere è il giornale dei lavori e non lo stralcio del libro matricola formato dall'appaltatore o un ordine di servizio. Secondo la ricorrente, poiché è stato provato che il Consorzio di Bonifica della Gallura non aveva redatto alcun documento contabile né il libro giornale dei lavori, hanno errato i giudici di merito a desumere la presenza di soli 4 operai in cantiere . Anche il quarto motivo è inammissibil e i n quanto attinent e a questioni di merito: il giudicedi appello con accertamento di merito non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici ha esaminato singolarmente e dettagliatamente le questioni di cui al motiv o che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] vorrebbe riproporre come oggetto di un nuovo giudizio di merito. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza perviolazione dell'art. 121 D.P.R. 554/1999: liquidazione illegittima di oneri e spese in favore del Consorzio di Bonifica della Gallura per il riappalto dei lavori. I giudici di merito non avrebbero dovuto liquidare alcuna spesa in favore del Consorzio, poiché alcuna spesa poteva essere riconosciuta alla stazione appaltante prima della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, atteso che, solo all'atto della liquidazione finale poteva determinarsi l'effettivo maggior costo da addebitare all'appaltatore. Del resto, il predetto principio era stato correttamente enunciato dal Consorzio nella Deliberazione n. 60 del 13.6.2008 ove testualmente è previsto: al riappalto delle opere e in sede di liquidazione finale dei lavori porrà essere determinato l'esatto onere da porre a carico dell'appaltatore; Il motivo è infondato infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I,n. 11511 del 23/05/2014) i n materia di appalto di opere pubbliche, in caso di rescissione, da parte dell'ente pubblico, del contratto, che ne determina "ipso iure" la risoluzione con effetto retroattivo, il danno risarcibile, ai sensi dell'art. 340, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, applicabile "ratione temporis", consiste nella maggiore spesa sostenuta al fine di garantire la realizzazione dell'opera o la continuità del servizio, tramite l'esecuzione d'ufficio o la stipulazione diun nuovo contratto. Pertanto, i n materia di appalto di opere pubbliche, in caso di rescissione del contratto da parte della P.A. e successivo riappalto dell'opera, il danno risarcibile, ai sensi dell'art. 340, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, può consistere anche nella maggiore spesa determinata dalla sola incidenza sfavorevole del fenomeno inflattivo nel frattempo intervenuto, in quanto l'incremento del corrispettivo del secondo contratto, conseguente all'adeguamento ai prezzi di mercato, è destinato ad incidere negativamente sulle finanze pubbliche, mentre il tempestivo adempimento del primo contratto avrebbe consentito di elidere gli effetti depauperativi dell'inflazione. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia Violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia di responsabilità solidale della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. verso la stazione 'appaltante Consorzio di Bonifica della Gallura per tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'opera appaltata Sebbene l'odierna ricorrente avesse rappresentato la doglianza secondo cui ai sensi dell'art. 2 del contratto di associazione di impresa era sancita la responsabilità solidale delle imprese verso la stazione appaltante Consorzio di Bonifica della Gallura,per tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'opera appaltata, nonostante tale istanza, reiteratamente proposta, i Giudici di merito, omettendo di motivare, hanno previsto la condanna esclusiva della ricorrente a risarcire i danni in favore delConsorzio di Bonifica della Gallura. Il motivo è infondato. Infatti trattandosi di un’ATI è l’impresa capogruppo quella che risponde nei confronti della stazione appaltante. La stipulazione di una responsabilità solidale fra le imprese facenti parte dell’A.T.I. attiene ai rapporti interni che restano irrilevanti per la stazione appaltante la quale del resto ha agito esclusivamente nei confronti della capogruppo dell’A.T.I. sua controparte contrattuale. In considerazione di quanto sopra il ricorso principale deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano a favore del controricorrente in euro 8.200,00 complessive per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge IVA e CPA. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,