CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 09646/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 12 gennaio 2018 del Tribunale di Siracusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110-648 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, concessa l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, confermando nel resto. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, con riserva di successiva specificazione dei motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. * In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Né, peraltro, è stata poi sciolta la riserva, con indicazione degli effettivi profili di censura. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore