CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41919/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. poc. pen. avverso la sentenza n. 49341/2023 della Prima sezione penale della Corte di cassazione; Considerato che con un unico motivo il ricorrente denunzia un errore di fatto consistito nella erronea applicazione della L. n. 69 del 27 maggio 2015, che ha modificato la cornice edittale dell'art. 416 bis cod. pen.; Il ricorso è inammissibile perché il motivo è inedito in quanto la questione dedotta con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod proc. pen. non è stata devoluta con il ricorso originario, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto due ricorsi: - il primo, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduceva violazione di legge in relazione all'aggravante di cui al comma 6 l'art. 416 bis cod. pen.; - il secondo, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduceva l'errata determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento ai reati satellite. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così